Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 906 Servizi precedenti valutati ai fini della carriera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante P.C. avverso i decreti del Provveditore agli Studi di Padova del 15 luglio 1992, nn. 11323 e 11324, nella parte in cui non hanno riconosciuto il servizio d’insegnamento preruolo dalla stessa prestato negli anni scolastici 1974/77 a Manchester.

Ad avviso del primo giudice, osta al riconoscimento del servizio prestato dall’istante, da un lato, il mancato espletamento del servizio presso scuole statali e pareggiate all’estero, dall’altro, il mancato conferimento del servizio con decreto del Ministero degli affari esteri.

Insorge l’appellante sostenendo l’erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 3 dicembre 20101 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

Giova considerare che il beneficio del riconoscimento dei servizi preruolo svolti in scuole italiane all’estero non è riferito indifferentemente a tutti i tipi di istituti scolastici all’estero disciplinati dal T.U. 12 febbraio 1940, n. 740, richiamato dall’art. 1 l. 26 maggio 1975, n. 327.

In particolare, coma già sostenuto dalla Sezione, va considerato il carattere eccezionale della norma contenuta nell’art. 1 d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla l. 26 luglio 1970, n. 576 (sul riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo), che, nel disporre il riconoscimento, all’atto del superamento del periodo di prova, del servizio non di ruolo precedentemente prestato in qualità di insegnante (anche presso le scuole italiane all’estero, in base all’art. 14 della legge n. 327 del 1975), si riferisce soltanto alle scuole statali e pareggiate, con conseguente esclusione del servizio prestato presso istituti legalmente riconosciuti (16 aprile 1998 n. 510; 9 maggio 2002 n. 2517; 25 marzo 2004, n. 1607).

Ciò posto, va presa in considerazione la disciplina di cui agli artt. 6, 7, e 9 l. 3 marzo 1971, n. 153, richiamata pur essa dall’art. 1, comma 1, l. n. 327 del 1975, a tenore del quale "Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all’estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole, e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni, secondo le disposizioni della presente legge".

Dalla disciplina indicata emerge, tuttavia, che il Ministero degli Affari Esteri ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo a favore delle iniziative scolastiche nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della legge ed integrino in modo idoneo l’azione diretta del suddetto Ministero (art. 6); che, per l’attuazione dei fini previsti dalla legge si provvede mediante l’impiego di un’aliquota di presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891 (art. 7); che, qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente art. 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere (art. 9).

Dal riferito quadro normativo emerge che il servizio non di ruolo prestato presso gli enti previsti dall’art. 6 della legge n. 153 del 1971 è riconoscibile nella misura in cui il personale incaricato o supplente sia stato assunto dal Ministero degli affari esteri secondo la procedura prevista dall’art. 9 della stessa legge.

E’ quanto non può dirsi nel caso di specie, atteso che dalla documentazione in atti non emerge che la ricorrente sia stata assunta con atto formale di incarico del Ministero, all’esito della procedura richiamata.

In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Spese di grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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