Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7117 Affidamento e assistenza dei minori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.A.S., cittadina (OMISSIS), ha proposto, ai sensi della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7, comma 4, ricorso per cassazione notificato il 22.01.2010, contro il provvedimento del 25.01 – 7.02.2010, con cui il Tribunale per i minorenni di Milano (nel procedimento RG. 364/09) ha dichiarato inammissibile la sua istanza del 29.11.2008, presentata al Ministero della Giustizia francese, quale Autorità centrale, e volta al ripristino dell’effettivo esercizio del suo diritto di visita del figlio minorenne D.P.M.R., nato a (OMISSIS), riconosciuto anche dal padre naturale D.P. M.. Quest’ultimo ha resistito con controricorso notificato il 2.03.2010.

La ricorrente chiede conclusivamente che l’impugnato decreto sia cassato, riconoscendo ovvero ripristinando ed in ogni caso accordandole il diritto di visita del figlio. Richiamate le complesse vicende accadute sin dalla prima infanzia del figlio, ivi compreso sia che nel settembre del 2004 era cessata la sua convivenza con D.P.M., che, inoltre, con decreto del 23.08.2007, il Tribunale per i minorenni di Milano aveva affidato il figlio al padre, stabilendo, tra l’altro, che, in caso di mancato accordo tra i genitori, la regolamentazione dei rapporti madre – figlio fosse curata dai servizi sociali che in relazione al fatto che aveva successivamente condotto con sè il bambino in (OMISSIS), l’autorità giudiziaria francese aveva ordinato (sentenza della Corte d’Appello di Parigi del 15.12.2007) il rientro del minore in Italia; che tale ordine era stato eseguito il 28.03.2008; che il 5.06.2008,- aveva chiesto al medesimo Tribunale per i minorenni anche l’affidamento in via esclusiva a sè del figlio, con decadenza del padre dalla potestà genitoriale, o in subordine l’affidamento congiunto; che nel novembre 2008 aveva chiesto in Francia il ripristino dell’effettivo esercizio del suo diritto di visita del figlio; che il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto provvisorio del 2.02.2009, aveva confermato l’affidamento del minore in via esclusiva al padre ed il divieto di espatrio con la madre, nonchè sospeso i rapporti tra il minore e la madre ed incaricato i servizi sociali di verificare le condizioni psicofisiche del bambino, con obbligo di relazionare entro il 30.06.2009, la O. denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione della L. n. 64 del 1994, art. 7, artt. 8 e 21 della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980" Nell’illustrazione del motivo la ricorrente deduce che l’impugnato decreto:

– è stato motivato con il non pertinente richiamo al disposto della L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 6 inerente alla Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, posto che aveva, invece, inteso avvalersi degli artt. 8 e 21 della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980, così come previsto dalla citata L. n. 64 del 1994, art. 7.

– è stato emesso dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, prescritto dalla legge per la relativa adozione, nonchè senza sentire nè il minore nè il PM, e dando, invece, atto di un ricorso proposto dalla Procura della Repubblica il 15.09.2008, prima dell’avvio del presente procedimento;

– è stato reso rilevando la pendenza di altro procedimento (RG 2059/08) da lei introdotto il 5.06.2008, nel cui corso, con decreto del 2.02.2009, anticipatorio, non definitivo nè esecutivo, era stata disposta la sospensione del diritto di visita materno, e conseguentemente ritenendo, nonostante che tale decreto fosse di data posteriore all’incardinamento del presente procedimento (per il quale veniva fissata udienza al 25.02.2009), che l’attuazione del suo diritto di visita avrebbe potuto essere chiesta e disposta solo dal giudice di detto diverso procedimento, competente al di fuori della procedura contemplata dalla Convenzione dell’Aja.

Conclusivamente la O. formula il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis:

"Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il Tribunale per i minorenni, adito ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980, ratificata con L. n. 64 del 1994, possa dichiarare senza incorrere in violazione o falsa applicazione di legge, l’inammissibilità dell’istanza tesa ad ottenere il ripristino del diritto di visita, per la pendenza di un procedimento di affidamento, nel quale, alla data di proposizione dell’istanza, non era mai stato regolamentato il suddetto diritto".

Il motivo, con riguardo alla questione posta nel trascritto quesito di diritto, che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., delimita l’ambito della presente decisione, non è fondato.

Nell’impugnato decreto è stato rilevato:

a) che con decreto del 23.08.2007 il figlio minorenne delle parti era stato affidato al padre, stabilendosi nel contempo che, in caso di mancato accordo tra i genitori, la regolamentazione dei rapporti madre – figlio fosse curata dai servizi sociali";

b) che gli atteggiamenti di forte rifiuto del minore ad incontrare la madre avevano sempre impedito ai sevizi incaricati di pianificare il relativo progetto;

c) che con successivo decreto del 2.02.2009, nel procedimento apertosi su ricorso della madre del 5.06.2008, era stato confermato l’affidamento del minore in via esclusiva al padre e disposti sia il divieto di suo espatrio con la madre e sia la sospensione dei rapporti della O. con il figlio, demandando ai servizi specialistici della ASL di verificare, nei tempi ritenuti opportuni e rispettosi dei bisogni del minore, l’evoluzione delle condizioni psicofisiche dello stesso e le ragioni del suo persistente rifiuto ad incontrare la madre;

d) che il ricorso alla procedura instaurata dalla madre, ai sensi della L. n. 64 del 1994, art. 6 era inammissibile;

e) che l’art. 6 della medesima legge devolveva alla competenza del TM del luogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione il riconoscimento e l’esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all’affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli artt. 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980;

f) che ciò comportava che l’attuazione del diritto di visita materno dovesse essere chiesta e disposta unicamente dal giudice dinanzi al quale il procedimento era pendente, ossia il TM di Milano adito dalla O. con ricorso depositato il 5.06.2008 (RG 2059/2008), competente per la sua attuazione, al di fuori della procedura di cui alla convenzione dell’Aja.

Dall’impugnato decreto emerge, dunque, che il giudice minorile aveva esaminato e deciso l’istanza della O. espressamente riferendola all’invocata Convenzione de L’Aja del 1980 ed alla relativa L. di ratifica n. 64 del 1994. Risulta, inoltre, che la richiesta di tutela del diritto materno di visita del figliole stata ritenuta inammissibile ai sensi della citata Convenzione, in ragione del regime di affidamento del minore, specificamente statuito nel provvedimento del 23.08.2007 e non innovato in senso più favorevole all’istante, nel successivo provvedimento anticipatorio del 2.02.2009. In particolare, il fatto che, già secondo la prospettazione introduttiva, il diritto di visita materno aveva avuto, con il provvedimento del TM in data 23.08.2007, specifico riconoscimento e regolamentazione, secondo la quale, in caso di disaccordo delle parti, avrebbe dovuto essere condizionato all’intervento dei servizi sociali e la constatazione sia che la causa ostativa all’esercizio di tale diritto, nonostante il ricorso al previsto intervento, era consistita nell’insuperata ed allo stato insuperabile opposizione, manifestata dal minore ad incontrare la madre, e sia che in ragione di tale persistente opposizione era stata disposta in altro successivo procedimento la sospensione delle frequentazioni tra madre e figlio, hanno ineccepibilmente portato i giudici di merito a ritenere che in tale contesto la richiesta della O. esulava dalla tutela garantita dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e, quindi, dai propri poteri (in tema, cfr. cass. 200200299), sostanzialmente seppure implicitamente giacchè non volta e comunque riconducibile al ristabilimento dell’esercizio effettivo di un suo diritto di visita di fatto arbitrariamente interdetto o impedito e, quindi, illegittimamente conculcato. Solo ad abundantiam, inoltre, i giudici di merito hanno anche rilevato che la O. avrebbe potuto avvalersi della diversa tutela inerente all’esecuzione ed attuazione dei provvedimenti giudiziali adottati in tema di affidamento del minore, regolata dalla Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, di cui hanno richiamato il criterio attributivo della competenza giurisdizionale contemplato dalla L. di ratifica n. 64 del 1984, art. 6. 2. "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio", con riguardo al richiamo attuato nell’impugnato decreto, al provvedimento provvisorio reso il 2.02.2009, dal Tribunale per i minorenni di Milano.

Il motivo è inammissibile, giacchè le dedotte censure di omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528).

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura della controversia e dalla delicatezza delle questioni dibattute, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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