CONSIGLIO DI STATO REGOLAMENTO 12 settembre 2012 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 21-9-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l’art. 100, ultimo comma della Costituzione;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante
l’approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l’istituzione dei
Tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali;
Visto l’art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il
quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle
spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio
2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di
contabilita’ e finanza pubblica;
Visto l’art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa in data 24 luglio 2012;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all’art. 41 del Regolamento di autonomia finanziaria della
Giustizia amministrativa

1. L’art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria della
giustizia amministrativa e’ sostituito dal seguente:
«Art. 41. (Collegio dei revisori dei conti) – 1. Il Consiglio di
presidenza affida, ai sensi dell’art. 37, comma 20, del d. l. n. 98
del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo sulla
regolarita’ della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla
corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita’ e buon andamento dell’azione amministrativa della G.A.,
secondo le disposizioni del presente regolamento di autonomia
finanziaria.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e’ costituito con decreto del
Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal
Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di
presidenza e’ determinato, nei limiti delle risorse all’uopo
assegnate dal Ministero dell’economia e delle finanze, il compenso
per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei
revisori svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia e
indipendenza; non interviene nella gestione e nell’amministrazione
attiva; svolge il suo controllo su atti generali di natura
organizzatoria, finanziaria e patrimoniale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere sui seguenti
atti:
a) schemi di delibere di cui all’art. 42, comma 2 del presente
regolamento;
b) schema di bilancio annuale di previsione predisposto dal
segretariato generale, e presentato al Consiglio di presidenza dal
Presidente, di cui all’art. 3 del presente regolamento;
c) schemi di proposte di variazione di bilancio che comportano
prelevamenti dal fondo di riserva ovvero modificazioni qualitative
nella composizione della spesa all’interno dei diversi programmi;
d) schema del conto finanziario di cui all’art. 8 del presente
regolamento;
e) schema del conto generale del patrimonio di cui all’art. 9 del
presente regolamento.
4. Il Consiglio di presidenza puo’ chiedere il referto del Collegio
dei revisori su ulteriori affari.
5. Gli uffici competenti trasmettono, di norma, al Presidente del
Collegio dei revisori gli schemi degli atti di cui al precedente
comma 3, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
deliberazione del Consiglio di presidenza; il Collegio dei revisori
trasmette il proprio avviso alla commissione competente, informati i
predetti uffici, nei successivi otto giorni. Per il bilancio di
previsione ed il conto finanziario, di norma, i termini sono
raddoppiati.
6. Alle sedute del Consiglio di presidenza, nelle quali si delibera
sugli atti di cui al precedente comma 3, possono assistere i
componenti del Collegio dei revisori.
7. Il Consiglio di presidenza motiva le delibere che disattendono
anche parzialmente il parere del Collegio dei revisori.
8. Il Collegio dei revisori, eventualmente per il tramite di un
proprio componente all’uopo delegato, anche in vista degli
adempimenti di cui al precedente comma 3, procede, nei casi in cui
motivatamente ne ravvisa la necessita’, ad atti di ispezione e
controllo, sull’attivita’ di tutti gli uffici amministrativi, previa
comunicazione al segretariato generale. Nell’esercizio dei suoi
poteri, e comunque in esito a tali attivita’, puo’ trasmettere
referti e proposte al Presidente e al Consiglio di presidenza.».
Roma, 12 settembre 2012

Il Presidente: Coraggio

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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