Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5785

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 aprile 2010, la Corte di appello di Roma, ha, per quel che qui interessa, confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale G.E. e L.B.G. sono stati dichiarati responsabili di due rapine e condannati ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati suddetti. Nel ricorso proposto nell’interesse del G. si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla richiesta di effettuazione di una perizia antropometrica, in considerazione della equivocità delle ricognizioni informali effettuate da due testi negli uffici di polizia. Richiesta in ordine alla quale i giudici dell’appello hanno svolto una motivazione del tutto scarna per disattenderne la necessità. I giudici dell’appello, inoltre, non avrebbero adeguatamente apprezzato il differente tenore delle testimonianze rispetto ai due episodi e di ricomporre in un quadro unitari l’intero compendio probatorio racconto nel corso del procedimento, svilendo anche, in modo apodittico, la versione difensiva dell’imputato. Non dissimili, nella sostanza, i motivi rassegnati anche nell’interesse del L.B.. Si contesta, infatti, la incoerenza delle pretese ricognizioni, essendo i rapinatori travisati, e si lamenta la mancata acquisizione dei DVD del sistema di sicurezza per effettuare una perizia antropometrica.

I ricorsi sono palesemente inammissibili in quanto le doglianze poste a fondamento dei ricorsi, oltre ad essere orientate a riproporre tematiche di merito, evidentemente estranee al rigoroso perimetro entro il quale è circoscritto l’odierno sindacato di legittimità, si limitano nella sostanza a riprodurre le medesime censure già devolute ai giudici dell’appello e da questi motivatamente disattese sulla base di argomentazioni logicamente incensurabili, senza un reale ed autonomo apporto critico che giustifichi i prospettati vizi di legittimità. Non senza sottolineare, a proposito della lamentata omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale, la eccezionalità dell’istituto, e la possibilità per le parti di svolgere in sede di consulenza gli eventuali accertamenti reputati necessari a supportare il proprio schema difensivo. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, Burzotta;

Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4^, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n, 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *