Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 912 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante Ministero dell’Interno rappresenta che l’avvocato L.L.G. (odierno appellante) ha prestato assistenza legale in favore del collaboratore di giustizia G.B. a partire dall’agosto del 1996 (ossia, dal momento in cui il B. aveva manifestato la propria disponibilità a collaborare con la giustizia).

Riferisce, tuttavia, che solo in data 8 marzo 2000 la speciale commissione di cui all’articolo 10 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni dalla l. 15 marzo 1991, n. 82) ammetteva il suo assistito al programma speciale di protezione di cui all’art. 13 del medesimo decreto.

Solo a partire da tale data, quindi, il Ministero appellante iniziava ad accollarsi le spese di patrocinio.

A questo punto, l’avvocato L.G. proponeva al Ministero istanza volta ad ottenere il pagamento delle parcelle relative all’assistenza legale prestata in favore del soggetto in questione per il periodo anteriore all’8 marzo 2000 ma – con il provvedimento in data 13 dicembre 2001 – la commissione centrale di cui all’art. 10 d.l. 8 del 1991 rigettava la sua istanza.

Nell’occasione, la commissione osservava che le speciali misure di protezione di cui all’art. 13 del d.l. 8 del 1991 (ivi incluse le "misure di assistenza economica’, comprensive degli oneri per assistenza legale) non potevano essere riconosciute se non con effetto dal momento in cui, con la formale adozione del programma speciale di protezione, il soggetto interessato acquisiva lo status di collaboratore di giustizia.

Il provvedimento di diniego veniva impugnato dall’avvocato L.G. innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale, con la sentenza oggetto del presente appello, lo accoglieva disponendo l’annullamento del provvedimento reiettivo.

Nell’occasione, il Tribunale amministrativo osservava:

– che il ritardo nella formalizzazione dello status di collaboratore di giustizia del B. era dipeso dal fatto che, per dare riscontro alla portata ed alla genuinità delle dichiarazioni rese da un soggetto in una materia tanto delicata, occorre – inevitabilmente – un certo lasso di tempo;

– che la normativa di settore non stabilisce, in alcun punto, che le misure di assistenza (legale e non) debbano "scattare" solo al momento della formale definizione del programma di protezione;

– che sarebbe illogico riconoscere l’assistenza legale per il periodo successivo alla formale ammissione di un soggetto al programma (quando, cioè, il suo apporto collaborativo si è – di fatto – esaurito) e negarla per il periodo precedente (quando, cioè, l’attività di cui trattasi si è dispiegata in tutta la sua pienezza);

– che, quindi, l’ammissione formale al programma di protezione non opera altro che come condizione sospensiva del(l’efficacia del) diritto al pagamento delle spese destinate all’assistenza (legale ed extralegale) del collaborante;

– che la condizione sospensiva (evento futuro ed incerto, al cui verificarsi è subordinata la produzione di un determinato effetto giuridico: di fonte negoziale o legale) dispiega, per sua stessa natura efficacia ex tunc (cfr. artt.1353 ss. Cod. civ.).

La sentenza veniva gravata in appellata dal Ministero dell’interno, il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di doglianza.

Si costituiva in giudizio l’avvocato L.G. il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010, presenti gli avvocati come da verbale d’udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’avvocato di un collaboratore di giustizia (G.B.) e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento con cui la competente commissione ministeriale aveva respinto l’istanza volta al pagamento delle parcelle concernenti l’assistenza legale da lui prestata in favore del soggetto in questione per il periodo anteriore alla formale adozione di un programma di protezione ai sensi del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito con modificazioni dalla l. 15 marzo 1991, n. 82).

2. Con l’unico motivo di appello, l’Amministrazione osserva che il quadro normativo (e, in particolare, l’articolo 13 d.l. 8 del 1991, come sostituito dall’art. 6 l. 13 febbraio 2001, n. 45, nonché il regolamento esecutivo adottato con d.m. 23 aprile 2004, n. 161) non si limita a riconnettere il riconoscimento delle speciali misure di assistenza personale ed economica (ivi compreso l’accollo delle spese legali) al solo fatto storico dell’inizio della collaborazione, ma lo subordina all’adozione di un provvedimento formale normalmente coincidente con l’atto di adozione del programma speciale di protezione di cui al comma 6 dell’art. 13, d.l. n. 8 del 1991.

Al riguardo, l’Amministrazione non nega che in taluni casi sia possibile adottare un provvedimento espresso, il quale sortisce l’effetto di anticipare in qualche misura gli effetti del programma di protezione (il c.d. "piano provvisorio di protezione" di cui all’articolo 6 l. n. 45 del 2001).

Ancora, l’appellante non nega che anche nel periodo anteriore all’entrata in vigore della detta normativa del 2001 il Servizio centrale di protezione presso il Ministero dell’Interno avesse il potere di adottare misure urgenti di protezione le quali (secondo una prassi consolidata riconosciuta dallo stesso Ministero appellante) comprendevano anche l’accollo delle parcelle professionali per la difesa in giudizio.

Tuttavia, l’Amministrazione osserva che la possibilità di riconoscere le richiamate misure di assistenza personale ed economica non può che conseguire all’adozione di un atto formale da parte della competente commissione (si tratta del programma speciale di protezione ovvero del piano provvisorio di protezione), la quale vi provvederà valutando – sulla base di una lata discrezionalità amministrativa – le ragioni per cui la collaborazione può essere ritenuta attendibile e di notevole importanza.

Secondo l’Amministrazione, tuttavia, la ragione per cui il B. non era stato inizialmente (1996) ammesso a fruire delle misure urgenti di protezione (dopo il 2001: piano provvisorio di protezione), ma era stato ammesso direttamente al programma speciale di protezione (2000), derivava dal fatto che il suo allontanamento dal sodalizio criminale non era stato del tutto lineare, al punto che (nel novembre 1996) le Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo avevano comunicato di non ritenere la sussistenza dei presupposti per la sua ammissione al programma speciale di protezione (come riferito da tali uffici, infatti, all’inizio del percorso collaborativo, erano emerse "alcune serie discrasie" e reticenze da parte sua su importanti temi di indagine).

L’Amministrazione ritiene che la sentenza sia meritevole di riforma per aver obliterato che il quadro normativo consente l’adozione di misure di assistenza personale ed economica solo a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo (connotato dall’esercizio di ampia discrezionalità) e che i relativi effetti – in specie per quanto attiene l’accollo da parte dello Stato delle spese legali – non possono che valere per il futuro, non potendo comprendere anche le spese legali relative a periodi anteriori a quello di formale ammissione al programma di protezione.

2.1. L’appello non può trovare accoglimento.

Come si è detto, il Ministero appellante afferma che solo l’adozione di un provvedimento formale di ammissione al programma di protezione (nella forma del programma speciale di protezione, ovvero del piano provvisorio di protezione di cui all’art. 13 d.l. 8 del 2001) costituirebbe titolo idoneo per invocare l’adozione delle misure di assistenza personale ed economica, fra cui l’accollo delle spese legali.

E ancora, il Ministero appellante afferma che il sistema normativo in questione (il cui assetto di fondo preesisterebbe in parte qua alle innovazioni di cui alla l. n. 45 del 2001) non ammetterebbe in alcun modo una forma sostanziale di retroattività degli effetti connessi al riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia.

Tuttavia, gli argomenti non sembrano conferenti, atteso che è proprio l’esame del provvedimento di ammissione al programma speciale di protezione del B. (atto in data 8 marzo 2000) a dimostrare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente in primo grado.

Infatti, dall’esame del provvedimento emerge che tra le misure di assistenza incluse nel piano era compresa anche l’assistenza legale relativa "ai procedimenti penali per fatti commessi anteriormente all’ammissione al programma stesso".

Al riguardo il Collegio ritiene che l’ampiezza della formulazione utilizzata (anch’essa espressiva di una lata discrezionalità amministrativa in ordine all’an, al quantum e al quomodo delle misure riconosciute) sia tale da includere l’intero novero delle spese legali (già sostenute e ancora da sostenere) in relazione all’intera platea dei procedimenti penali, connessi con la materiale collaborazione, anteriori alla formale ammissione al programma di protezione, non emergendo alcun elemento testuale o sistematico tale da far ritenere che l’assistenza legale fosse riconosciuta limitatamente alle spese ancora da sostenere.

In definitiva, l’appello (le cui argomentazioni risultano fondate in modo pressoché esclusivo sul dato formale ed estrinseco rappresentato dall’esistenza di un provvedimento di ammissione al circuito tutorio) non può trovare accoglimento, in quanto il provvedimento formale di ammissione in data 8 marzo 2000 fonda in pieno la pretesa dell’avvocato L.G. al rimborso delle spese legali relative all’attività defensionale del collaboratore svolta fra il 1996 e il 2000 (i.e.: in relazione a tutte le spese legali riferibili a procedimenti penali attivati per fatti commessi prima del provvedimento in questione).

Occorre infine sottolineare che il pagamento degli oneri per l’assistenza legale prestata dall’appellato dovrà avvenire al netto di qualunque somma per il medesimo titolo percepita in passato, e in qualunque forma.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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