T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 446 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la nota depositata il 5 gennaio 2011, con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara che i soli ricorrenti che avevano dichiarato, in precedenza, la permanenza dell’interesse alla decisione, sigg. ri G.L., C.C., B.D., B.C., M.P., P.R., S.L., T.L., G.C. e C.L., non hanno più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011, i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio:

preso atto di quanto comunicato dai ricorrenti dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, in considerazione dell’esito del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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