T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 162 Forze armate Note di qualifica e rapporti informativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lega dell’avv. Ruffier;
Svolgimento del processo

1. Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri addetto al N.O.R. – Aliquota Operativa – della Compagnia di Novara, impugna la propria scheda valutativa riferita al periodo dal 01.10.2008 al 30.09.2009.

Deduce due motivi di ricorso:

1) Con il primo lamenta la violazione della legge 05.11.1962 e del regolamento approvato con D.P.R. 15.06.1965 nr. 1431: dopo aver premesso di aver svolto per buona parte del periodo in considerazione (dal settembre 2008 fino al giugno 2009) attività di indagine presso il Nucleo Investigativo quale addetto alle intercettazioni telefoniche, il ricorrente si duole che la scheda impugnata sia stata redatta dal proprio Comando senza acquisire previamente il rapporto informativo del Comandante del predetto Nucleo Investigativo al fine di attingerne i necessari elementi di valutazione quantomeno in riferimento ai sette mesi in cui egli ha svolto la propria attività presso il predetto ufficio.

2) Con il secondo motivo, censura la motivazione dell’atto impugnato, ritenendola carente o comunque illogica e contraddittoria. In particolare:

2.1) la motivazione sarebbe carente nella parte in cui addebita al ricorrente un calo di rendimento nell’attività repressiva e informativa e un modesto rapporto umano con gli altri appartenenti al proprio gruppo di lavoro, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che per gran parte del periodo in questione egli era stato addetto a compiti "investigativi", per di più svolti in una sede (gli uffici della Procura della Repubblica di Novara) diversa da quella in cui operavano gli altri componenti l’Aliquota Operativa, con i quali, pertanto, non aveva potuto relazionarsi per un impedimento oggettivo non dipendente dalla sua volontà;

2.2) in ogni caso, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria sotto diversi profili: a) mentre nel giudizio conclusivo si afferma che il ricorrente non avrebbe collaborato con gli altri membri della compagnia, nella parte III della scheda (riferita alla "capacità di lavorare in gruppo"), viene barrata la voce "Naturalmente portato alla collaborazione"; b) mentre nella parte I ("Forza di carattere e determinazione") e nella parte III ("Motivazione al lavoro e dedizione") si giudica il ricorrente "Sufficientemente motivato", nella parte III ("Affidabilità") viene barrata la voce "Assolve scrupolosamente il proprio compito": la contraddizione sarebbe insita nel fatto che, se un soggetto assolve le proprie mansioni "scrupolosamente", non può che essere "ben motivato";

c) mentre nella parte II ("Propensione all’aggiornamento culturale") si riconosce che il ricorrente "E’ ben preparato ed aggiornato su tematiche di ampio respiro", nel giudizio conclusivo si riferisce che si sarebbero verificati "inconvenienti tecnici evitabili": se è vero che nel periodo in considerazione si sono verificati due problemi tecnici, è anche vero che essi erano di natura tale da non essere risolvibili da parte del ricorrente;

d) infine, mentre in passato il ricorrente è sempre stato qualificato "Eccellente", la scheda impugnata gli attribuisce la valutazione riduttiva di "Superiore alla media", senza fornire, sul punto, alcuna adeguata motivazione.

3. Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti (tra cui le relazioni dei due ufficiali valutatori) e resistendo al gravame con memoria.

4. In esito alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, sentito per la parte ricorrente l’avv. Montini su delega dell’avv. Ruffier, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Osserva il collegio che il ricorso è infondato e va respinto.

1. Il primo motivo è infondato dal momento che, come chiarito nelle due relazioni degli ufficiali valutatori prodotte in atti, la valutazione del ricorrente non ha richiesto la preventiva acquisizione di rapporti informativi di altri uffici dal momento che, nel periodo in considerazione, il militare non è mai stato aggregato, né formalmente né in via di fatto, ad altro Comando, e comunque ha continuato a svolgere altre mansioni operative nell’ambito del proprio nucleo.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Giova premettere che secondo consolidati principi giurisprudenziali, condivisi dalla Sezione, la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità (Stato, sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6701; TAR Piemonte, sez. I, 16 febbraio 2009, n. 431)

Nel caso di specie, il collegio non ravvisa elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’atto impugnato, che appare invece congruente con le circostanze di fatto e gli elementi di valutazione riferiti dal Comandante del Nucleo Operativo di appartenenza nella relazione prodotta in atti (laddove si riferisce di reiterati ed immotivati allontanamenti del ricorrente dalla propria postazione di lavoro, con conseguente necessità per il collega di turno di farsi carico anche di compiti altrui; di una scarsa attività investigativa ed informativa del ricorrente, benchè il medesimo sia stato addetto anche a queste attività nel periodo in considerazione; di una sua difficoltà a relazionarsi con l’attuale gruppo di lavoro, nonostante le sollecitazioni in tal senso provenienti dal proprio Comando; di un assolvimento puntuale dei propri compiti, ma senza quella speciale abnegazione che gli avrebbe garantito il conseguimento del giudizio più favorevole; della commissione di alcuni errori tecnici nella gestione di apparecchiature tecniche).

Si tratta di circostanze che non hanno impedito al ricorrente di conseguire la valutazione più che lusinghiera di "superiore alla media", ma che, complessivamente considerate, hanno ragionevolmente influito sulla possibilità per il medesimo di ottenere la più favorevole valutazione di "eccellente".

3. Non è dato ravvisare elementi di illogicità o contraddittorietà nella valutazione impugnata: da essa si evince, in termini del tutto coerenti, che il ricorrente è stato giudicato "normalmente portato alla collaborazione", ma con una contingente difficoltà a relazionarsi con gli attuali membri della compagnia; che il medesimo "assolve scrupolosamente il proprio compito", ma limitandosi alla puntuale esecuzione di quanto deve e nulla più, dunque dimostrando una motivazione certamente "sufficiente", ma non tale poter consentire all’interessato di conseguire la più favorevole valutazione di "motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé", o addirittura quella di "convinto e disinteressato, si dedica all’istituzione senza risparmio"; si evince, infine, che il medesimo è certamente "ben preparato ed aggiornato su tematiche di ampio respiro", ma è incorso in alcuni errori tecnici "evitabili" con una conoscenza più approfondita della materia.

4. Nel merito, si tratta di valutazioni insindacabili da questo giudice perché afferenti ad ambito riservato alla competenza esclusiva dell’Amministrazione.

5. Quanto alla diversità della valutazione impugnata rispetto a quella più favorevole conseguita dall’interessato nei periodi precedenti, è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi analitici e complessivi dei militari sono suscettibili di variare di periodo in periodo senza che sia configurabile, in considerazione dell’ampia potestà discrezionale attribuita alla p.a., il vizio di eccesso di potere per la differenza tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti, in quanto il giudizio espresso annualmente è autonomo rispetto a quello degli anni precedenti (da ultimo Consiglio Stato, sez. III, 11 giugno 2010, n. 2482; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 settembre 2010, n. 11097; Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).

6. In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato sotto entrambi i profili dedotti e va respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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