T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 265 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Empoli, in data 16/7/1998, ha rilasciato al ricorrente la concessione edilizia n.131/1998; quest’ultimo ha corrisposto un quarto della somma dovuta per oneri di urbanizzazione, dilazionando in tre rate la parte residua, previa presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento integrale.

Il deducente, pagata la seconda rata, ha omesso il versamento delle altre due rate.

Considerato che i solleciti rivolti all’interessato erano rimasti senza esito, il Comune, con note del 14/2/2001 e del 18/4/2001, ha chiesto al garante di provvedere ad adempiere.

Non avendo la Compagnia assicuratrice saldato il dovuto, il Comune ha attivato la procedura di riscossione coattiva (approvata con determinazione n.521 del 2/5/2002), iscrivendo a ruolo, accanto agli oneri non corrisposti, la sanzione amministrativa prevista dall’art.3, comma 1 lettera c, della legge n.47/1985, pari al 100% degli oneri.

La procedura coattiva riguardante tale sanzione è stata preceduta dalla notifica dell’ordine di pagamento n.91 del 16/3/2001 (notificato l’8 maggio 2001).

In data 7/2/2002 il fideiussore (Viscontea Assicurazioni) ha versato quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione.

E.C. s.p.a., con cartella di pagamento notificata il 2/1/2009, ha chiesto la corresponsione di euro 46.728,10, in relazione a sanzioni per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Avverso quest’ultimo provvedimento e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:

1) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge n.47/1985; violazione del principio solidaristico e collaborativo; violazione degli artt. 1227, 1175 e 1375 c.c.; violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981;

2) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981; intervenuta prescrizione del credito azionato;

3) violazione degli artt.24 e 97 della Costituzione; violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 e degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000, per difetto di motivazione; violazione dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n.602 del 1973; violazione del D.M. di approvazione del modello di cartella di pagamento; violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/2/2007, attuativo dell’art.25, comma 2, del D.P.R.n.602/1973;

4) violazione degli artt.2, 3, 27, 41 e 97 della Costituzione; violazione degli artt.7, 8, 10 e 10 bis della legge n.241/1990; violazione del giusto procedimento e del principio del contraddittorio.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Empoli ed E.C. s.p.a..

Con ordinanza n.567 del 10/7/2009 è stata accolta l’istanza cautelare.

All’udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

Il Comune di Empoli ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la cognizione della controversia in esame appartenga al giudice ordinario oppure al giudice tributario.

L’obiezione non è condivisibile.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo avere ribadito che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della pubblica amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, ha precisato che sono ivi incluse le questioni relative alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione (Cass., S.U., 20/10/2006, n.22514). Pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo si estende alle fattispecie nelle quali il momento della riscossione del contributo concessorio e delle connesse sanzioni per ritardato pagamento si attua con la cartella esattoriale (TAR Campania, Napoli, II, 8/11/2008, n.19792; TAR Veneto, II, 3/12/2004, n.4264; TAR Puglia, Lecce, II, 14/7/2003, n.4731). Del resto la commistione tra aspetti autoritativi e paritetici di una stessa vicenda è alla base dell’attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo (TAR Sardegna, II, 10/4/2009, n.528; TAR Marche, 9/5/2002, n.364).

E’ stata altresì eccepita l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla conoscenza del gravato provvedimento.

L’assunto non può essere accolto.

Le controversie che, come quella in esame, attengono a diritti soggettivi non soggiacciono al termine di decadenza, ma possono essere instaurate nel termine di prescrizione (Cons.Stato, V, 12/10/1990, n.716; TAR Campania, Salerno, II, 5/10/2009, n.5318).

Il Comune ha ulteriormente rilevato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto l’ingiunzione notificata l’8 maggio 2001, assunta a presupposto della contestata cartella esattoriale, non è stata impugnata.

L’eccezione non è condivisibile.

La questione dedotta ha ad oggetto il rapporto obbligatorio sussistente tra Comune e ricorrente, e non si incentra sui contenuti di un atto autoritativo incidente su un interesse legittimo: trattasi di azione tesa all’accertamento dell’insussistenza del credito dell’Ente, con la quale viene promosso non un giudizio impugnatorio incentrato su un provvedimento, ma un giudizio di accertamento di un’obbligazione pecuniaria (TAR Puglia, Lecce, II, 14/7/2003, n.4731; TAR Campania, Napoli, II, 8/11/2008, n.19792).

E. s.p.a. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai primi due motivi di ricorso.

Il rilievo, nella parte riferita al secondo motivo, non ha alcun pregio.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la questione della prescrizione, dedotta con il secondo motivo di ricorso, coinvolge anche E. s.p.a., in quanto una tardiva emissione della cartella di pagamento può portare all’estinzione del credito per prescrizione, ex art.28 della legge n.689/1981.

Entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue.

Per motivi di priorità logica il Collegio ritiene di passare all’esame della seconda censura, con la quale deduce l’avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, stante il decorso del termine quinquennale ex art.28 della legge n.689/1981.

Il rilievo è fondato.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che le sanzioni pecuniarie previste dall’art.3 della legge n.47/1985 per il ritardato versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall’art.28 della legge n.689/1981, decorrente dal giorno del pagamento del contributo. Invero l’art.12 della legge n.689/1981 estende l’applicazione della prescrizione quinquennale a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, comprendenti la non puntuale osservanza dell’obbligo contributivo ex art.3 della legge n.47/1985 (TAR Campania, Salerno, II, 22/4/2005, n.647; TAR Sardegna, II, 10/4/2009, n.528; TAR Sicilia, Catania, I, 8/5/2006, n.701).

Orbene, nel caso di specie il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 7/2/2002, data di integrale pagamento del contributo concessorio (documento n.11 depositato in giudizio dal Comune).

Dopo il suddetto giorno e prima dell’emanazione della contestata cartella di pagamento, il Comune si è adoprato per far valere il proprio diritto solo con l’approvazione, in data 2/5/2002, del procedimento di riscossione coattiva (documento n.10 depositato in giudizio dall’Ente).

Ne discende che, anche qualora si attribuisse al predetto atto efficacia interruttiva ai sensi dell’art.2943 c.c., nell’anno 2007 il diritto di credito dell’Ente si è comunque estinto per prescrizione, cosicchè la cartella di pagamento è stata emessa da E. allorquando il termine quinquennale ex art.28 della legge n.689/1981 era ormai infruttuosamente decorso.

In conclusione, il ricorso va accolto, restando assorbite le censure non esaminate.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.

Si ritiene di trasmettere copia della presente pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana, per quanto di eventuale competenza, stante il danno derivante all’Ente pubblico dall’intervenuta prescrizione del diritto.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata cartella di pagamento per accertata prescrizione del credito.

Spese compensate.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Toscana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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