T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 256 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– costituendosi in giudizio il 4 febbraio 2011, il Consorzio intimato ha prodotto copia della deliberazione 31 gennaio 2011, con cui il C.d.A. del medesimo Consorzio ha revocato la propria delibera 6.10.2010, nella parte in cui approva i ruoli 2010 e cioè esattamente nella parte oggetto dell’impugnativa qui proposta dalla Sig. a Z.;

– ciò stante, il Consorzio ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione;

– sul che, i difensori di entrambe le parti hanno convenuto nel corso dell’odierna camera di Consiglio;

– laddove le richieste degli stessi difensori sono risultate divergenti è stato, viceversa, in punto di spese di giudizio, chiedendo parte ricorrente la condanna del Consorzio intimato e quest’ultimo a ciò opponendosi e instando per la compensazione delle spese di lite;

Considerato:

i) che la menzionata revoca, intervenuta in corso di causa, determina l’evidente venir meno dell’interesse della ricorrente alla coltivazione della presente impugnativa;

ii) che quanto alle spese di lite, occorre tener conto della condotta procedimentale e processuale della stessa parte ricorrente che – come esposto dal Consorzio tanto nella menzionata delibera 31 gennaio 2011, quanto nel proprio atto di costituzione – ha promosso la presente azione processuale prima che fosse scaduto il termine di 30 giorni, assegnato nella previa diffida, notificata dalla Sig. a Z. l’11 dicembre 2010;

iii) che siffatto, anticipato dispiegamento dell’iniziativa processuale risulta incoerente con la diffida previamente notificata e ha di fatto impedito al Consorzio di utilizzare l’intero spatium deliberandi – inizialmente concesso dalla Sig. a Z. – per agire in autotutela, cosicché ora non può ragionevolmente essere chiamato a sopportare le spese del giudizio, intrapreso allorché il termine assegnato con diffida era ancora in corso;

iv) che, conseguentemente, le spese dello stesso giudizio vanno integralmente compensate tra le parti in causa, fermo restando che il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente che l’ha anticipato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese interamente compensate tra le parti costituite e contributo unificato a carico della ricorrente che l’ha anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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