Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7251

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il giorno 11 luglio 2002 dinanzi al Tribunale di Trani, M.I., nella veste di locatrice, chiedeva la condanna della conduttrice M.I. al pagamento di canoni locativi non corrisposti oltre spese condominiali. La convenuta restava contumace.

La causa era istruita con prove orali.

2. Il tribunale con sentenza del 23 novembre 2004 accoglieva la domanda e condannava la conduttrice al pagamento di Euro 5470,52 oltre interessi e spese.

3. Contro la decisione proponeva appello la M. chiedendone la riforma; resisteva la controparte chiedendo la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Bari con sentenza del 28 maggio 2008 rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la I. deducendo unico motivo di ricorso illustrato da quesito. Non resiste la controparte.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta inammissibile in relazione al motivo che denuncia error in iudicando per violazione degli artt. 1597 e 1574 c.c., proponendo il seguente quesito in diritto "Se è vero che nella ipotesi di un contratto di immobile arredato concesso in locazione per uso transitorio, rinnovatosi tacitamente ed il cui canone da corrispondere sia mensile, il periodo per il quale deve intendersi rinnovato detto contratto è mensile e non annuale".

Il quesito, nella sua oscura prospettazione, è incompleto nella parte che dovrebbe illustrare anche sinteticamente il fatto controverso, e trattandosi di error in iudicando dovrebbe anche contrastare chiaramente la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff. 11 della sentenza, che considera espressamente le due norme ora invocate, per evidenziare la infondatezza delle censure.

Mancando la sintesi descrittiva, il quesito resta una mera asserzione astratta, che non si attaglia al caso concreto come ricostruito dai giudici del merito, secondo un prudente apprezzamento delle prove, senza alcuna errata applicazione delle norme sopra richiamate.

Nulla per le spese non avendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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