Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G., nella sua qualità di persona offesa, ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso il 27 aprile 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno con il quale è stata disposta l’archiviazione di un procedimento a carico di ignoti scaturito da una denuncia presentata dallo stesso F..

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’atto di impugnazione, non provenendo dall’imputato, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6, 5 febbraio 2010, p.o. in proc. Pellegatta).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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