Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va anzitutto disposta la riunione dei sei appelli in epigrafe, essendo gli stessi connessi perché riguardano le medesime questioni di fatto e diritto.

2. Con i sei ricorsi di primo grado, sono stati impugnati dai rispettivi interessati sei ordini di sgombero di aree demaniali abusivamente occupate, emessi dalla Capitaneria di Porto di La Spezia nel 2001.

2.1. Il T.a.r. con sei distinte sentenze aventi identica motivazione, ha accolto i ricorsi osservando che:

a) è stato omesso l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990, né sarebbe dimostrato altrimenti che gli interessati fossero consapevoli che il procedimento era in corso;

b) non è invocabile l’art. 21octies, l. n. 241/1990, in quanto non è dimostrato che l’esito non sarebbe potuto essere diverso anche ove gli interessati avessero partecipato al procedimento;

c) essendo stata presentata domanda di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 55 cod. nav., la Capitaneria di Porto non avrebbe potuto emettere le ingiunzioni di sgombero senza prima pronunciarsi sulle domande di autorizzazione.

3. Ha proposto sei separati appelli di identico contenuto l’Amministrazione statale, sostenendo che:

a) il giudice di primo grado avrebbe dovuto d’ufficio dichiarare il difetto di interesse al ricorso, non potendo i ricorrenti ottenere alcuna utilità pratica dall’annullamento degli ordini di sgombero;

b) gli ordini di sgombero sono stati emessi su sollecitazione della Procura della Repubblica, sicché agli interessati sarebbe stato aliunde noto il procedimento;

c) l’esito del procedimento non sarebbe potuto essere diverso;

d) i provvedimenti di sgombero sarebbero stati adottati previa adeguata istruttoria e sarebbero congruamente motivati.

4. Gli appelli vanno dichiarati inammissibili.

4.1. Va premesso che non risulta fondata la censura secondo cui sarebbero inammissibili i ricorsi di primo grado, formulata in termini generici, in quanto gli ordini di sgombero risultano immediatamente lesivi ed incidenti su legittimi interessi dei loro destinatari.

Anche se le aree sono state sottoposte a sequestro penale, ugualmente sussiste l’interesse a contestare gli ordini di sgombero, ove si consideri che il sequestro penale è una misura cautelare provvisoria, suscettibile di essere rimossa, mentre gli ordini di sgombero, se non impugnati tempestivamente, sarebbero divenuti inoppugnabili, col conseguente consolidati potere per l’Amministrazione di immettersi senz’altro nel possesso delle aree e di disporre la materiale demolizione dei manufatti.

4.2. Ciò posto, osserva la Sezione che le sentenze gravate hanno rilevato l’illegittimità degli atti impugnati in primo grado per due autonome ragioni:

a) la mancata trasmissione dell’avviso di avvio del procedimento di autotutela, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;

b) il mancato esame delle istanze di sanatoria, prima della emanazione degli ordini di sgombero delle aree demaniali (il TAR ha infatti osservato che, "nel caso in cui, a fronte di opere realizzate entro la fascia di rispetto del demanio marittimo, sia stata chiesta autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 55 c. nav., la p.a. non può procedere ad emetter ingiunzione di sgombero se non si sia prima pronunciata sull’istanza di autorizzazione in sanatoria avanzata dal privato").

Con l’atto di appello, il Ministero ha contestato la prima statuizione del TAR (deducendo che – anche in ragione delle caratteristiche della scogliera – sussisteva obiettivamente una ragione di urgenza), ma nulla ha dedotto avverso la seconda statuizione.

4.3. Nel corso dell’udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, il presidente del collegio ha prospettato al difensore della Amministrazione il profilo di inammissibilità degli appelli, per la mancata contestazione di entrambe le statuizioni poste a base delle sentenze gravate.

Il collegio, constatato che effettivamente le sentenze gravate hanno annullato gli ordini di sgombero anche per il ravvisato mancato esame delle istanze di sanatoria formulate in sede amministrativa, deve dichiarare inammissibili gli appelli.

Per la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, tale inammissibilità va dichiarata quando il TAR ha annullato l’atto impugnato in ragione della ravvisata presenza di una pluralità di suoi vizi, con distinte statuizioni di cui non tutte siano state appellate (Sez. IV, n. 2815 del 2007; Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 208; Sez. IV, 24 marzo 1998, n. 492).

5. Per le ragioni che precedono, gli appelli vanno dichiarati inammissibili. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione degli appellati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, previa riunione, li dichiara inammissibili.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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