Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7044 Divieto di intermediazione e di interposizione nelle assunzioni di lavoratori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Palermo C.L., D.G.S., N.E., S.S., S. I. ed altri esponevano di essere stati dipendenti di Telecom Italia s.p.a. sino al 28.2.02, quali addetti alla gestione dei veicoli aziendali, e di essere transitati dall’1.3.02 per cessione del ramo di azienda individuato nella "Gestione autoparco" alle dipendenze dei Savarent Fleet Services s.r.l., poi denominata Targa Fleet Management s.r.l.. Gli stessi sostenevano che la cessione, del ramo d’azienda era fittizia, in quanto la prestazione aveva, continuato a svolgersi secondo le usuali modalità, e quindi si risolveva nella mera cessione non consensuale dei rapporti di lavoro;

in ogni caso, sostenevano ancora, il transito alle dipendenze della società cessionaria dava luogo ad un appalto vietato di mere prestazioni di mano d’opera.

Chiedevano, pertanto, che tosse dichiarata la nullità della cessione del ramo di azienda e l’intervenuto illegittimo recesso di Telecom dal rapporto di lavoro, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. In subordine chiedevano che fosse dichiarato che detta cessionaria si era fittiziamente interposta nel rapporto di lavoro esistente tra di loro e Telecom e che il negozio interpositorio fosse dichiarato nullo con prosecuzione del rapporto di lavoro con Telecom.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai dipendenti sopra nominativamente indicati, la Corte d’appello di Palermo con sentenza pubblicata il 30.11.06 rigettava l’impugnazione.

Il giudice di merito rilevava che in un accordo stipulato tra Telecom e le Oo.ss. il 28.3.00, avente ad oggetto il riposizionamento competitivo dell’azienda, la Gestione del parco autoveicoli era stato considerata struttura autonoma, di cui era prevista la cessione a diverso imprenditore.

Successivamente Telecom aveva ceduto a Savarent Fleet Services srl (cui sarebbe subentrata Targa Fleet management srl) il ramo di azienda Gestione autoparco, comprendente beni materiali ed immateriali, nonchè i rapporti contrattuali connessi, tra cui rientravano i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla gestione. Con un secondo contratto Savarent spa (che era detentrice del pacchetto azionario di Savarent Fleet Services, cui era subentrata a sua volta Leasys spa) pattuì con Telecom un servizio di noleggio di automezzi; Savarent Fleet srl avrebbe pertanto assicurato – in forza della cessione del ramo d’azienda autoparco – la gestione e la manutenzione tanto dei mezzi di proprietà Telecom e che di quelli noleggiati da Savarent spa.

La Corte d’appello delimitava la nozione di cessione del ramo di azienda come cessione di un complesso di beni antecedentemente dotato di autonomia organizzativa si presenti idoneo al perseguimento dei fini dell’impresa e riconosceva tali requisiti alla preesistente struttura autonoma Autoparco, intesa quale gestione operativa del parco autoveicoli di Telecom, la quale era funzionalizzata allo svolgimento di un’attività di produzione di servizi preesistente. Al riguardo escludeva che il mancato trasferimento di un particolare servizio di gestione dell’autoparco (organizzazione dei servizi automobilistici e supporto operativo per le auto della dirigenza) avesse creato lo smembramento della struttura in frazioni non auto sufficienti.

Riteneva, inoltre, conforme al concetto giuridico accolto, la circostanza che alcuni dei dipendenti compresi nel ramo di azienda trasferito svolgessero attività per conto di servizi non rientranti del ramo d’azienda ceduto, atteso che. era possibile che l’attività del settore ceduto venisse frazionata per fornire supporto logistico tanto al ramo ceduto che all’attività rimasta in capo al cedente, ai fine del conseguimento di specifiche finalità produttive.

All’esito del riscontro dei dati di fatto emersi nel corso dell’istruttoria escludeva, infine, che singole posizioni lavorative e le modalità esecutive della prestazione dei dipendenti dell’autoparco configgessero con il modello giuridico accolto e che il soggetto cessionario non avesse una reale consistenza soggettiva, tale da far sospettare il carattere meramente interpositorio della cessione.

3.- C., D.G., N., S. e S. propongono ricorso per cassazione, contrastato con controricorso di Telecom Italia s.p.a. e Targa Fleet Management s.r.l..

Non svolgono attività difensiva Savarent s.p.a. e Leasys s.p.a..

Telecom Italia ha depositato memoria.
Motivi della decisione

4.- Preliminarmente debbono essere dichiarati inammissibili i due controricorsi.

4.1.- Per quanto riguarda Telecom Italia, intatti, la procura ai difensori rilasciata a margine dell’atto conferisce la delega "… per resistere al controricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1395/06 del 23.11.2006 …". A prescindere dal lapsus per cui si menziona il "controricorso" invece del "ricorso", deve rilevarsi che C. e gli altri dipendenti, hanno impugnato non la sentenza sopra menzionata, ma quella diversa (della stessa Corte territoriale) recante il n. 1394/06 del 30.11.06.

La procura non ha pertanto il carattere della specialità il che, ai sensi degli artt. 365 e 370 365 c.p.c., rende inammissibile il controricorso.

4.2.- Per quanto riguarda Targa Fleet Management s.r.L., nell’intestazione del controricorso è indicato che la procura speciale al difensore è rilasciata con scrittura privata autenticata. Tale scrittura, tuttavia, non risulta depositata ai sensi dell’art. 370 c.p.c., il che rende il difensore privo di procura e rende parimenti inammissibile anche questo secondo controricorso.

5.- Tanto premesso, nel complesso motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti, con cui si deduce carenza di motivazione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 1369 del 1960, art. 1, debbono essere individuati i seguenti profili di censura.

5.1.- Contestano i dipendenti la mancata considerazione da parte del giudice di appello delle censure da loro mosse alla sentenza di primo grado, in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la ricostruzione della dinamica contrattuale da loro proposta, da cui risultava smentita la cessione del ramo d’azienda e l’evidenza di una illegittima interposizione fittizia. In particolare, non era stato rilevato che il legame esisterne tra i fattori della produzione di cui si componeva la funzione "Gestione autoparco" era stata spezzato per effetto della sua esternalizzazione e, pertanto, nella specie non ricorrevano i requisiti dell’art. 2112 c.c. da individuare nella preesistente stabilità e identità del ramo aziendale.

5.2.- Sarebbe stata, inoltre, totalmente fraintesa la censura circa la reiezione della domanda subordinata di illegittimità dell’interposizione fittizia ili Savarent Fleet Services s.r.l.. Con il motivo di appello relativo, intatti, si intendeva sostenere che successivamente al trasferimento del ramo di azienda Savarent Targa l’Fleet era divenuta una tornitrice di manodopera in appalto, non avendo essa fornito alcun apporto innovativo all’organizzazione dell’autoparco, in quanto priva di autonoma organizzazione di impresa e largamente sottocapitalizzata in relazione alle esigenze cui era chiamata a far fronte nella gestione.

6.- Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la formulazione dell’art. 2112 c.c. applicabile al caso di specie ratione temporis, ritiene che la normativa in tema di trasferimento di azienda si applica "altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità" (testo risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, attuativo della direttiva 98/50/CE).

La giurisprudenza di questa Corte, alla luce della considerazione complessiva della materia alla luce della disciplina europea, ritiene che per ramo d’azienda, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale in occasione del trasferimento conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo.

L’accertamento della consistenza di tale entità presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione, al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della clientela, nonchè del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto (v. da ultimo Cass. 17.3.09 n. 6452).

Il giudice di merito si è attenuto a questo principio. Rilevato che la cessione ha riguardato l’autoparco aziendale, come tale qualificato "struttura autonoma" in sede, di esame e discussione del piano di sviluppo e riorganizzazione aziendale (accordo Telecom-Ooss 28.3.00), all’esito di un’articolata disamina in fatto – basata essenzialmente sui parametri indicati poco sopra – ha riscontrato in tale struttura una entità in grado di funzionare m modo autonomo, che non rappresenta il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate, nè strumento di espulsione di pura eccedenza di personale.

Il motivo di impugnazione non muove nessuna immediata obiezione a tale impostazione, ma ripropone sostanzialmente le censure proposte contro la prima sentenza, assumendo in termini generici che il giudice di appello non avrebbe proceduto ad un loro corretto esame.

Tale contestazione non riguarda i profili di diritto, ma soprattutto la valutazione dei parametri in considerazione e, nella sostanza, sollecita sotto il profilo dell’omesso esame la rivisitazione in fatto della vicenda.

7.- In particolare, non è contestata validamente l’affermazione della Corte di merito che, nel rispondere all’obiezione che il personale addetto all’autoparco non avrebbe mai interrotto il rapporto gerarchico funzionale con Telecom, ha ritenuto che la disciplina dell’art. 2112 c.c. è applicabile anche in caso di frazionamene) e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all’attività rimasta alla società cessionaria. Contro l’applicazione di tale principio di diritto (affermato da Cass. 22.3.06 n. 6292) l’unico argomento realmente adottato è che il richiamo è inconferente, trattandosi di fattispecie diversa, non evidenziandosi, peraltro, in cosa la diversità concretamente consista.

8.- Con il secondo profilo di censura, si sostiene che sarebbe stata malamente intesa la censura circa la reale consistenza della cessionaria del ramo di azienda Savarent Targa Fleet (poi Targa Fleet Management), la quale essendo priva di struttura aziendale andava considerata una tornitrice di manodopera in appalto.

Sul punto il giudice di appello ha compiuto una sene di valutazioni di fatto circa la consistenza patrimoniale ed imprenditoriale della società cessionari, rilevando che trattavasi di soggetto imprenditoriale di adeguato livello industriale, così contestando gli assunti contrari dei dipendenti.

Le censure oggi avanzate si limitano alla meccanica riproposizione delle censure dedotte in secondo grado, senza effettiva contestazione della congruità del giudizio di merito formulato dal giudice di appello, e mirano nella sostanza ad ottenere una diversa quanto inammissibile valutazione del fatto.

9.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, essendo i controricorsi di Telecom e Targa Fleet inammissibili e non avendo svolto attività difensiva Savarent e Leasys.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese nei confronti di tutte le para intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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