Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 15-02-2011, n. 5584 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del giudice monocratico del tribunale di Sulmona, T.C., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della casa di cura San Raffaele di Sulmona, veniva condannato per il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 109 e 17 – TULPS, per avere omesso di compilare le schede di dichiarazione di generalità relativamente a 64 persone risultate ospiti della struttura e quindi di trasmetterle entro 24 ore all’autorità di PS, alla pena di Euro 100 di ammenda.

Secondo il primo giudice, la casa di cura in questione non era da considerare un istituto sanitario in cui vengono dispensate cure medico chirurgiche, ragion per cui non poteva trovare applicazione l’art. 193 del regolamento di PS, invocato dalla difesa, che esonera questa tipologia di strutture dall’obbligo di cui all’art. 109 TULPS;

il T. veniva ritenuto sottoposto all’adempimento, anche per interposta persona, sul cui operato avrebbe dovuto vigilare e per questo ne veniva affermata la colpevolezza.

2. Contro la sentenza, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre:

a) erronea applicazione dell’art. 109 TULPS e art. 193 Reg. per l’esecuzione del TU, nonchè manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La sentenza sarebbe contraddittoria, poichè viene premesso che la casa di cura San Raffaele di Sulmona è una struttura sanitaria dove vengono praticate attività riabilitative, ma poi si giunge alla conclusione che deve trovare applicazione l’art. 109 TULPS, previsto in relazione agli ospiti di pensioni o case di salute, cioè di strutture che offrono alloggio a pagamento. La casa di cura San Raffaele è invero una struttura sanitaria, convenzionata per la riabilitazione intensiva ospedaliera su pazienti provenienti dagli ospedali, ma non ancora guariti per essere dimessi, è dotata di autorizzazione sanitaria, è dotata di personale sanitario composto da medici, fisioterapisti ed infermieri e quindi non poteva essere assimilata alle pensioni, o a qualsivoglia altra struttura che dia alloggio dietro mercede. Di qui la deduzione di un errore di diritto. b) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 40 cpv c.p., art. 109 TULPS, artt. 521 e 522 c.p.p. in quanto l’imputato sarebbe stato ritenuto colpevole pur essendo solo il rappresentante legale di una spa, ruolo non assimilabile a quello del "gestore" dell’attività, non potendo gravare su di lui l’eventuale onere di identificare i pazienti e comunicarne i dati alla polizia. La casa di cura in oggetto ha un suo direttore sanitario ed un suo direttore amministrativo, con il che l’eventuale obbligo di cui all’art. 109 TULPS sarebbe gravato su questi ultimi e non sul T.. Nè potrebbe ritenersi a carico dell’imputato una responsabilità per omesso adempimento, che presuppone la violazione di uno specifico obbligo giuridico di impedire, che non è contemplato nel capo di imputazione. c) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 5 c.p. e art. 109 TULPS, nonchè manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, perchè T. andava assolto per errore inevitabile, escludente anche la colpa, considerato che tutte le strutture quale quella di specie, si ritengono esonerate dall’obbligo di cui all’art. 109 TULPS, giusto il disposto dell’art. 193 citato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il primo motivo del ricorso coglie nel segno, poichè è un dato di fatto incontestato, – in quanto riconosciuto nella stessa sentenza -, che la struttura S. Raffaele di Sulmona opera nell’ambito della attività di riabilitazione intensiva ospedaliera, attività che differenzia in modo netto questo tipo di struttura da quelle che offrono alloggio per mercede, quali gli alberghi o le case di salute, – identificabili peraltro nelle case di riposo e non già nelle case di cura -, a cui fa riferimento l’art. 109 TULPS. Questa premessa non dialoga con la conclusione a cui è pervenuto il giudice di merito, poichè proprio la natura non alberghiera, ma sanitaria, della casa di cura S. Raffaele di Sulmona, doveva portare a ritenerla esonerata dall’obbligo di identificazione dell’ospite, con conseguente trasmissione degli elenchi alla Autorità di polizia, gravando invece sulla stessa l’obbligo di tenuta di speciale registro, con notifica all’autorità di PS delle persone ricoverate, previsto dall’art. 193 Regolamento di esecuzione del TULPS. Il diverso campo di applicazione delle due norme passa infatti attraverso la differenza tra la offerta di ospitalità (anche a persone malate) e l’offerta di cure mediche, tra cui va annoverata la riabilitazione.

Il reato contestato non poteva pertanto essere ravvisato, con il che va accolto il primo motivo di gravame, di carattere assorbente rispetto alle altre censure, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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