Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2010) 15-02-2011, n. 5744 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza datata 17.6.2009, con cui il locale Tribunale in composizione monocratrica, aveva condannato A.G. V. alla pena di 10 mesi di reclusione e 2.400 Euro di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere concorso con E.A. e T.S. nell’offerta e nella cessione di sostanza stupefacente (una pallina contenente gr. 1,020 di eroina) a Ar.St., agente del Nucleo dei Carabinieri di Bologna, operante in borghese in servizio antidroga.

2. Contro la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, con ricorso personalmente sottoscritto, deducendo vizio di motivazione del provvedimento, in quanto l’avere "invitato" il simulato acquirente Ar. a "interpellare altri soggetti africani presenti in quel luogo" per acquistarle droga non integra condotta rilevante ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata che l’imputato, a cui si era rivolto l’acquirente della sostanza, mise in contatto l’ Ar. con il T., che a sua volta chiamo l’ E. che consegnò l’eroina all’ Ar..

Correttamente, pertanto, la condotta dell’ A. è stata ritenuta è idonea a costituire la condotta di partecipazione penalmente rilevante a norma dell’art. 110 c.p..

4. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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