T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 145 Monopoli pubblici commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, titolare dell’esercizio bar totoricevitoria "E.P." in Santena, espone d’aver inoltrato istanza in data 2/2/2003 all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Torino per ottenere l’autorizzazione per "rivendita ordinaria di generi di monopolio", poi riproposta in data 4/2/2004, chiedendo, in subordine, almeno il rilascio del "patentino" tabacchi.

Tale istanza è stata respinta dal direttore dell’Ispettorato Compartimentale di Torino, con provvedimento prot. n. 16232/PAT in data 5 agosto 2004, in quanto la zona è stata ritenuta sufficientemente servita e non sono state ritenute sussistenti le condizioni per un’espansione dell’attuale assetto distributivo dei generi di monopolio, avuto riguardo ai pareri negativi espressi dalla Guardia di Finanza e dall’Associazione di categoria dei tabaccai, alla constatata presenza nella zona di altri patentini, alla considerazione che la zona risulta sufficientemente servita dalle rivendite già esistenti, munite di rivenditore automatico di sigarette, che garantiscono il servizio anche nelle ore notturne e alle effettive esigenze del servizio in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.

La legittimità di tale provvedimento viene contestata dalla ricorrente per violazione, falso ed erroneo accertamento dei requisiti e delle distanze tra rivendite ex art. 21 Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per illogicità e contraddittorietà, per violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione e per eccesso di potere per sviamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 luglio 2010 e quivi rinviata a quella del 19 gennaio 2011, all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Osserva, invero, il Collegio che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’istituzione di nuove rivendite ordinarie di generi di monopolio e nel rilascio dei patentini per la vendita di tali generi.

L’art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 stabilisce, infatti, che le rivendite ordinarie sono istituite "dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio" e il successivo art. 23 che "salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l’Amministrazione "può" consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi…" a mezzo patentino.

L’attenta disamina delle specifiche disposizioni di legge e delle istruzioni contenute nella circolare ministeriale n. 04/63406 in data 25 settembre 2001 consente, peraltro, di affermare che il primo imprescindibile presupposto richiesto per l’istituzione delle rivendite ordinarie e per il rilascio dei patentini non sia costituito dal mero accertamento del rispetto delle distanze legali tra rivendite o dell’orario di apertura osservato, quanto piuttosto – in via prioritaria ed essenziale – dalla sussistenza di effettive ragioni di ampliamento del servizio nella zona in cui è ubicato l’esercizio istante.

Nel caso di specie, consta che l’Amministrazione abbia compiuto un’adeguata istruttoria ed abbia fornito ragionevole contezza delle valutazioni poste a sostegno delle scelte operate, avuto riguardo alla situazione di fatto e agli interessi coinvolti.

Pur sembrando, invero, riferirsi il provvedimento gravato unicamente alla richiesta di autorizzazione del patentino, risulta essere stata compiutamente valutata la situazione fattuale.

L’Amministrazione non ha tralasciato, infatti, di valutare, in via prioritaria, la sussistenza di specifiche esigenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.

Ma è stato proprio tale presupposto basilare ad essere ritenuto mancante.

E’ stato, infatti, accertato che la zona è sufficientemente servita dalle rivendite già esistenti, peraltro munite di distributore automatico in grado di assicurare l’erogazione del servizio anche in orario notturno.

Inoltre, nella medesima zona risultano già autorizzati altri patentini e nessuna rilevanza pare assumere la circostanza che la ricorrente rilevi che un esercizio ubicato a circa 1.000 metri di distanza dal suo possa non essere ritenuto ubicato nelle "immediate vicinanze", atteso che il requisito della distanza, pur potendo essere diversamente apprezzato, non è comunque in grado di mettere in discussione "la presenza nella zona di altri patentini", constatata dall’Amministrazione e posta a sostegno del provvedimento gravato, unitamente ad altre ragioni, nell’ambito della complessiva valutazione delle esigenze del territorio.

Non va dimenticato, peraltro, che, con specifico riferimento al rilascio del patentino, la circolare ministeriale innanzi citata precisa che esso, in considerazione del carattere di complementarietà del servizio svolto, "non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un’espressione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalla tabaccherie" e che, a tal proposito, "assumerà preminente rilievo l’orario prolungato dell’esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori e l’eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina. In quest’ultimo caso il patentino non potrà essere concesso".

La circolare non tralascia, peraltro, di porre l’accento sull’esigenza che l’estensione del servizio della preesistente struttura di vendita, che viene a realizzarsi con il rilascio del patentino, "dovrà in ogni caso essere correlata ad obiettive esigenze di servizio, tali da giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico".

Orbene, in base alle risultanze dell’istruttoria svolta, non pare – in effetti – ricorrere, nel caso di specie, nessuno degli elementi che avrebbero potuto legittimare il rilascio dell’autorizzazione invocata e far apparire viziata la decisione assunta dall’Amministrazione.

Poco rileva, infatti, che l’esercizio dell’istante rispetti le distanze minime tra rivendite indicate nella legge e nella circolare ministeriale, atteso che non è stato tale parametro ad indurre l’Amministrazione a negare l’autorizzazione richiesta, ma, unicamente, l’accertata insussistenza di specifiche ragioni di servizio, tali da giustificare l’istituzione di una nuova rivendita o il rilascio del patentino.

Nessuno dei vizi lamentati con il primo motivo di gravame è, quindi, ravvisabile nell’operato dell’Amministrazione e, anzi, le censure dedotte paiono in effetti decisamente inconferenti ai fini del vaglio della legittimità del provvedimento impugnato.

Ad analoga sorte pare, peraltro, destinato anche il secondo motivo di gravame dedotto, atteso che, come precedentemente illustrato, il provvedimento gravato è sorretto da una chiara ed esplicita motivazione ovvero la considerazione che la zona ove è ubicato l’esercizio della ricorrente risulta adeguatamente servita dalle rivendite già esistenti, munite di distributore automatico di sigarette, che garantiscono il servizio anche in orario notturno, e dalla presenza di altri patentini, conseguendone che non sussistono esigenze di espansione dell’attuale assetto distributivo dei generi di monopolio in rapporto allo sviluppo degli insediamenti abitativi.

In base alle considerazioni innanzi esposte il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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