Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7050 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell’opposizione avanzata da S.L., revocò il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 36.903.594 emesso su ricorso della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per omesso versamento delle somme dovutele relativamente al periodo aprile – ottobre 1993, avendo ritenuto, sulla scorta dell’attività istruttoria espletata, l’avvenuto versamento diretto ai lavoratori, da parte del datore di lavoro, di quanto di loro spettanza, senza che la Cassa Edile avesse fornito dimostrazione dell’eventuale residuo credito.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 5.2 – 18.4.2008, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Cassa Edile, ferma la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo e ritenuta la sussistenza della prova del diretto pagamento da parte del datore di lavoro solo per i lavoratori che, sentiti in primo grado, avevano dichiarato di aver percepito quanto loro spettante, condannò l’opponente al pagamento della minor somma (Euro 16.109,00, oltre accessori) risultante ancora dovuta alla Cassa Edile in base alle conclusioni della espletata CTU contabile.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, S. L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

L’intimata Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia vizio di motivazione, deducendo in sostanza l’erroneo apprezzamento da parte della Corte territoriale delle risultanze processuali in ordine all’asserito avvenuto pagamento diretto in favore di tutti i lavoratori.

1.1 Osserva la Corte che, in base all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla presente controversia, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione Secondo l’orientamento di questa Corte la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Nel caso che ne occupa con l’unico motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma il motivo è privo della formulazione del ridetto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

1.2 Ne discende l’inammissibilità del motivo e, con ciò stesso, del ricorso principale che sul medesimo si fonda.

2. Con il primo motivo a ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 19 e 37 CCNL imprese edili ed affini, nonchè degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 e 1372 c.c., assumendo che, in forza delle richiamate clausole pattizie collettive, il datore di lavoro aderente alla contrattazione contrae l’obbligo di provvedere alla corresponsione delle voci retributive ivi indicate mediante il versamento dei relativi accantonamenti alla Cassa Edile, senza potersene esimere corrispondendo direttamente ai lavoratori le somme dovute.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 19 e 37 CCNL imprese edili ed affini, nonchè degli artt. 1269 e 1270 c.c., assumendo che il meccanismo negoziale di cui al ridetto art. 19 CCNL integra una delegazione di pagamento, che sorge con l’iscrizione del datore di lavoro alla Cassa Edile e che non può esser revocata, a mente dell’art. 1270 c.c., mediante il pagamento diretto ai lavoratori.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 19 e 37 CCNL imprese edili ed affini, nonchè dell’art. 1723 c.c., assumendo che, essendo la ridetta delegazione collegata e giustificata causalmente dal mandato conferito alla Cassa Edile dal datore di lavoro e dai lavoratori – da ritenersi rispettivamente terzi fra loro rispetto al mandato in questione, comunque conferito anche nell’interesse della Cassa Edile -, il datore di lavoro, in difetto di pattuizione contraria o di giusta causa, non può, in violazione dell’art. 1723 c.c., comma 2, revocare il mandato conferito, corrispondendo direttamente ai lavoratori le somme contemplate dalla richiamata normativa pattizia collettiva.

2. Il tre motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro connessi.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affrontato la questione inerente alla natura giuridica dei rapporti intercorrenti, in base alle pattuizioni collettive, fra le Casse Edili e, rispettivamente, i datori di lavoro e i lavoratori, rilevando in particolare che il rapporto fra la Cassa Edile e il datore di lavoro è da configurarsi come una delega (da parte del datore), formata con l’iscrizione alla Cassa; tale iscrizione non esige inoltre forme particolari, essendo sufficiente (per il principio della libertà delle forme negoziali), anche un comportamento concludente, quale l’invio, da parte dell’impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati o l’adesione del datore alla disciplina contrattuale dell’istituto (cfr, Cass., n. 13300/2005, nonchè gli arresti ivi richiamati).

Ne è stata tratta la conseguenza che, non potendo la Cassa Edile delegata opporre al lavoratori delegatari le eccezioni che avrebbe potuto opporre al datore di lavoro delegante (giusta la previsione dell’art. 1271 c.c., comma 2), la medesima non può eccepire ai lavoratori l’inadempimento (nei suoi confronti) della parte datoriale, essendo quindi legittimata a richiedere a quest’ultima non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), ma anche il pagamento delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia), rilevando, tuttavia, che tale legittimazione cessa ove il datore di lavoro abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, costituendo tale pagamento una (implicita) revoca della delega stessa.

2.2 Ritiene il Collegio di dover confermare le conclusioni a cui è pervenuta la suddetta giurisprudenza di questa Corte, meglio precisando tuttavia le ragioni del venir meno della legittimazione della Cassa Edile alla riscossione degli accantonamenti in ipotesi di pagamento diretto da parte del datore di lavoro di quanto dovuto ai lavoratori.

Infatti, a mente dell’art. 1271 c.c., comma 3, stante l’espresso riferimento delle pattuizioni collettive (art. 19 CCNL) al rapporto fra delegante (datore di lavoro) e delegatari (lavoratori), la delegata (Cassa Edile) può opporre a questi ultimi le eccezioni relative a tale rapporto e, quindi, anche il già avvenuto pagamento da parte del delegante.

Conseguentemente:

– i delegatari (lavoratori) che hanno già ricevuto il pagamento dal delegante (datore di lavoro) non possono ulteriormente richiederlo alla delegata (Cassa Edile);

– l’estinzione dell’obbligazione della delegata (Cassa Edile) nei confronti dei delegatari (lavoratori) comporta anche quella dell’obbligazione nei suoi confronti del delegante (datore di lavoro), vale a dire quella di versamento degli accantonamenti, siccome tale obbligo trovava la propria causa nell’obbligazione, ormai venuta meno, assunta dalla delegata (Cassa Edile) nei confronti dei delegatari (lavoratori).

2.3 Atteso che il decisum della Corte territoriale è sostanzialmente conforme a tali principi, i motivi all’esame – e con essi il ricorso incidentale che sui medesimi si fonda – vanno rigettati.

3. La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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