Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7243 Prescrizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. Con sentenza del 25 ottobre 2005 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da R.C., in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà parentale sulla figlia (allora) minore F.C.V., e dai figli maggiorenni F.A., V. e Al. avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 4 febbraio 2002, con la quale era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il diritto della R. e dei figli al risarcimento dei danni sofferti a causa di un sinistro stradale occorso nel gennaio del 1988, nel quale aveva perso la vita f.a., marito della R. e padre degli altri attori. Il relativo giudizio era stato introdotto nei confronti del responsabile civile C.M., della sua assicuratrice per la r.c.a., F.I.R.S. Italiana di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e della SAI s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S.. p. 2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la R. ed i quattro germani F., sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso soltanto la F.I.R.S. Italina di Assicurazioni, mentre non hanno svolto attività difensiva il C. e la S.A.I. (ora divenuta Fondiaria).

I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione dell’art. 2944 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Vi si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il corso della prescrizione biennale, iniziato a far tempo dalla pronuncia della sentenza penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a carico del C., fosse stata interrotto dalle trattative intercorse nell’estate del 1993 fra i ricorrenti e l’ispettorato locale della F.I.R.S., delle quali sarebbe stata data prova testimoniale, in persona di un teste che era convivente della R., che avrebbe confermato che l’ispettore liquidatore R. e tale signora G. offrirono alla R. la somma di 180.000.000, che la medesima reputò incongrua.

Il motivo, che richiama giurisprudenza della Corte sulla possibilità che a determinate condizioni le trattative possano determinare l’interruzione del corso della prescrizione viene citata, in particolare, Cass. n. 1642 del 2000, si fonda sul tenore della detta testimonianza, della quale, però, in violazione del principio di autosufficienza, non si indica la data di assunzione e non si riproduce l’esatto tenore (in termini, ex multis, Cass. n. 4405 del 2006; n. 1239 del 2007).

Ne consegue che il motivo è inammissibile, in quanto la Corte non è messa in condizione di riscontrarne, procedendo alla lettura del tenore della testimonianza, il fondamento in fatto, cioè gli elementi fattuali rappresentati dal teste, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dovrebbe evidenziare l’attribuzione alla trattativa, per come da essa si evincerebbe, del carattere di atto interruttivo del corso della prescrizione. Cioè, in definitiva, la sussunzione delle circostanze rappresentate dal teste sub specie di riconoscimento del diritto al risarcimento agli effetti dell’art. 2944 c.c., id est ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione. p. 2. Con il secondo motivo si denuncia "violazione dell’art. 2937 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Vi si censura la sentenza impugnata – evidentemente con una prospettazione subordinata rispetto a quella del primo motivo – per non avere attribuito efficacia di rinuncia a valersi della prescrizione, alla lettera inviata al legale dei ricorrenti ed al proprio ispettorato sinistri di Palermo il 31 luglio 1995, con la quale, in situazione di pretesa maturazione del termine prescrizionale decorso dal 25 febbraio 1992 e consumatosi al 25 febbraio 1994, il Commissario Liquidatore della FIRS Italina di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., premettendo di "essere stato autorizzato, in deroga alla L. n. 1999, art. 19, comma 3, rectius: L. n. 990 del 1969, a procedere alla liquidazione dei sinistri, anche per conto del Fondi di Garanzia per le Vittime della Strada", sollecitava i ricorrenti a contattare l’ispettorato sinistri per la ripresa delle trattative quale premessa indispensabile per gli adempimenti ulteriori diretti alla liquidazione.

I ricorrenti assumono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato la lettera un mero "invito a riprendere le trattative per una eventuale futura intesa transattivi" e ne avrebbe escluso il carattere di manifestazione di volontà implicante una rinunzia ad avvalersi della prescrizione, in ipotesi ormai maturata da ben un anno e cinque mesi. p. 2.1. Il motivo è fondato quanto alla censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e precisamente perchè erroneamente la Corte territoriale si è rifiutata di sussumere il contenuto della lettera de qua, in ragione del suo concreto contenuto e della sua collocazione temporale nello svolgimento della vicenda stragiudiziale, sotto la fattispecie astratta della rinuncia a valersi della pur matura prescrizione, ai sensi dell’art. 2937 c.c..

Preliminarmente, va rilevato che il motivo è questa volta autosufficiente, perchè la lettera è stata riprodotta in parte testualmente ed in parte indirettamente (sotto questo secondo profilo non solo nell’illustrazione del motivo, ma anche alla pagina tre del ricorso, nella penultima proposizione) ed inoltre, in ossequio sia al principio di autosufficienza (particolarmente nelle specificazioni indicate da Cass. n. 12239 del 2007, citata) sia all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è stata, rispettivamente, indicata come prodotta in calce al ricorso (pagina diciassette) ed effettivamente prodotta.

Ne consegue che la Corte è stata messa in grado di apprezzare il contenuto della lettera senza dovere, supplendo ad insufficienze di esposizione dei ricorrenti, individuare con inammissibile soggettivismo a che cosa la loro censura si possa riferire. p. 2.2. Ciò premesso, il tenore della lettera, a parte il passo concernente l’estensione della legittimazione del Commissario sopra riprodotto e la sua significatività quanto all’abilitazione del medesimo alla liquidazione (cioè al soddisfacimento delle pretese altrui), rivela che in essa si rivolgeva invito a "contattare l’ispettorato in indirizzo, competente per zona, per la trattativa di definizione del sinistro, che costituisce premessa indispensabile per gli adempimenti ulteriori, diretti alla liquidazione".

Ritiene il Collegio che il tenore della lettera sia tale da implicare una rinuncia tacita ad eccepire la prescrizione ormai maturata.

Com’è noto è pacifico l’insegnamento secondo cui la rinunzia alla prescrizione già maturata è atto negoziale, che può risultare attraverso una manifestazione di volontà espressa oppure tacita, come prevede l’art. 2937 c.c., comma 3, il quale all’uopo esige che risulti da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersene.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte "Perchè sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioè che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilità di una diversa interpretazione, l’inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto" (Cass. n. 14909 del 2003).

In senso non diverso si è affermato che "La rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell’art. 2937 cod. civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto. Ne consegue che non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzata dalla controparte, giacchè il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l’esistenza dell’obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l’intervenuta prescrizione".

Tali principi, nella loro astrattezza, appaiono condivisibili, ma, ad avviso del Collegio, è proprio la loro astrattezza ad imporre di procedere alla loro concreta applicazione valutando caso per caso le specifiche situazioni concrete che si possono presentare.

Inoltre, avuto riguardo al profilo normativo della fattispecie di rinuncia alla prescrizione, tale apprezzamento deve avvenire innanzitutto sulla base di due premesse. p. 2.2.1. La prima è che la rinunzia suppone l’avvenuta verificazione di una situazione per cui, a seguito del decorso del termine previsto, il fatto estintivo della prescrizione è deducibile dalla parte interessata sia stragiudizialmente sia giudizialmente sulla base dell’esercizio di un potere riconosciuto in via assolutamente preliminare ed astratta, cioè senza che il suo esercizio supponga oggettivamente ed implichi soggettivamente (cioè dal punto di vista del rinunciante) l’esistenza di una situazione in cui la fattispecie costitutiva del diritto di cui trattasi dovesse nel modo giuridico essere considerata esistente fino al momento del decorso del temine.

Sotto tale profilo, la prescrizione può essere eccepita: a) tanto in una situazione in cui non v’è alcuna certezza oggettiva che la fattispecie costituiva del diritto fosse venuta ad esistenza giuridica, quanto in una situazione in cui quella certezza invece c’è, quanto ancora in una situazione in cui la fattispecie fosse venuta ad esistenza, ma si fosse oggettivamente estinta per altra causa; b) indipendentemente dal convincimento di chi la eccepisca che la fattispecie costitutiva si era o non si era verificata.

L’esistenza o l’inesistenza di incertezza oggettiva e l’esistenza o l’inesistenza di una incertezza solo soggettiva sono del tutto irrilevanti ai fini dell’esercizio del potere.

Ora, a queste caratteristiche di potere spendibile in via assolutamente preliminare ed a prescindere dalla concreta verificazione della fattispecie costitutiva del diritto e dalla percezione soggettiva del suo verificarsi, una volta che il termine prescrizionale sia decorso e, dunque, la prescrizione, id est, il relativo diritto (o controdiritto) potestativo sia stato acquisito, deve riconoscersi un qualche rilievo nella individuazione in concreto delle possibili manifestazioni con cui tacitamente (per implicazione di dichiarazioni rese) o per comportamento concludente detto diritto può essere dismesso.

La seconda premessa è che la rinuncia ad eccepire la prescrizione, quale negozio unilaterale, riguardo al quale necessariamente v’è una o più parti interessate è soggetta, attraverso il rinvio dell’art. 1324 c.c., alle norme relative all’interpretazione dei contratti e tra queste al criterio esegetico della buona fede, di cui all’art. 1366 c.c..

Sulla base delle due premesse appena poste si può procedere alla considerazione di alcune situazioni concrete in relazione alle quali l’applicazione dei principi di diritto della richiamata giurisprudenza può, almeno tendenzialmente giustificare approdi diversi circa la possibilità di individuare in concreto una rinuncia tacita alla prescrizione. p. 2.2.2. Qualora, a termine di prescrizione ormai maturato, sia il soggetto che accampi il diritto prescritto a prendere l’iniziativa di reclamarne l’esistenza stragiudizialmente, eventuali risposte interlocutorie e generiche dell’altra parte contro cui il diritto sia fatto valere, come, ad esempio, un invito a discutere la pretesa, in quanto nell’oggetto della possibile discussione può rientrare anche la possibile manifestazione dell’eccezione di prescrizione, non possono in alcun modo essere considerati comportamenti significativi della volontà di rinunciare alla prescrizione, perchè l’atteggiamento della controparte non è oggettivamente incompatibile con la volontà di conservazione del diritto di avvalersi della prescrizione. p. 2.2.3. Non diversa conclusione è sostenibile nell’ipotesi in cui il soggetto a cui favore sia maturata la prescrizione, di fronte alla pretesa stragiudiziale manifestata dal supposto titolare del diritto, abbia acceduto a trattative, cioè ad una discussione sulla pretesa, assumendo però un atteggiamento preliminare di contestazione anche generica del diritto. L’accettazione della discussione e di trattative sulla vicenda previa premessa di contestazione, pur generica, del diritto non è incompatibile con la volontà di mantenere il diritto potestativo di eccepire la prescrizione, atteso che tale mantenimento è anzi compreso in detta contestazione. p. 2.2.4. Una maggiore cautela di apprezzamento merita invece il caso in cui, a prescrizione maturata, abbia o meno la consapevolezza della sua verificazione, il soggetto a cui favore essa sarebbe oggettivamente maturata, sempre su sollecitazione del preteso titolare della pretesa acceda allo svolgimento di trattative senza previamente contestarla (ancorchè essa sia stata manifestata, naturalmente, nei suoi pretesi fatti costituivi). In tali casi sembra necessario distinguere, fermo restando che è poi necessario l’apprezzamento del caso concreto, due diverse situazioni. La prima si ha quando l’adesione allo svolgimento di trattative venga espressamente manifestata al fine di definire bonariamente la vicenda. In questo atteggiamento, poichè la discussione si è accettata per raggiungere tale definizione e ciò implica la volontà di cercare una definizione concordata della stessa, che cioè in qualche modo riconosca "qualcosa" alla controparte, e poichè, d’altro canto, non si è premessa una contestazione della pretesa, è da ritenere che vi siano almeno tendenzialmente le condizioni per poter ravvisare, fermo sempre l’apprezzamento caso per caso, la volontà di rinunciare alla prescrizione pur maturata, sia che si abbia la consapevolezza che essa si è verificata, sia che non la si abbia.

Induce a tale conclusione sia il segnalato carattere astratto e del tutto preliminare dell’eccezione di prescrizione, cioè il suo essere sganciata dal riconoscimento dell’esistenza del diritto, sia l’apprezzamento secondo buona fede del comportamento di chi potrebbe salvare l’eccezione di prescrizione anche soltanto con un atteggiamento di contestazione generica del diritto e non lo faccia ed anzi manifesti l’intenzione di trattare al fine di raggiungere un accordo per definire la vicenda: sotto questo secondo profilo, la mancanza di un atteggiamento di contestazione e la manifestazione dell’intenzione di trovare un compimento si prestano ad essere intesa, di norma, dal soggetto che rivendica il diritto, come significative dell’intenzione di discutere della misura in cui il diritto esiste.

Nè può assumere rilievo il fatto che della verificazione della prescrizione non si abbia consapevolezza (cosa normale quando la vicenda è gestita dal quisque de populo, meno normale se la vicenda sia gestita tramite un tecnico del diritto), perchè, così come il decorso della prescrizione rileva in danno a prescindere dalla conoscenza che del suo operare il titolare possa avere, così la dismissione per fatto concludente del diritto di eccepirla non può essere legata alla conoscenza della sua verificazione da parte di chi potrebbe quel diritto deve operare a favore.

L’apprezzamento dell’ipotesi ora fatta come tendenzialmente implicante un atteggiamento incompatibile con il fatto di volersi valere della prescrizione è giustificato anche da un dato che la differenza assolutamente da quella che induce la giurisprudenza della Corte a ravvisare solitamente l’esclusione della idoneità delle trattative di per sè, pur in mancanza di un atteggiamento di contestazione, a comportare l’interruzione del decorso del termine di prescrizione. Nel primo caso, infatti, v’è una situazione consolidata e cristallizzata nel senso che il diritto è estinto. La tenuta di comportamenti che prescindono da tale situazione di certezza appare pertanto particolarmente significativa sul piano dell’apprezzamento secondo buona fede. Nel secondo caso vi è una situazione in divenire, del tutto dinamica, in relazione alla quale l’interruzione del corso della prescrizione assume un carattere di rottura di un dinamismo. Poichè la trattativa si connota anch’essa in senso dinamico si comprende come il sovrapporsi di due dinamismi (corso della prescrizione e svolgimento della trattativa) risulti di per sè equivoco, specie se si considera che gli atti interruttivi del corso della prescrizione sono tipizzati dal legislatore.

L’applicazione del tendenziale criterio di valutazione qui indicato deve comunque, lo si ribadisce nuovamente, avvenire con riferimento alle particolarità della vicenda concreta. p. 2.2.5. Qualora nella situazione ora considerata, invece, l’adesione allo svolgimento di trattative avvenga senza che si manifesti la finalizzazione ad un bonario componimento, l’atteggiamento di chi presta tale adesione risulta talmente generico e privo di finalizzazione da doversi escludere che esso possa presentarsi incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. Il soggetto a cui favore la prescrizione è maturata ha accettato solo e soltanto di discutere e tale atteggiamento è del tutto neutro, poichè si può discutere anche per negare il diritto. p. 2.2.6. V’è ancora da dire di due ulteriori situazioni, una delle quali corrisponde a quella che si è verificata nel caso di specie.

La prima si ha quando, dopo una prima fase di trattativa stragiudiziale in cui non sia stata raggiunta alcuna definizione ed il termine di prescrizione sia maturato frattanto o maturi dopo il suo esaurimento, il soggetto titolare della pretesa torni alla carica esercitando la sua pretesa ed abbia luogo l’inizio di una nuova trattativa.

Se il soggetto a favore del quale è maturata la prescrizione accede alla trattativa premettendo la contestazione della pretesa, ancorchè senza eccepire la prescrizione, si deve ritenere senz’altro che il suo atteggiamento sia incompatibile con la volontà di dismettere l’eccezione di prescrizione. E lo è a maggior ragione perchè il suo atteggiamento in questo caso ribadisce, seppur genericamente, l’esito della prima trattativa, cioè.

Se il soggetto a favore del quale è maturata la prescrizione accede, invece, alla trattativa senza ribadire la contestazione dell’avversa pretesa, si deve ritenere all’opposto, sempre tendenzialmente, cioè comunque ferma la valutazione caso per caso, che il suo sia un atteggiamento di rinuncia ad eccepire la prescrizione. In questo caso l’essersi già svolta una prima fase di trattative conclusasi negativamente, rende particolarmente significativo il suo atteggiamento di non ribadire come premessa alla ripresa delle trattative la contestazione della pretesa altrui. Ed in tale atteggiamento giustifica l’individuazione tendenziale della volontà di dismettere il pur maturato diritto potestativo di eccepire la prescrizione. Naturalmente, lo si ripete nuovamente, l’effettiva operatività di questa conclusione tendenziale va verificata sempre alla luce di tutti gli aspetti del caso concreto, attraverso il filtro della valutazione secondo buona fede.

Resta un’ultima situazione che si verifica quando abbia avuto luogo una trattativa conclusasi senza esito, e, durante la quale o dopo la quale sia maturata la prescrizione, e successivamente, sul presupposto che la situazione appunto non risulta definita, sia lo stesso soggetto contro cui la pretesa venne a suo tempo fatta valere stragiudizialmente, nonostante la maturazione della prescrizione, a sollecitare il soggetto che si pretende titolare della pretesa a procedere ad una definizione della vicenda. Ebbene, in questa situazione, nella quale l’iniziativa di una ripresa delle trattative, cioè della gestione stragiudiziale della vicenda, è presa dal soggetto a cui favore è ormai maturata la prescrizione, ne sia esso o meno consapevole (s’è già detto perchè la cosa è irrilevante), si verifica un comportamento che, se non si accompagna ad un’espressa manifestazione di volontà che ribadisce come premessa la contestazione della pretesa altrui e rende manifesto che si sollecita una nuova trattativa solo per addivenire ad una definizione certa della vicenda e che, quindi, restano ferme le difese eventualmente (anche se inconsapevolmente) maturate a favore, appare come tendenzialmente significativo della volontà di non valersi della prescrizione già maturata, cioè di non riservarsi di pretendere che la definizione della vicenda possa aver luogo solo per il decorso del tempo prescrizionale. Assume in questo caso valore decisivo l’avere preso l’iniziativa il titolare dell’ormai acquisito diritto potestativo di eccepire la prescrizione e, quindi, colui che si trovava in una posizione di vantaggio almeno potenzialmente decisiva per la definizione della vicenda. Occorre, dunque, in ossequio al principio di buona fede, "parlare chiaro", perchè il proprio comportamento non debba essere apprezzato come di rinuncia per fatto concludente ad eccepire la prescrizione. L’invitare, da parte del soggetto passivo, alla ripresa di trattative quando ormai il termine prescrizionale è decorso senza ribadire la contestazione del diritto altrui dev’essere, dunque, ritenuto tendenzialmente come comportamento incompatibile con la volontà di conservare il diritto di eccepire la prescrizione.

Non diversa valutazione merita il caso in cui vi sia stata solo a suo tempo la manifestazione della pretesa da parte di chi ritiene di avervi diritto senza che vi sia stata in aggiunta una trattativa e parimenti sia il soggetto a beneficio del quale è maturata la prescrizione a invitare alla nuova trattativa: anche in questo caso vi è un’incompatibilità con il mantenimento del diritto ad eccepire la prescrizione e si può ritenere verificato un comportamento di rinuncia ad essa.

Anche entrambe le ipotesi ora dette debbono comunque in concreto essere verificate alla luce delle particolarità della singola vicenda. p. 2.3. Le considerazioni che si sono venute svolgendo palesano che, con riferimento alla rilevanza dello svolgimento di trattative fra i soggetti che abbiano in corso una vicenda stragiudiziale, la fattispecie della rinuncia alla prescrizione già maturata merita una considerazione particolare, attenta a distinguere le varie ipotesi che si sono individuate, e che non può accomunarsi alla considerazione che alle trattative deve darsi ai fini della fattispecie del riconoscimento del diritto ai fini dell’interruzione della prescrizione non ancora maturata. Le due situazioni sono distinte e, specie ai fini della sussunzione delle fattispecie concrete sotto le rispettive fattispecie astratte non vanno automaticamente accomunate, come, invece, spesso fa la giurisprudenza della Corte, anche là dove non è aliena dall’ammettere che lo svolgimento di trattative possa, per il loro concreto atteggiarsi, implicare rinuncia alla prescrizione maturata o interruzione del corso della prescrizione (si veda, di recente, Cass. n. 16379 del 2009, secondo la quale "La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell’art. 2937 cod. civ., ovvero l’interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell’art. 2944 cod. civ., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anzichè presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del quantum"; in precedenza: Cass. n. 4322 del 1978. Si riferisce, invece, alla rilevanza delle trattative ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione Cass. n. 1642 del 2000. Espressioni della non condivisibile tendenza ad accomunare le due ipotesi e accomunanti entrambe nel senso della inidoneità delle trattative ad integrare rinuncia alla prescrizione e riconoscimento interruttivo del suo corso sono invece, da ultimo: Cass. n. 17134 del 2003 e Cass. n. 27169 del 2006. Per un caso in cui, viceversa, si è esattamene attribuita rilevanza di rinunzia alla prescrizione ad trattative che il giudice di merito aveva rifiutato di considerare idoneo riconoscimento interruttivo, si veda Cass. n. 4804 del 2007, secondo cui: "Anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all’esistenza, di tale diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale era stato negato, sulla scorta dell’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, che dal comportamento dell’avversa compagnia assicuratrice – il cui agente aveva espressamente riconosciuto in sede testimoniale che, per un apprezzabile arco temporale, ci si era preoccupati della liquidazione dei danni da ritenersi complessivamente riferibili a tutti i danneggiati – potesse conseguire il riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti al risarcimento del danno patito, condotta, peraltro, che si sarebbe dovuta ritenere incompatibile con la volontà stessa di avvalersi della prescrizione ormai maturata, importandone, invero, la rinuncia ai sensi dell’art. 2937 cod. civ., comma 3)". p. 2.4. Sulla base dei principi che sopra si sono affermati può procedersi all’apprezzamento della valutazione con cui in riferimento al caso che si giudica la Corte etnea si è rifiutata di sussumere il contenuto della lettera inviata dal Commissario Liquidatore sotto l’ambito dell’art. 2937 c.c., comma 3.

Il rifiuto è erroneo ed integra violazione dell’art. 2937 c.c., comma 3, appunto per mancata sussunzione di fattispecie concreta sotto la disciplina di detta norma astratta.

La violazione appare integrata sia in ragione della consecuzione della lettera nello svolgimento della vicenda stragiudiziale, sia in ragione dello stesso tenore obiettivo della lettera.

Sotto il primo aspetto, si rileva che la sentenza impugnata espressamente considera la lettera del liquidatore (pagina 12), come contenente "l’invito a riprendere le trattative" e, quindi, ritiene che una fase precedente di trattativa successiva alla sentenza penale vi sia stata, per come, del resto, avevano prospettato i ricorrenti.

Lo conferma, poi, la successiva considerazione che la Corte territoriale dedica alla prospettazione dei ricorrenti circa l’irrilevanza delle trattative di cui aveva riferito il teste escusso in primo grado quale atto interruttivo del corso della prescrizione iniziato dalla sentenza penale. La Corte riferisce che il primo giudice ha ritenuto scarsamente attendibile la deposizione del teste, ma svolge il suo argomento senza condividere tale valutazione. Del resto, la stessa resistente, a pagina tre del controricorso allude ad incontri tenutisi tra la R. e l’Ispettorato Sinistri di Catania nell’anno 1993 per come oggetto della detta testimonianza.

Il caso all’esame di questa Corte, se si da rilievo all’esistenza pregressa di tali trattative, appare allora riconducibile alla fattispecie considerata per ultima in precedenza, cioè quella della ripresa, dopo il maturazione della prescrizione, di trattative pregresse su iniziativa dello stesso soggetto a favore del quale la prescrizione è maturata.

Peraltro, anche se, invece, si ipotizza che le trattative non vi siano state (considerando che la Corte d’Appello non abbia ritenuto assorbita ogni questione sull’attendibilità del teste e abbia inteso avallare la valutazione di scarsa attendibilità che dice formulata dal primo giudice) e vi fosse stata solo la manifestazione della pretesa dei ricorrenti, il caso all’esame resta riconducibile comunque all’ipotesi pure innanzi formulata nella quale, dopo il maturare della prescrizione, sia il soggetto a cui favore si è verificata a prendere l’iniziativa di una trattativa senza svolgere una contestazione del diritto altrui.

Sotto il secondo aspetto dianzi accennato (e con considerazione che vale tanto per l’ipotesi che le trattative pregresse via siano state, quanto per quella in cui non vi siano state), si osserva che il tenore della lettera assume di per sè rilievo, contrariamente a quanto ha valutato la Corte territoriale, per ritenere che l’invito a contattare l’ispettorato di zona implicasse la rinuncia alla prescrizione. Sia il riferimento alla "®trattativa di definizione del sinistro", sia l’indicazione della finalizzazione della trattativa come "premessa indispensabile per gli adempimenti ulteriori, diretti alla liquidazione", sono significativi della volontà di rinunciare alla prescrizione: invero, l’allusione alla "definizione del sinistro" si presta ad essere intesa come rivolta ad individuare i termini di un bonario componimento non tanto nel senso di escludere una qualche responsabilità della società assicuratrice, bensì, proprio per l’attribuzione alla definizione del carattere di premessa per la liquidazione, nel senso di indicare come oggetto della trattativa la determinazione del grado di responsabilità. Se fosse stato altrimenti, la lettera si sarebbe dovuta fermare all’invito alla sola trattativa.

Inoltre, l’apprezzamento della lettera non può prescindere dalla particolare qualità soggettiva del soggetto da cui proviene, nella specie una società assicuratrice, dalla quale era lecito attendersi, secondo buona fede, atteggiamenti chiesti di contestazione del diritto, idonei ad evidenziare che l’invito a riprendere le trattative o a procedervi non era disgiunto dalla contestazione del diritto.

Per mera completezza sulla idoneità della lettera, in quanto proveniente dal commissario liquidatore, a comportare la rinuncia sul piano dei poteri del medesimo, la sentenza impugnata non ha in alcun modo obiettato e, dunque, non si comprende come alla pagina otto del controricorso si accomuni con riguardo all’eccezione di incapacità a rinunziare alla prescrizione, ai soggetti con cui era avvenuta la trattativa secondo il teste, lo stesso commissario liquidatore. La questione, oltre che genericamente sollevata, è del tutto nuova e, tra l’altro, non si comprende come si coniughi con l’essere il commissario autorizzato alla liquidazione per conto dell’impresa designata.

Il secondo motivo è, dunque, accolto sulla base del seguente principio di diritto:

"Qualora, in una situazione nella quale, dopo lo svolgimento di trattative per la definizione bonaria od anche in assenza di esse e della sola manifestazione della pretesa, sia maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da circolazione stradale, la società assicuratrice della responsabilità civile o (come nella specie) il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice in l.c.a. manifesti al danneggiato con una lettera l’invito a riprendere la trattativa per la "definizione del sinistro", il comportamento dell’assicuratore è apprezzabile come comportamento implicante rinunzia ad avvalersi della prescrizione già maturata agli effetti dell’art. 2937 c.c., comma 3". p. 4. Il terzo motivo resta a questo punto assorbito.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra Sezione della corte d’Appello di Catania, in ogni caso in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto innanzi indicato e, quindi, considererà rinunciata la prescrizione nella specie maturata allo scadere dei due anni dalla sentenza penale ex art. 444 c.p.p..

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della corte d’Appello di Catania, in ogni caso in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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