T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 462 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A seguito di un controllo ispettivo, svoltosi in data 7 ottobre 2007, la QUESTURA di VARESE, aveva contestato, in data 31 ottobre 2007, al dott. Dattilo, all’epoca dei fatti titolare dell’autorizzazione di polizia per la gestione dell’istituto di vigilanza A. SPA, una serie di infrazioni amministrative (previste dal TULPS e dall’art. 25 del regolamento relativo ai servizi e a agli istituti di vigilanza privata ed alla disciplina dei servizi delle guardie giurate particolari giurate emesso dalla Questura di Varese). La PREFETTURA della Provincia di VARESE, con provvedimento del 22 settembre 2008, ha conseguentemente sanzionato l’istituto per le suddette violazioni, ai sensi dell’art. 137 TULPS, disponendo il parziale incameramento del deposito cauzionale costituito dallo stesso istituto e contestualmente diffidando il ricorrente, nelle more del procedimento divenuto titolare della licenza, a non reiterare la condotta. La richiesta di riesame esperita dal ricorrente è stata rigettata.

2. Con ricorso depositato il 20 luglio 2009, il ricorrente, sig. C.R., in proprio e nella qualità, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe (con cui è stata disposta la devoluzione all’Erario della somma di Euro 1.500,00 da attingere dal deposito cauzionale di Euro 25.000,00, prestato dal titolare della licenza, e la reintegrazione da parte dell’attuale ricorrente della cauzione medesima nonché la diffida alla scrupolosa osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti con l’avvertenza che l’eventuale recidiva nelle violazioni verrà valutata ai fini della revoca della licenza prefettizia). Ha, quindi, chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere; in via subordinata, per la denegata ipotesi di reiezione dell’istanza cautelare, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno in conseguenza della esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 26 ottobre 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi di gravame: – lamenta la carenza assoluta di legittimazione passiva, essendo egli divenuto titolare della licenza di PS solo il 15 ottobre 2007, ovvero esattamente dopo 8 giorni dal controllo ispettivo (in particolare, pur avendo l’amministrazione aperto un procedimento nei confronti del precedente titolare per l’adozione di provvedimenti sanzionatori, esso si era concluso con l’emissione del provvedimento di incameramento a carico del ricorrente, attuale titolare della licenza); – l’art. 137 TULPS autorizzerebbe l’incameramento della cauzione soltanto nei casi in cui sia il titolare della licenza a non ottemperare alle obbligazioni imposte dalle leggi di Pubblica sicurezza ovvero della licenza medesima; – lamenta di aver appreso soltanto in occasione dell’atto di diniego, conseguente alla propria istanza di riesame, di essere stato sanzionato per fatti attribuibili ad altri e non certo alla propria responsabilità; – denuncia la carenza di istruttoria, la mancanza di una valida motivazione, l’insussistenza di un motivo di pubblico interesse.

3. Ritiene il Collegio, all’esito di una più approfondita riflessione, di non poter confermare la convinzione espressa dal Tribunale in sede cautelare quando il Collegio aveva ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione incidentale sul presupposto che il provvedimento impugnato (contenente la diffida ed il decreto di devoluzione di Euro 1.500,00 da attingere dal deposito cauzionale) fosse una sanzione amministrativa per la quale operasse il principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale e affittivo della responsabilità (posto, inoltre, che i fatti richiamati nel provvedimento si riferiscono pacificamente alla sola gestione del precedente titolare della licenza, sig. Mario Dattilio).

3.1. Difatti, l’art. 137 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) prescrive che il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. Tale cauzione è prevista a garanzia non solo di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio, ma anche dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza; nella specie, la cauzione è stata prestata nelle forme della polizza fideiussoria, la quale, a differenza del deposito cauzionale non realizza la "datio" immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia in ordine all’adempimento di un debito pecuniario normalmente subordinata ad un accertamento insindacabile ed a semplice richiesta del creditore (tale contratto, assai diffuso nella pratica, è preordinato alla finalità di esentare il contraente tenuto al versamento di una cauzione da un esborso immediato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, solitamente di un ente pubblico, il che avviene riversando il relativo obbligo su una impresa assicurativa).

3.2. L’incameramento della cauzione disposto, ai sensi dell’art. 137 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, dal Prefetto costituisce, dunque, atto di escussione di una garanzia che prescinde dalle vicende di subingresso nella titolarità della autorizzazione di polizia nel frattempo intervenuta. Se è vero, infatti, che le autorizzazioni di polizia sono personali (non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge), è anche vero che fino a quando non viene disposto lo svincolo e la restituzione della precedente cauzione essa rimane a disposizione del garantito; difatti, lo svincolo non può essere ordinato dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzata. Il ricorrente, insediatosi nella nuova titolarità della licenza, non ha versato in proprio alcun deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni inerenti le attività dell’istituto di vigilanza (fissata in Euro 25.000,00) in quanto tale obbligo è rimasto assolto mediante la polizza fideiussoria n. 1699084 del 18 settembre 2006 della società COFACE ASSICURAZIONI SPA, stipulata per conto della società A. in favore della Prefettura di Varese dal precedente titolare. A questo punto, la sopportazione del peso economico ultimo dell’obbligo di ricostituire l’entità del deposito cauzionale attiene ai rapporti interni tra nuovo e precedente titolare e non può essere opposta all’amministrazione; la ricostruzione operata rende evidente come sia del tutto fuorviante il richiamo al principio della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative ex lege 689/1981.

3.3. Sotto altro profilo, se, effettivamente, deve ritenersi illegittimo l’incameramento della cauzione disposto, ai sensi dell’art. 137 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, per inosservanza delle condizioni imposte con la licenza di istituto di vigilanza privata, qualora l’atto non indichi in base a quale norma di legge o di regolamento, o prescrizione contenuta nella licenza essa è avvenuta, nel caso di specie, il provvedimento è esaustivamente motivato con riguardo sia alle violazioni riscontrate dalla Questura (peraltro non contestate nella loro verità storica) sia alle norme che ne forniscono la giustificazione giuridica.

3.4. Per quanto concerne il contraddittorio procedimentale, si osserva che l’avvio del procedimento è stato correttamente instaurato nei confronti del (precedente) titolare della licenza, in quanto autore delle infrazioni a cui carico è stata disposta la parziale escussione della cauzione. Ciò in disparte la circostanza che il ricorrente ha avuto comunque modo di difendersi in sede di riesame.

4. Il ricorso e la domanda risarcitoria devono pertanto essere respinti.

Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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