Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-11-2010) 17-02-2011, n. 5862 Delibazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

la Corte d’Appello di Roma con sentenza resa in data 21 dicembre 2009, in parziale riforma della la sentenza 10 giugno 2009 del Tribunale di Roma, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione la pena comminata a M.F., riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all’art. 609 bis c.p., per aver palpeggiato i seni di Me.Fr., pronunciando la frase "mi piacerebbe scoparti", seguita da una spinta fino a fare cadere in terra la persona offesa all’interno di un mezzo pubblico del trasporto urbano, in (OMISSIS).

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione, inosservanza erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 525, 527 e 544 c.p.p. in merito alla diversa composizione del collegio giudicante tra le udienze di apertura del dibattimento, ammissione delle prove, espletamento delle prove e decisione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), in quanto la composizione del collegio che ha giudicato l’imputato in data 10 giugno 2009, era diversa da quella che ha convalidato l’arresto in data 27 marzo 2009 e che ha dichiarato aperto il dibattimento il 17 aprile 2009, conferendo incarico peritale al medico psichiatra ed ascoltando il teste R.G., senza procedere alla rinnovazione degli atti già compiuti, e poi pronunciando la sentenza di primo grado. La diversa composizione comporta la nullità assoluta ed insanabile della sentenza ex art. 525 c.p.p., comma 2, ugualmente nulla sarebbe la sentenza di appello.

2. Violazione, inosservanza od erronea applicazione dell’art. 452 c.p.p., in merito all’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato presentata successivamente all’apertura del dibattimento ed illegittimo svolgimento del giudizio abbreviato con violazione del diritto di difesa ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Dopo aver dichiarato aperto il dibattimento all’udienza del giorno 17 aprile 2009 ed avere ammesso le prove richieste dalle parti, la celebrazione del giudizio abbreviato sarebbe stata consentita con un provvedimento abnorme, nonostante il superamento del termine di cui all’art. 452 c.p.p.. In tal modo il Tribunale ha impedito all’imputato di avvalersi delle prove già ammesse e consistenti nel controesame di due testimoni, di cui uno il sig. R., teste oculare presente ai fatti con grave lesione del diritto di difesa. Quindi il giudizio di primo grado dovrebbe essere dichiarato nullo con conseguente nullità della sentenza.

3. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La motivazione della sentenza è, in realtà, assolutamente illogica e contraddittoria, oltre che in aperto contrasto con la realtà processuale e comunque è ampiamente carente sotto il profilo della contestualizzazione del fatto storico, in quanto sarebbe stata basata sulle dichiarazioni rese in sede di informativa dalla parte offesa e dal R., passeggero dell’autobus, versioni in insanabile contrasto. La Corte ha ritenuto che il palpeggiamento dei seni, ripetuto ed accompagnato dalla frase "mi piacerebbe scoparti" costituisca un atto di libidine e concupiscenza sessuale, mentre tale comportamento è stato tenuto nel contesto di un diverbio originato dall’atteggiamento del M. che protestava per l’uso del telefono cellulare della parte offesa e quindi con la volontà di punire la parte offesa. Inoltre la frase pronunciata non sarebbe stata udita dal testimone presente. Che il comportamento non fosse finalizzato alla sfera sessuale risulta anche da quanto riferito dal medico psichiatra che lo ha definito come "atto di ribellione di un soggetto chiuso in sè stesso, solitario, schizoide" ed il perito ha negato che il ricorrente possieda le caratteristiche del violentatore. Le prove sono quindi contraddittorie e non univoche, sia sullo svolgimento dei fatti che sulla sussistenza dell’elemento psicologico.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono fondati.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza ha affermato che il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l’istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante diverso da quello che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza (Cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 2928 del 22/1/2010, PG in proc Picozzi, Rv.

2457689, Sez. 5, n. 35975 del 19/9/2008, La Porta, Rv. 241583).

2. Parimenti infondato anche il secondo motivo di ricorso. Dopo la convalida dell’arresto dell’imputato, condotto a giudizio con rito direttissimo all’udienza del 27 marzo 2009, a seguito della concessione del termine a difesa, il processo veniva rinviato all’udienza del 17 aprile 2009, e in tale data, dopo che il Tribunale aveva dichiarato aperto il dibattimento ammettendo le prove richieste dalle parti, l’Avv. Palma Seminara munito di procura speciale, ha chiesto che si procedesse con giudizio abbreviato subordinato alla perizia psichiatrica al fine di accertare le condizioni mentali dell’imputato. Veniva quindi formulato il quesito al perito ed il processo veniva rinviato alla udienza del 10 giugno 2009. Orbene, la circostanza che il tribunale abbia consentito la celebrazione del rito abbreviato non rappresenta un atto abnorme, nè affetto da nullità. La disposizione di cui all’art. 452 c.p.p. si limita a prevedere che se l’imputato chiede il giudizio abbreviato il giudice del giudizio direttissimo, prima delle formalità di apertura del dibattimento, deve pronunciare ordinanza di prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato, ma non vieta la possibilità di pronunciare l’ordinanza di trasformazione del rito in un momento successivo.

Inoltre, nel caso di specie, è stato lo stesso difensore che ebbe a formulare istanza di giudizio abbreviato condizionato, quando erano già state svolte le formalità di apertura del dibattimento e nonostante questo il Tribunale, nell’ottica del favor rei alla trasformazione del rito e del principio di economia processuale, ebbe ad disporre il rito alternativo. Pertanto il difensore non può certo dedurre la nullità dell’intero giudizio abbreviato, e di conseguenza della sentenza di primo grado, giudizio da lui stesso richiesto per conto dell’imputato, sia perchè ha concorso ad incardinare il rito della cui asserita abnormità ora si lamenta, sia per assoluta carenza di interesse (come desumibile dai principi di cui all’art. 182 c.p.p.), sia perchè ha comunque accettato gli effetti dell’atto, partecipando alla celebrazione del giudizio abbreviato (così l’art. 183 c.p.p.).

3. Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. La sentenza impugnata, seppure succintamente, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha confermato la ricostruzione della vicenda già effettuata dal giudice di primo grado sulla base delle testimonianze della persona offesa (sulla cui genuinità non erano stati avanzati dubbi neppure nei motivi di appello) e del testimone – dichiarazioni valutate come "assolutamente coincidenti" – ed ha ritenuto che le modalità del palpeggiamento di entrambi i seni, unitamente alla frase proferita, non si prestano di certo ad essere fraintesi e sono connotati da indubbia finalità di libidine e di soddisfacimento sessuale, finalità che i giudici di appello hanno ritenuto pienamente compatibile anche con la manifestazione di irritazione ed aggressività nei confronti della persona offesa da parte di un soggetto mentalmente disturbato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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