T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 126 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è stata nominata nel ruolo della carriera di concetto del personale delle biblioteche con il profilo di assistente bibliotecario a decorrere dal 29 maggio 1990. In data 7.12.1990 concludeva il semestre di prova e chiedeva di essere inquadrata nel profilo di collaboratore di biblioteca. Con decreto n. 2060 del 12 luglio 1995 il Rettore ha provveduto ad inquadrare la ricorrente nella VII qualifica funzionale con il profilo professionale di collaboratore di biblioteca, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 8 dicembre 1990.

In data 27 luglio 1996 venivano erogati tutti gli arretrati e, in data 18.09.1995, la ricorrente chiedeva alla Amministrazione la corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati da ogni singola scadenza sulle somme che erano state erogate a titolo di arretrati.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente accertamento del diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione sulle somme percepite in seguito all’inquadramento nella 7^ qualifica funzionale con DR n. 2060 del 12 luglio 1995 con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 8 dicembre 1990.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 17.06.2010 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 9.12.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che la questione della individuazione della decorrenza del diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie),va risolta nel senso che la data di maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva.

Ciò è dovuto alla particolare natura degli atti di ricostruzione di carriera o di reinquadramento i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale, a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante.

In definitiva, il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria su crediti retributivi tardivamente soddisfatti spetta esclusivamente a partire dalla concreta esigibilità del credito principale, che normalmente si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo, tranne i casi eccezionali (ai quali non può essere ascritto quello all’esame del Collegio) in cui la natura del disposto inquadramento sia meramente dichiarativa (in forza di legge, regolamento o contrattazione collettiva) ovvero risulti attuativo di un giudicato che specificatamente abbia fissato la decorrenza di tali accessori (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2964).

Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere rigettato.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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