Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7053 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Rossano, che aveva dichiarato inammissibile la domanda, ha accertato il diritto di B.A.M., di ottenere dall’INPS l’adeguamento del trattamento di disoccupazione agricola, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 1994, (ma) solamente per l’anno 1990 – e non, come richiesto dalla ricorrente, per gli anni dal 1987 al 1993 – ritenendo provata soltanto per il 1990 la percezione della prestazione previdenziale.

Contro questa sentenza B.A.M. ha proposto ricorso fondato su due motivi, L’INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Nel primo motivo, con denuncia di violazione degli artt. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c., la ricorrente sostiene che esisteva la prova della percezione della indennità di disoccupazione anche per gli anni 1991 e 1992, avendo essa ritualmente depositato nel giudizio di primo grado copia delle relative disposizioni di pagamento da parte dell’INPS. 2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Si lamenta l’omesso esame della predetta documentazione, che era senz’altro idonea a dimostrare la percezione della prestazione.

3. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.

3.1. La valutazione compiuta dal giudice d’appello, in ordine alla carenza di prova circa la effettiva percezione della indennità di disoccupazione per gli anni tuttora in contestazione (1991 e 1992), si fonda sul rilievo che la documentazione allegata e prodotta in giudizio riguardava soltanto l’avvenuto pagamento della indennità di disoccupazione relativa all’anno 1990. In relazione a tale accertamento la ricorrente lamenta, in questa sede di legittimità, di avere prodotto altri documenti, asseritamente trascurati nella decisione impugnata, idonei a dimostrare la corresponsione dell’indennità (anche) per gli anni 1991 e 1992, riferendosi, in particolare, alle copie di disposizioni di pagamento emesse dall’Istituto; se non che la deduzione è del tutto generica mancando delle necessaire indicazioni sia in ordine alle modalità di allegazione e produzione di tali documenti, nonchè agli atti e alla fase del giudizio in cui la produzione sarebbe avvenuta, sia in ordine al contenuto delle richiamate "disposizioni di pagamento"; sì che viene a difettare, per mancanza di autosufficienza del ricorso, ogni elemento idoneo a consentire la verifica della effettiva allegazione documentale e la rilevanza della medesima ai fini della decisione.

3.2. Mette conto rilevare che l’onere di autosufficienza del ricorso, nei termini così precisati, non è affatto escluso dalla avvenuta produzione, in questa sede, dei documenti richiamati, atteso che il deposito degli atti e dei documenti, su cui il ricorso si fonda, corrisponde al distinto onere della parte, sancito dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di consentire alla Corte l’esame dei medesimi in relazione al tipo di censura proposta, mentre l’indicazione di tali atti e documenti nel corpo del ricorso – con la menzione della sede processuale in cui risultano allegati e prodotti e con la trascrizione della parte di essi utile ad individuare esattamente la questione sollevata – è finalizzata, in base alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a determinare correttamente l’oggetto del devolutum (non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella individuazione della situazione di fatto), nonchè, in particolare, con riferimento al vizio di motivazione consistente nell’omesso esame di documenti decisivi, a consentire alla Corte di legittimità di valutare compiutamente l’adeguatezza del giudizio operato dal giudice di merito relativamente all’anzidetta situazione (cfr. Cass. n. 18854 del 2010; n. 15495 del 2009; n. 15628 del 2008;

n. 6225 del 2005).

3.3 In conclusione, il ricorso va respinto.

4. Ravvisa la Corte nella natura della controversia e nell’esito, parzialmente favorevole alla ricorrente, del giudizio di merito la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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