T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 109 Giurisdizione Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3 maggio 2007, il Comune di Reggio Calabria, premesso:

– di aver rilasciato alla E.C. s.r.l. la concessione edilizia n. 90 del 18 marzo 2003 e di essere in base ad essa creditore di oneri di urbanizzazione per Euro 20.814,59, oltre interessi legali, suddivisi in tre rate di Euro 6.938,53, scadenti il 18.9.2003, il 18.3.2004 e il 18.9.2004, e di Euro 38.549,54, oltre interessi legali, suddivisi in quattro rate di Euro 9.637,39, scadenti il 18.6.2003, il 18.12.2003, il 18.6.2004 e il 18.12.2004;

– di aver ottenuto dalla Commercial Union Insurance (oggi A.I. s.p.a.) garanzia fideiussoria del puntuale versamento delle predette somme;

– di aver inutilmente sollecitato i dovuti pagamenti sia alla E.C. s.r.l., sia alla A.I. s.p.a.;

ha chiesto al Presidente di questo Tribunale di ingiungere alle predette società il pagamento in solido a favore del Comune di Reggio Calabria della complessiva somma di Euro 90.049,74, di cui Euro 27.754,12 quali oneri di urbanizzazione ed Euro 8.326,24 quali relative sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, Euro 38.549,56 quali costi di costruzione ed Euro 15.419,82 quali relative sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, oltre interessi dalla scadenza delle singole rate al soddisfo e spese di procedura.

Il Presidente del Tribunale, in data 3 maggio 2007, ha adottato il decreto ingiuntivo n. 168, che ha accolto la domanda dell’istante, liquidando a favore di quest’ultimo anche le spese di procedura, in complessivi Euro 2.012,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Il Comune di Reggio Calabria, ha provveduto a notificare il decreto ingiuntivo alle società debitrici in data 11 maggio 2007 (E.C.) e in data 15 maggio 2007 (A.I.).

Con atto notificato il 25 giugno 2007 e depositato il 25 luglio 2007, la E.C. s.r.l. ha proposto opposizione, deducendo che avrebbe dovuto "essere tenuta indenne dal pagamento delle somme richieste dal Comune di Reggio Calabria, proprio in virtù del fatto che la stessa ha stipulato le polizze fideiussorie a garanzia del puntuale pagamento del debito convenzionato con il Comune". Sostiene inoltre che "durante la costruzione dell’opera edile aveva presentato alcune varianti accolte dal Comune di Reggio Calabria e ciò avrebbe comportato la sospensione del pagamento degli oneri e del costo di costruzione".

Con atto notificato il 20 / 22 giugno 2007 e depositato il 5 luglio 2007, anche l’A.I. s.p.a. ha proposto opposizione, deducendo la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, la limitazione della garanzia prestata al massimale pattuito, l’esclusione dalla garanzia prestata delle sanzioni e l’estinzione della stessa ex art. 1957 cod. civ. In ogni caso, la A.I. chiede la condanna della E.C. al rimborso di tutte le somme che essa A. fosse tenuta a corrispondere al Comune di Reggio Calabria in forza della garanzia prestata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, creditore opposto, ed ha sostenuto l’infondatezza delle opposizioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 12 gennaio 2011.

Va innanzi tutto presa in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla A.I. s.p.a.

L’eccezione non può essere accolta.

In proposito il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa in tema di accertamento dei contributi per gli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione. Infatti, detti contributi e costi, pur essendo compresi tra i corrispettivi di diritto pubblico, non hanno natura tributaria. Pertanto, le relative controversie rientrano nella giurisdizione dei T.A.R., con le relative conseguenze in tema di disciplina e procedimento (v. da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 14 gennaio 2011, n. 152; C.S., V, 21 aprile 2006, n. 2258).

Si può passare, ora, all’esame dell’opposizione proposta dalla E.C. s.r.l., che deduce, in buona sostanza, che il Comune, avendo ottenuto garanzia fideiussoria dalla A.I., avrebbe dovuto rivolgersi (solo) a quest’ultima per ottenere il pagamento dovuto.

La tesi non ha pregio.

Va innanzi tutto rilevato come il Comune di Reggio Calabria abbia ripetutamente richiesto, senza successo, il pagamento dovuto sia alla E., sia alla A. (v. documentazione in atti). In ogni caso, la stipula di un negozio di garanzia non può avere alcun effetto "liberatorio" per il debitore, in assenza di esplicite pattuizioni in tal senso. Del resto, con specifico riferimento all’ipotesi di fideiussione, occorre rilevare che in materia di obbligazioni "portable", quali quelle pecuniarie, e con termine di adempimento che esonera dalla costituzione in mora del debitore, il creditore è soltanto facultato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto ad escutere il coobbligato piuttosto che il debitore principale (giurisprudenza pacifica, v. ad esempio, in fattispecie del tutto analoga a quella che forma oggetto del presente giudizio, C.S., IV, 13 marzo 2008, n. 1084).

E’, d’altronde, generica e priva di prova la deduzione dell’opponente secondo cui durante la costruzione dell’opera edile sarebbero intervenute varianti, né comunque si comprende perché tale asserita circostanza avrebbe determinato la sospensione del pagamento degli oneri rateizzati.

L’opposizione della E. va pertanto rigettata.

Da parte sua, la A.I. s.p.a. deduce la limitazione della garanzia prestata al massimale pattuito, l’esclusione dalla garanzia prestata delle sanzioni e l’estinzione della stessa ex art. 1957 cod. civ.

E’ logicamente prioritario l’esame di quest’ultimo rilievo, che deve ritenersi infondato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia, avente funzione di tipo "cauzionale" deve individuarsi nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria.

Ne deriva che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", o equivalente, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. A tale rapporto, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché la disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile a un’obbligazione di garanzia autonoma (v., per un’esaustiva ricostruzione dell’istituto, Cass. SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947).

Il collegio ritiene che, nella fattispecie, ricorrano gli elementi propri del negozio autonomo di garanzia, in quanto le polizze nn. 158.508926.28 e 159.508925.30 stipulate in data 14 marzo 2003 dalla E.C. con la Commercial Union Insurance (oggi A.I.) a favore del Comune di Reggio Calabria hanno esplicita funzione cauzionale e recano la previsione (art. 5) che "il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dal Comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 C.C., la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso".

Non sussistono pertanto – trattandosi di garanzie autonome – i presupposti per l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ.

Rimane da esaminare la questione sollevata dalla A. con riferimento al massimale della garanzia ed all’esclusione delle sanzioni.

Anche siffatte deduzioni vanno disattese.

Il Comune di Reggio Calabria ha attivato le garanzie previste nelle predette polizze per l’esatto importo dei rispettivi massimali (v. note nn. 15527 e 15533 del 30 settembre 2005, richiedenti, rispettivamente, Euro 30.234,72 e Euro 56.330,35), sicché non assume rilevanza la previsione di esclusione delle sanzioni (ulteriori rispetto a tali somme) prevista nella clausola "capitale garantito" delle polizze stesse. Né i limiti in questione possono invocarsi per la differenza (Euro 3.484,67) tra la somma complessiva della quale è stato ingiunto il pagamento (Euro 90.049,74) e quella derivante dall’addizione dei due predetti massimali (Euro 30.234,72 + Euro 56.330,35 = Euro 86.565,07), giacché di essa l’A. deve rispondere per fatto proprio, essendo rimasta inadempiente alla richiesta di pagamento formulata dal Comune per i massimali garantiti.

E’, poi, inammissibile, la domanda subordinata, di condanna della E. al rimborso di tutte le somme che l’opponente fosse tenuta a corrispondere al Comune di Reggio Calabria, giacché essa attiene ai rapporti contrattuali esistenti tra la A. e la E., che non rientrano nella giurisdizione esclusiva che la legge affida al giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, ma in quella dell’A.G.O.

In relazione a quanto precede, anche l’opposizione della A.I. va rigettata.

Le spese di giudizio di opposizione seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, rigetta le opposizioni come in epigrafe proposte e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 168 del 3 maggio 2007. Indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione sulla domanda avanzata dalla A.I. s.p.a. per ottenere la condanna della E.C. a rimborsarle tutte le somme che fosse tenuta a corrispondere al Comune di Reggio Calabria.

Condanna in solido le opponenti E. costruzioni s.r.l. e A.I. s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a favore del Comune di Reggio Calabria, forfetariamente liquidate in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

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