T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto notificato il 27 ottobre 2003 – depositato il 3 novembre 2003 -, la ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Frosinone di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno cat. A11/2003 del 14.10.2003, deducendo: nullità per carenza di potere in concreto – eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e/o erronea valutazione dei fatti – travisamento dei fatti con riferimento al presunto alias;

Considerato in particolare che la medesima ha rappresentato che: (a) a seguito della presentazione dell’istanza di rinnovo ha ricevuto comunicazione di avvio del procedimento di rigetto, osservata con memoria depositata l’8 agosto 2003; (b) in relazione al primo elemento di diniego (risulterebbe essere stata tratta in arresto in data 11.4.2003 per sfruttamento della prostituzione) ha partecipato la propria estraneità, il mutamento di residenza nonché l’apertura di un’attività commerciale di vendita di articoli di abbigliamento al fine di dimostrare la provenienza del proprio reddito; (c) con riferimento all’alias, ha osservato che il al cognome Kupetska era connesso al precedente matrimonio con cittadino ucraino avente detto cognome; (d) quanto al richiamo al provvedimento di espulsione del gennaio 1997, lo stesso era precedente alla L. n. 40/98 ed all’intervenuta regolarizzazione, nonché di aver presentato richiesta di revoca alla competente Prefettura dell’Aquila;

Vista la documentazione acquisita, anche ad esito dell’ordinanza istruttoria n. 854 del 21 novembre 2003, ed in particolare: (a) la nota prot. n. Cat. A11/03 in data 4 agosto 2003 del Commissariato di Fiuggi; (b) la nota prot. n. Cat.A.12/2004 del 17 gennaio 2004 della Questura di Pescara, dalla quale emerge che la ricorrente, a seguito di istanza di regolarizzazione di cui al D.P.C.M. del 16 ottobre 1999, ha conseguito permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed, in data 4 ottobre 2001, nulla osta al ricongiungimento in favore della figlia minore K.A.M.; (c) la sentenza n. 367 in data 8 giugno 2009 del Tribunale di Frosinone;

Considerato che da quanto acquisito emerge la fondatezza delle prospettate censure e ciò, con particolare riferimento al difetto di motivazione e di presupposizione da riferire anche alla dedotta, mancata valutazione di quanto partecipato;

Considerato che tale esito discende dalla circostanza per la quale: (a) la prospettata, in sede procedimentale, estraneità ai fatti per i quali era stata tratta in arresto rinviene elementi di conferma dalla citata sentenza che assolve la ricorrente "perché il fatto non sussiste"; (b) il riferimento all’alias non appare correttamente richiamato, deponendo in senso favorevole alla tesi della ricorrente le indicazioni fornite dalla Questura di Pescara, nel mentre, con riguardo alla precedente espulsione (1997) non può non rilevarsi la successiva regolarizzazione (1999) ed il rinnovo (fino al 2003) del titolo; (c) in sede istruttoria è emersa la veridicità della rappresentata esistenza dello svolgimento di una attività commerciale atta ad assicurare un reddito;

Considerato che il diniego risulta fondato su elementi non completamente e correttamente valutati e che lo stesso è pertanto carente della necessaria motivazione, non riconducibile, da un lato, all’indicazione delle fasi procedimentali e degli elementi presupposti, dall’altro, alla nota del competente commissariato che, testualmente, "esprimeva parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno…, senza null’altro precisare…";

Considerato che il ricorso deve quindi esser accolto, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugato diniego;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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