T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 147 Armi da fuoco e da sparo Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 1 dicembre 2008 – cat. A.6.F/2008, ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia n. 353581M rilasciata al ricorrente il 12 agosto 2006, in ragione della sua ritenuta (sopravvenuta) inaffidabilità, evinta dalle reiterate condotte antigiuridiche poste in essere e, nello specifico, dal deferimento alla Procura della Repubblica di Torino in data 15 aprile 2008 per il reato di cui all’art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998 (per aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno) e dalla sussistenza di altri, seppur risalenti, precedenti penali a suo carico (violazione delle norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e atti osceni in concorso);

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuta l’infondatezza delle censure di legittimità svolte (violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione in riferimento agli artt. 1, 11, 42 e 43 del Testo Unico delle Leggi di P.S. e agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990), in base alle seguenti considerazioni:

– il potere riconosciuto in capo all’Autorità in siffatta materia è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica per cui lo stesso è attribuito, anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti, mirando a comprovare, non solo che non siano stati commessi reati ascrivibili al soggetto, ma anche che questi garantisca, per la sua ordinaria condotta di vita, la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi;

– la normativa in materia richiede, infatti, che "la persona sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo" e che in capo ad essa "esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi" (ex multis C.d.S., VI, 5 aprile 2007, n. 1528), atteso che "il diritto del cittadino alla propria incolumità è certamente prevalente e prioritario rispetto a quello, del tutto eccezionale, di portare e detenere armi, sì che questo potrà essere soddisfatto soltanto nell’ipotesi in cui, riscontrando il possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge, non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusare delle armi stesse" (Tar Piemonte, II, 4 novembre 2009, n. 2507) e che l’Autorità dispone del potere di "vietare la detenzione delle armi… ogni qualvolta si possa ragionevolmente ritenere che l’interessato sia parzialmente capace di abusarne" (Tar Piemonte, II, 17 dicembre 2009, n. 3588);

– non va dimenticato, infatti, che nel nostro ordinamento non sono previste e tutelate posizione di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni delle eccezioni al divieto di portare armi di cui all’art. 669 c.p. e all’art. 4, comma 1, L. 19.4.1975 n. 110;

– nella sentenza n. 440 del 16.12.1993 la Corte Costituzionale ha avuto occasione di ribadire tale principio: "Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera e restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi sulla loro incolumità";

– ne consegue che il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, così come, peraltro, il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576). Non è in sostanza richiesta nessuna particolare correlazione tra il tipo di comportamento assunto a riferimento per la formulazione del giudizio prognostico di inaffidabilità e la conseguente decretazione di divieto di detenzione delle armi.

Orbene, ciò precisato, non vi è dubbio che l’esistenza del pericolo di abuso possa essere desunta e prudentemente valutata in relazione ad ogni manifestazione comportamentale del soggetto.

Nel caso di specie, la valutazione effettuata dal Questore della Provincia di Torino risulta esente da vizi estrinsecamente rilevabili, fondandosi sulla reiterazione, seppur a distanza di anni, di condotte antigiuridiche da parte del ricorrente, dalla quale non è illogico far discendere la sua scarsa affidabilità nella detenzione delle armi e giustificare, conseguentemente, la revoca del porto di fucile decretata nei suoi confronti.

Il provvedimento gravato appare, anzi, sorretto da elementi fattuali idonei a farlo ritenere sufficientemente e ragionevolmente motivato e soprattutto adottato nei limiti dei poteri attribuiti all’Autorità dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. ("la licenza può essere ricusata… a chi… non dà affidamento di non abusare delle armi"), senza che alcuna violazione di legge o eccesso di potere per carenza di motivazione possa, dunque, ravvisarsi nell’operato dell’Amministrazione.

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere, quindi, rigettato.

Ritenuto che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di giudizio, che vengono liquidate nell’importo complessivo di Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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