Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 908 Competenze e procedure amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. 1894 del 2004, è stato impugnato il decreto emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per la Calabria in data 18 novembre 2004, n. 128bis, recante annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Scilla in data 28 settembre 2004, n. 32, per la realizzazione di opere di demolizione di un fabbricato esistente e costruzione di un nuovo fabbricato a due piano fuori terra da destinare a civile abitazione, oltre di un piano interrato destinato a garage in località Marina Grande.

1.1. Il T.a.r. adito ha accolto le censure di difetto di motivazione e sconfinamento nel merito ed ha assorbito la censura di omesso avviso dell’avvio del procedimento.

2. Ha interposto appello l’Amministrazione statale, lamentando che il decreto di annullamento sarebbe congruamente motivato laddove ha constatato il difetto di motivazione della autorizzazione paesaggistica, che non avrebbe considerato il pregio paesistico dell’area, motivando per relationem al parere dell’ufficio tecnico comunale a sua volta insufficiente.

2.1. Controparte nel costituirsi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. Non ha riproposto il motivo assorbito in prime cure.

3. L’appello va respinto.

La sezione, già due volte in sede cautelare (sull’appello avverso l’ordinanza cautelare emessa nel corso del giudizio di primo grado e in sede di esame dell’istanza incidentale proposta congiuntamente all’appello avverso la sentenza) ha ritenuto non adeguatamente motivato il decreto. di annullamento.

Il Collegio ritiene di condividere le valutazioni già così formulate dalla Sezione.

Infatti, come ha correttamente rilevato il T.a.r., l’autorizzazione paesaggistica risulta adeguatamente motivata col richiamo per relationem al parere dell’ufficio tecnico comunale emesso in data 28 settembre 2004, che a sua volta ha considerato l’opera compatibile con il paesaggio per dimensioni e rifiniture esterne, perché le opere proposte "non altereranno l’attuale valore paesaggistico dei luoghi, né comprometteranno le esistenti condizioni di fruibilità visiva" (così testualmente il parere dell’ufficio tecnico comunale).

L’appellante si limita genericamente ad affermare che il parere dell’ufficio tecnico comunale non sarebbe sufficiente, laddove, invece, esso contiene una motivazione congrua e sufficiente avuto riguardo alla natura dell’opera da realizzare.

Infatti, come già rilevato dal T.a.r. il decreto di annullamento non ha considerato che non si tratta della realizzazione di un’opera nuova, ma di un manufatto preesistente da demolire e ricostruire, con un aumento di volumetria (che si mantiene peraltro nei limiti consentiti dai vigenti strumenti urbanistici).

Anche i rilievi grafici dello stato di fatto e dei lavori da realizzare dimostrano – in assenza di contrarie specifiche valutazioni emerse in sede amministrativa – che la nuova opera è nella sostanza equivalente rispetto alla precedente e che non crea un impatto paesaggistico maggiore o peggiorativo.

4. Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro duemila.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e onorari del secondo grado di lite in favore dell’appellato nella misura di euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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