Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7227 precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.P. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma che, pronunciando sull’opposizione all’esecuzione promossa dalla UNIPOL Assicurazioni, aveva ritenuto l’insussistenza del diritto dell’odierno ricorrente a procedere ad esecuzione forzata, dichiarando nullo l’atto di precetto da questi notificato all’opponente.

L’appello fu rigettato dal tribunale, che ritenne l’assegno circolare utilizzato dal debitore per il pagamento valido ed efficace mezzo di estinzione dell’obbligazione pecuniaria in tal forma adempiuta.

Avverso tale sentenza il R. ha presentato ricorso, cui resiste con controricorso, corredato da ricorso incidentale condizionato, la Unipol.

I ricorsi, principale e incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato, essendo stata la questione sollevata ancor oggi dal ricorrente (legittimità del pagamento a mezzo di assegno circolare) risolta in senso a lui sfavorevole dalle sezioni unite di questa corte (Cass. 26617/07), che hanno affermato un principio di diritto – legittimità della forma di pagamento de qua, illegittimità di un rifiuto immotivato, necessità per il creditore di provare le ragioni del rifiuto – che il collegio non può che condividere e far proprio.

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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