T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 124 Condono Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente, nudo proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Fara Filiorum Petri alla via S. Eufemia, riferisce che tale immobile è stato oggetto nel 1980 di interventi ristrutturazione e di ampliamento, autorizzati con licenza edilizia 10 settembre 1979, n. 21; poiché i lavori eseguiti non erano conformi a tale titolo edilizio è stata presentata richiesta di beneficiare del condono di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, ed il relativo procedimento si è concluso con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria 5 agosto 2006, n. 4909.

Il 14 giugno 2008 l’usufruttuario dell’immobile, temendo il permanere di eventuali altre irregolarità edilizie, ha presentato una richiesta di integrazione della domanda di sanatoria presentata. Nel frattempo, è stato aperto un procedimento penale per abusi edilizi ed il Comune, dopo aver proceduto ad un’ispezione dei luoghi, con ordinanza 9 ottobre 2009, n. 5, del Dirigente Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia ha ordinato la demolizione entro novanta giorni delle seguenti opere realizzate in difformità dai titoli edilizi assentiti:

– variazione al piano terra della destinazione d’uso della cantina;

– diversa disposizione al primo piano delle tramezzature interne;

– realizzazione al piano sottotetto di tre locali uso soffitta della superficie complessiva di 120 mq. e di una scalinata di accesso.

Con il ricorso in esame l’interessato è insorto dinanzi questo Tribunale avverso tale atto, deducendo le seguenti censure:

1) che non gli era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento e che tale mancata comunicazione aveva inciso in maniera sostanziale sui diritti del ricorrente, in quanto il Comune non aveva provveduto ad acquisire l’integrazione della richiesta di sanatoria del 14 giugno 2008 e non era stato consentito al ricorrente di farsi assistere nell’ispezione dei luoghi da un tecnico di fiducia, il quale avrebbe potuto evidenziare che le opere realizzate erano conformi ai titoli edilizi;

2) che le opere in questione erano state realizzate nel 1980 e nel 1981 e che il ricorrente aveva sempre avuto un comportamento collaborativo con l’Amministrazione per regolarizzare la posizione del proprio immobile, mentre questa, dopo aver impiegato 20 anni per esaminare la domanda di sanatoria, aveva ordinato la demolizione senza aver prima esaminato l’ulteriore domanda di sanatoria presentata il 14 giugno 2008 e senza motivare le proprie determinazioni in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione;

3) che le variazioni rinvenute non erano essenziali, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per cui non avrebbe potuto essere ordinata la demolizione, dal momento che la demolizione non poteva avvenire senza pregiudicare la parte conforme.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 27 dicembre 2010.

Il Comune di Fara Filiorum Petri, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione

Con l’impugnata ordinanza 9 ottobre 2009, n. 5, del Comune di Fara Filiorum Petri è stata ordinata al ricorrente la demolizione entro novanta giorni delle seguenti opere realizzate in difformità dai titoli edilizi assentiti:

– variazione al piano terra della destinazione d’uso della cantina;

– diversa disposizione al primo piano delle tramezzature interne;

– realizzazione al piano sottotetto di tre locali uso soffitta della superficie complessiva di 120 mq. e di una scalinata di accesso.

Con il ricorso in esame l’interessato, nell’insorgere avverso tale atto, si è lamentato nella sostanza delle seguenti circostanze:

a) che non gli era stata data comunicazione dell’avvio del procedimento e non gli era stato consentito farsi assistere nell’ispezione dei luoghi da un tecnico di fiducia;

b) che le opere in questione erano state realizzate da oltre trenta anni e che il Comune aveva ordinato la demolizione senza aver prima esaminato la domanda di sanatoria presentata il 14 giugno 2008 e senza motivare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione;

c) che le variazioni rinvenute non erano essenziali e la demolizione non poteva avvenire senza pregiudicare la parte conforme.

Tale ricorso è fondato.

Carattere pregiudiziale ed assorbente rivestono in merito le censure sopra indicate alle lettere b) e c).

Quanto alla prima, va evidenziato che l’esame dell’istanza condonistica deve precedere ogni iniziativa repressiva, la quale diversamente vanificherebbe a priori l’interesse al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria; per cui, in definitiva, l’Amministrazione deve definire, quanto prima la domanda di condono, svolgendo un’accurata istruttoria circa l’effettiva, sostanziale omogeneità fra le opere per le quali è chiesta la sanatoria e quelle successivamente oggetto di demolizione, con l’adozione degli eventuali atti consequenziali (cfr. per tutti e da ultimo, T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VI, 10 marzo 2010, n. 1334, e 9 febbraio 2010, n. 810).

Nella specie sembra evidente che l’ordine di demolizione sia stato assunto senza che il Comune avesse preventivamente esaminato e deciso la domanda di sanatoria presentata dall’interessato il 14 giugno 2008.

Quanto, poi, alla censura sopra indicata alla lettera c), va ricordato che le misure repressive in materia urbanistica presuppongono una preventiva valutazione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dell’entità dell’abuso edilizio; di conseguenza tali misure repressive possono essere correttamente adottate soltanto quando siano state stabilite in via definitiva le modalità costruttive assentite dall’Amministrazione, perché solo da quel momento può determinarsi, sia pure ex post ed in via differenziale, l’entità dell’abuso sulla base di un raffronto tra l’attività edilizia formalmente assentita e l’attività edilizia in concreto realizzata (Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8260).

Una volta effettuato tale accertamento ed ove le variazioni rinvenute siano essenziali può ordinarsi, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione, mentre ove gli interventi siano stati eseguiti in parziale difformità, in base al disposto del successivo art. 34 dello stesso t.u., non può ordinarsi la demolizione ove questa non possa avvenire senza pregiudicare la parte conforme.

Nella specie, non sembra al Collegio – anche in ragione del mancato esame della predetta richiesta di sanatoria – che sia stata fatta una preventiva ed accurata valutazione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dell’entità dell’abuso edilizio commesso; inoltre, allo stato degli atti, non sembra per un verso che le predette variazioni accertate possano ritenersi essenziali e per altro verso che la demolizione del sottotetto possa avvenire senza pregiudicare la parte conforme in relazione al fatto che gli atti progettuali approvati prevedevano la realizzazione di un sottotetto, sia pur di dimensioni minori.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato.

Le spese, come di regola (art. 26 del codice del processo amministrativo ed art. 92 del cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 45, n. 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza 9 ottobre 2009, n. 5, del Dirigente Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Fara Filiorum Petri.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento a favore del ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre agli accessori di legge (IVA, CAP e spese generali) ed al rimborso del contributo unico versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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