Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5822

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con Decreto del 17.6.09 il GIP presso il Tribunale di Alessandria disponeva de plano l’archiviazione del procedimento nei confronti di D.S.F. e R.Z.T. promosso a seguito di querela proposta da V.M., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Perugia Servizi S.r.l. per i reati di cui agli artt. 640 o 641 c.p., nonostante l’opposizione della querelante alla richiesta di archiviazione da parte del PM. Contro detto decreto ricorreva la V., nella predetta qualità, con atto depositato il 16.6.10, lamentando la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 409 c.p.p..

Il difensore del D.S. e della R. ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

2- Il ricorso è fondato.

Premesso che, compulsando gli atti al fine del mero accertamento del fatto processuale, non risulta che l’impugnato decreto fosse stato notificato alla parte offesa, si ricordi che, alla stregua di diffuso orientamento giurisprudenziale di questa S.C., in presenza di opposizione il GIP può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano solo ricorrendo due condizioni e cioè l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità dell’opposizione medesima dovuta o alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (cfr., ad es., Cass. n. 11524 dell’8.2.2007, dep. 16.3.2007; Cass. n. 16505 del 21.4.2006, dep. 15.5.2006; Cass. n. 47980 del 1. 10.2004, dep. 10.12.2004; Cass. n. 23624 del 11.4.04, dep. 20.5.04; Cass. n. 10682 del 5.2.2003, dep. 7.3.2003; Cass. S.U. n. 2 del 14.2.96, dep. il 15.3.96) o al fatto che i nuovi atti di indagine, pur sollecitati, tuttavia non hanno pertinenza e specificità ai fini dell’accertamento penale.

Altro è – invece – la ritenuta superfluità delle ulteriori indagini, di per sè inidonea a negare il contraddittorio mediante fissazione dell’udienza camerale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 9184 del 14.1.09, dep. 2.3.09).

Nel caso di specie l’impugnato decreto ha ritenuto superflui i richiesti accertamenti bancari e patrimoniali finalizzati ad accertare circostanze ritenute pacifiche, vale a dire lo stato di difficoltà finanziaria o di vera e propria decozione dell’impresa gestita dagli indagati, nonostante la summenzionata giurisprudenza – cui questa S.C. ritiene di aderire – secondo la quale il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia alla fonte di prova, restando – invece – preclusa una valutazione prognostica (effettuata de plano, come nel caso di specie) della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale (cfr., ancora, Cass. Sez. 4, n. 34676 del 22.6.2010, dep. 24.9.2010).

Le considerazioni di cui sopra importano l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Alessandria per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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