LEGGE 23 dicembre 2009, n. 204 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 13 del 18-1-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli
Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, con la correzione
risultante dal processo verbale del 2 settembre 2009.

Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3 Intese intergovernative 1. Ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dall’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

Art. 4 Copertura finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di euro 8.510 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1500):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal
Ministro della difesa (La Russa) il 3 aprile 2009.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 21 aprile 2009 con pareri delle commissioni 1ª,
4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 2009 e l’11 giugno
2009.
Esaminato in aula ed approvato, con modficazioni, il 24 giugno
2009.
Camera dei deputati (atto n. 2552):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in
sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle commissioni I, IV,
V e X.
Esaminato dalla III commissione il 1º, 7, 14 e 21 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 26 ottobre 2009 ed approvato, con
modificazioni, il 28 ottobre 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1500-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in
sede referente, il 3 novembre 2009 con pareri delle commissioni 4ª e
5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 29 aprile 2009 e l’11 giugno
2009.
Esaminato in aula ed approvato il 26 novembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-18&task=dettaglio&numgu=13&redaz=010G0007&tmstp=1263890662895

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