Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 913 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

delega dell’avvocato Aleni);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 15833 del 1999 (articolato su due motivi) e successivi quattro motivi aggiunti, il dott. A.C., odierno appellato, ha impugnato la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 210 del 20 luglio 1999 recante approvazione della graduatoria del concorso a 79 posti di dirigente amministrativo, nonché gli atti presupposti e connessi.

In tale concorso il dott. C. si era classificato al posto n. 144 con punti 21,84, mentre il 79° candidato aveva riportato il punteggio di 23,38.

1.1. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha:

a) respinto i due motivi articolati con l’originario ricorso di primo grado;

b) accolto due censure che il Tar ha ritenuto enucleabili all’interno del primo e secondo dei motivi aggiunti;

c) assorbito tutte le restanti censure articolate con i motivi aggiunti.

In particolare il Tar ha ritenuto sussistente il vizio di carenza di motivazione in ordine all’omessa valutazione di un lavoro individuale originale del dott. C. e di un corso bisettimanale ed ha inoltre ritenuto carente di motivazione la valutazione come settimanali, anziché bisettimanali, di altri due corsi.

2. Ha proposto appello l’Amministrazione, che ha chiesto la reiezione del ricorso di primo grado.

L’appellato a sua volta ha chiesto l’esame dei motivi aggiunti che il Tar ha assorbito.

3. Va anzitutto delimitata la materia del contendere.

Il Tar ha respinto i due motivi in cui si articolava l’originario ricorso di primo grado e accolto alcune censure che ha ritenuto di enucleare all’interno dei motivi aggiunti.

Sul capo di sentenza di rigetto non vi è appello incidentale, sicché esso è passato in giudicato.

4. Con l’atto di appello l’INPS lamenta, in sintesi, che il bando stabilisce in dettaglio i criteri e i subcriteri di valutazione dei titoli, ulteriormente specificati dalla commissione di concorso nei verbali n. 2 del 2 febbraio 1998, n. 3 del 10 febbraio 1998 e n. 4 del 25 febbraio 1998.

Comparando il punteggio attribuito ai titoli del dott. C. con i criteri prestabiliti, si evincono le ragioni del punteggio medesimo, e tanto sarebbe sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione.

In particolare:

– il lavoro del 1993 non avrebbe i requisiti dell’originalità;

– i due corsi valutati come settimanali (con attribuzione di 0.10 punti per ciascuno) anziché bisettimanali (il che avrebbe dato titolo a 0,20 punti ciascuno) erano articolati uno su 5 giorni e l’altro su 6, per cui non si sarebbero potuto considerare bisettimanali;

– il corso sugli appalti, di cui è stata omessa la valutazione, non si sarebbe potuto valutare come corso di sviluppo di capacità manageriali, ma come corso di aggiornamento professionale, e pertanto non avrebbe potuto dar luogo al punteggio di 0,20 (e, anche se risultasse fondata in parte qua la tesi del Tar, comunque con l’attribuzione di ulteriori 0,20 punti il dott. C. non si sarebbe collocato in posizione utile).

5. L’appello è fondato.

5.1. In diritto va premesso che secondo l’orientamento espresso da questo Consiglio, che il Collegio condivide, anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (Cons. St., sez. VI, 9 settembre 2008 n. 4300).

Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

Sempre in diritto va premesso che l’operato della commissione di concorso in materia di apprezzamento dei titoli curriculari costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non suscettibile di sindacato giurisdizionale se non in ipotesi di palese illogicità e incoerenza (Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1506).

5.2. Nel caso di specie sia il bando di concorso che i verbali della Commissione indicano in dettaglio i criteri di valutazione dei titoli, prevedendo, per quel che qui interessa, che:

a) "sono valutati i lavori originali elaborati per il servizio dai singoli candidati riguardanti argomenti di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’Istituto, che non rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio" (allegato B al bando);

b) "partecipazione a corsi formativi (…) finalizzati allo sviluppo di capacità manageriali. Non sono valutabili, oltre ai corsi di mero aggiornamento professionale, quelli non rientranti strettamente nelle suddette finalità" (allegato D al bando);

c) "tra i lavori esclusi in quanto rientranti nell’ordinaria attività d’ufficio non debbono essere ricompresi anche quelli caratterizzati da particolare valenza innovativa perché tale caratteristica esclude che si tratti di normale attività d’ufficio" (verbale n. 2 del 2 febbraio 1998);

d) "per la partecipazione a corsi formativi finalizzati allo sviluppo di capacità manageriali" sono attribuiti "punti 0,10 per i corsi formativi della durata di una settimana (articolati di norma su 5 gg.); punti 0,20 per i corsi formativi di durata bisettimanale" (verbale n. 2 del 2 febbraio 1998).

Alla luce di tali puntuali criteri e subcriteri, l’operato della commissione – di cui non è stata contestata l’unanimità – nei confronti del dott. C. è esente da vizi di legittimità.

5.3. Quanto alla mancata valutazione di un "lavoro originale", si tratta in concreto di una relazione redatta nel 1993 che avrebbe consentito "al Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia di avere elementi importanti su rapporti di lavoro agricolo relativi ad una inchiesta e ad un successivo processo iniziato dopo un accertamento degli Ispettori dell’INPS" (come si afferma nell’elenco titoli valutabili allegato dall’interessato alla domanda di partecipazione al concorso).

Trattandosi di un elaborato relativo a rapporti di lavoro agricolo oggetto di una inchiesta e di un successivo processo penale, non è immune da vizi logici la sua omessa valutazione da parte della commissione, trattandosi di una ordinaria attività d’ufficio dell’INPS, tra cui rientra la collaborazione con la magistratura penale in caso di indagini in corso.

Inoltre è immune da vizi logici la valutazione di "non originalità", trattandosi piuttosto di un elaborato finalizzato a fornire dati utili per una indagine penale.

5.4. Quanto alla valutazione come settimanali anziché come bisettimanali di due corsi, è dirimente la considerazione che, ancorché tali corsi possano essersi svolti in giorni di settimane diverse, tuttavia essi hanno occupato l’uno 5 giorni e l’altro 6, e dunque non possono essere considerati in nessun caso bisettimanali. Infatti, posto che un corso settimanale si articola normalmente su 5 giorni, è evidente che un corso bisettimanale non può che, logicamente, articolarsi su almeno 10 giorni sicché in nessun caso possono considerarsi bisettimanali corsi articolati su 5 o 6 giorni (anche se suddivisi in settimane diverse).

5.5. Quanto alla mancata valutazione del corso in materia di appalti, è stata corretta la considerazione, implicita, da parte della commissione, che si tratta di un corso di aggiornamento professionale, e non di un corso finalizzato allo sviluppo di capacità manageriali.

6. L’accoglimento dell’appello impone al Collegio di esaminare i motivi aggiunti al ricorso di primo grado, che il Tar ha assorbito.

6.1. Tali motivi aggiunti da un lato coinvolgono la posizione specifica di 23 candidati, ancorché non indicati nominativamente, e altresì del candidato sig. Nicoletti, dall’altro lato contestano in radice l’intero operato della Commissione quanto alle operazioni di verbalizzazione e di rivalutazione dei titoli.

Tuttavia essi risultano in primo grado notificati solo a due controinteressati (sigg. Coreno e Rosci), collocati, rispettivamente alle posizioni 73 e 75 della graduatoria di merito.

Mentre per l’originario ricorso di primo grado vi è stata la notifica per pubblici proclami, lo stesso non è avvenuto per i motivi aggiunti.

La loro infondatezza esonera peraltro il Collegio dalla verifica della incompletezza del contraddittorio e delle sue conseguenze.

7. Con il primo motivo aggiunto, viene contestato il verbale n. 2 del 2 febbraio 1998, con cui la commissione, nello specificare il criterio di valutazione dei lavori originali, di cui all’art. 6 e all’allegato B del bando di concorso (a tenore del quale "sono valutati i lavori originali elaborati per il servizio dai singoli candidati riguardanti argomenti di particolare rilievo attinenti ai servizi dell’Istituto, che non rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio"), dispone che "tra i lavori esclusi in quanto rientranti nell’ordinaria attività d’ufficio non debbono essere ricompresi anche quelli caratterizzati da particolare valenza innovativa perché tale caratteristica esclude che si tratti di normale attività d’ufficio".

Ad avviso dell’odierno appellato, sarebbe contraddittorio ritenere valutabili i lavori ricompresi nell’ordinaria attività d’ufficio se rivestono particolare valenza innovativa. Inoltre la commissione non avrebbe specificato cosa sarebbe stato inteso per "particolare valenza innovativa’.

7.1. La censura è infondata.

La commissione si è limitata a interpretare il bando, stabilendo che cosa si intenda per ordinaria attività d’ufficio, e escludendo dall’attività d’ufficio i lavori con particolare valenza innovativa.

Inoltre, l’espressione "particolare valenza innovativa" è sufficientemente chiara e non necessitava di ulteriori specificazioni, essendosi stato richiamato un concetto suscettibile di comune comprensione.

8. Con il secondo motivo aggiunto, si sostiene che sarebbero state commesse illegittimità nelle operazioni di verbalizzazione.

Invero, nel verbale n. 3 del 10 febbraio 1998 è stato adottato uno schema di scheda tipo, e nei verbali nn. 4 e n. 5 si afferma che la valutazione dei titoli è stata annotata sulla scheda di ciascun candidato. Tuttavia, osserva il ricorrente, in tutti i verbali redatti da febbraio a dicembre 1998, sono indicate l’ora di apertura e chiusura dei lavori della commissione, ma non sono indicati i nomi dei candidati per i quali sono stati esaminati i titoli, né ai verbali risultano allegate le schede redatte per ciascun candidato; inoltre le schede redatte per i candidati non hanno riportato la data di compilazione, né hanno fatto riferimento al verbale della seduta in cui sono state redatte.

Inoltre la documentazione presentata da ciascun candidato sarebbe stata fotocopiata per ciascun membro della commissione, con una procedura non prevista dal bando.

L’omessa verbalizzazione delle operazioni di valutazione dei titoli inficerebbe la procedura, venendo meno la prova che la valutazione dei titoli sia avvenuta collegialmente.

8.1. Le censure così riassunte risultano infondate.

Risulta dai verbali e dalla sottoscrizione di ciascuna scheda relativa a ciascun candidato (da parte del segretario, del presidente e dei componenti della commissione), che la valutazione dei candidati è avvenuta collegialmente durante le sedute della commissione medesima. In particolare "la valutazione delle domande risulta in dettaglio annotata sulla scheda relativa a ciascun candidato, che siglata dal segretario, dal presidente e dai componenti della commissione, rimane acquisita nel fascicolo di volta in volta costituito per ciascun candidato" (v. ad es. verbali nn. 6, 7, 8, 9, 10). La scheda di ciascun candidato, poi, reca la sigla di presidente, componenti della commissione e segretario.

9. Con il terzo motivo aggiunto si lamenta che la commissione (verbale n. 4 e non n. 3 come sostenuto dal ricorrente) con riferimento ai servizi speciali di cui all’allegato A del bando specifica che "non sono valutabili (…) la qualità di rappresentante o componente di commissioni o collegi delegati e per la definizione delle pratiche di manodopera agricola, dei ricorsi avverso gli elenchi nominativi CDMC, di accertamento e verifica dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi stessi e per il coordinamento dell’erogazione dell’indennità da infortunio con l’indennità di malattia.

Al riguardo, valuta infatti la commissione che l’espressione contenuta nel citato alinea ("partecipazione…a Commissioni…per l’esame e la definizione di specifiche materie") debba intendersi riferita esclusivamente alle Commissioni formalmente costituite per l’esame e la definizione di problematiche particolari".

Il vizio sarebbe nel non aver precisato cosa si intende per "problematiche particolari’.

Inoltre sarebbero illegittimamente stati favoriti i candidati in servizio presso la direzione generale dell’INPS, per i quali sarebbero stati valutati come incarichi e servizi speciali attività rientranti nelle normali attività di servizio.

Sotto tale profilo con i motivi aggiunti si sostiene, genericamente, che tali vizi vi sarebbero per 23 candidati, senza indicarne i nomi.

A titolo esemplificativo, si osserva che:

– è stato valutato come incarico speciale il servizio prestato presso l’ufficio assetto logistico dal candidato che riveste la posizione di vice capo ufficio proprio presso la direzione centrale sistema qualità, di cui l’ufficio assetto logistico costituisce una diramazione;

– è stato valutato come servizio speciale l’espletamento dell’attività di psicologa del lavoro per un funzionario che presta servizio presso la direzione centro formazione e progetto risorse umane con i peculiari compiti di organizzazione e formazione del personale;

– è stata valutata come incarico speciale l’attività di informatizzazione espletata dal funzionario in servizio presso la direzione centrale per la tecnologia informatica;

– è stato valutato come lavoro originale la redazione di bozza del regolamento organico del personale, in favore di un concorrente che presta servizio presso la direzione risorse umane e che proprio attività era chiamato ad espletare.

9.1. Le censure così riassunte sono in parte infondate e in parte inammissibili.

La scelta di non valutare come incarico speciale la partecipazione a commissioni operanti in agricoltura appare congruamente motivata e immune da vizi logici, non trattandosi di commissioni costituite ad hoc per materie specifiche e problematiche particolari.

Né occorreva dettagliare ulteriormente la nozione di "problematiche particolari", apparendo chiaro che si intendeva non valutare la partecipazione a commissioni istituzionali, rientrante nei normali compiti di istituto, e si intendeva invece valutare la partecipazione a commissioni con compiti specifici e ulteriori.

Quanto alle censure rivolte contro "23 candidati" di cui non sono indicati i nominativi, esse sono inammissibili per assoluta genericità che non consente di identificare l’oggetto.

Lo stesso risulta per le censure rivolte contro quattro candidati di cui non si indica il nome, e nei cui confronti si contesta il riconoscimento di alcuni incarichi speciali e lavori originali.

Non essendo stati indicati i nominativi di tali candidati, non è identificabile con certezza l’oggetto della censura.

Inoltre, riferendosi le censure alla posizione specifica di alcuni candidati, costoro avrebbero dovuto essere tempestivamente evocati in giudizio mediante la notifica dei motivi aggiunti, notifica che non vi è mai stata, nemmeno per pubblici proclami, e non essendo sufficiente la notifica dei motivi aggiunti ai soli candidati classificati agli ultimi posti della graduatoria, diversi da quelli a cui si riferivano le censure specifiche. In sintesi i motivi aggiunti non sono stati notificati, come era doveroso, ai reali controinteressati.

10. Con il quarto motivo aggiunto, si lamenta che dai verbali nn. 89, 90, 95, 96, 99, 101, 104, risulterebbe la modifica, da parte della commissione, degli iniziali punteggi attribuiti relativamente ai titoli, come da graduatoria allegata al verbale n. 69 del 23 dicembre 1998, resa pubblica nel gennaio 1999.

Posto che la valutazione dei titoli deve essere resa nota prima delle prove orali, sarebbe illegittima siffatta modifica. Per uno dei candidati, il sig. Nicoletti, la modifica del punteggio gli avrebbe consentito di risultare vincitore.

10.1. La censura è infondata, in quanto le modifiche dei punteggi sono avvenute in via di autotutela amministrativa a seguito di osservazioni degli interessati, e di doveroso riesame, sicché gli esiti del riesame dei titoli sono contenuti nelle schede di ciascun candidato.

11. In conclusione va accolto l’appello e vanno respinti i motivi aggiunti assorbiti in primo grado.

Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado n. 15833 del 1999, unitamente ai motivi aggiunti.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro tremila.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6657 del 2006, come in epigrafe proposto accoglie l’appello e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado n. 15833 del 1999 e i relativi motivi aggiunti.

Condanna il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di euro tremila, in favore dell’Istituto appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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