Decreto Corte di Appello di Roma I civile volontaria giurisdizione dep. 4 febbraio 2009 Amministratore di sostegno, amministrazione di sostegno, trascrizione (2009-04-16)

L A CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

così composta:

Dott. Riccardo Redivo, Presidente

Dott. Massimo Crescenzi, Consigliere

Dott. Gerardo Sabeone, Consigliere Relatore;

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.10668 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio dell’anno 2008 e vertente

TRA

… GIUSEPPE, quale amministratore di sostegno provvisorio di M.A.

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Teodosio Macrobio n.3, presso il proprio studio e rappresentato e difeso da se medesimo,

reclamante

E

AGENZIA DEL TERRITORIO,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge,

resistente

E

M.P., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Girolamo da Carpi n.6, presso il proprio studio e rappresentata e difesa da se medesima

resistente

E

A.R., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Euclide Turba n.1, presso lo studio dell’avvocato Andreina d’Altilia che la rappresenta e difende in uno con l’avvocato Carlo Martuccelli per delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,

resistente

E

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

interveniente

OGGETTO: reclamo ex articolo 113 ter, terzo comma, disp. att. c.c.

CONSIDERATO IN FATTO

Con decreto, depositato il … il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma, nel dichiarare l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno di M.A. ha disposto l’interdizione del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, e più in particolare, del compimento di atti di disposizione della proprietà dell’immobile sito in Roma, alla via … adibito ad abitazione dell’amministrata stessa.

L’amministratore di sostegno provvisorio ha, pertanto, richiesto al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1 la trascrizione del suddetto decreto, che è stata effettuata, però con riserva in data 2 aprile 2008 (n. reg. part. … e n. reg. gen. …).

Con ricorso del 16 aprile 2008 l’amministratore di sostegno provvisorio ha, di conseguenza, proposto reclamo al Tribunale di Roma, ai sensi degli articoli 2674 bis c.c. e 113 ter disp. att. c.c., per ottenere la chiesta trascrizione senza riserva alcuna.

Con il decreto, depositato l’8 settembre 2008 sulla resistenza dell’Amministrazione convenuta, di A.R. e di M.P. rispettivamente madre e sorella dell’amministrata, il Tribunale di Roma ha, però, rigettato il ricorso ed ha compensato le spese del procedimento.

Con reclamo, depositato l’8 ottobre 2008, l’amministratore di sostegno provvisorio ha impugnato il provvedimento di prime cure, ribadendo il proprio buon diritto all’accoglimento della domanda di trascrizione senza riserva del decreto del Giudice Tutelare.

Nel costituirsi, l’Agenzia del Territorio richiamandosi alle difese esperite nel precedente grado, ha sostanzialmente rimesso a questa corte la valutazione della fondatezza o meno del reclamo.

Nel costituirsi, a loro volta, A.R. e M.P. hanno aderito in toto alla richiesta della parte reclamante.

Lo stesso Procuratore Generale, con parere depositato il 2 gennaio 2009, ha richiesto l’accoglimento del reclamo.

Alla udienza del 12 gennaio 2009 la Corte, dopo la rituale discussione orale ad opera delle parti, ha riservato la propria decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

La Corte considera il reclamo meritevole di accoglimento.

Giova permettere, invero, come in generale il sistema codicistico non possa essere considerato non suscettibile di qualsiasi adeguamento, per volontà dello stesso legislatore ovvero per l’opera d’interpretazione evolutiva della giurisprudenza, al c.d. diritto vivente, nel senso indicato dal Giudice delle leggi.

Si pensi, per l’appunto, all’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6, che ha affiancato, alle tradizionali figure di assistenza dell’incapace quali l’interdizione e l’inabilitazione caratterizzate, però, dalla spiccata formalità della procedura e dalla rigidità dell’assistenza stessa, la nuova figura dell’amministratore di sostegno, con caratteristiche di maggior snellezza nel procedimento e di elasticità nell’amministrazione del soggetto incapace di provvedere, anche temporaneamente ovvero parzialmente, ai propri interessi.

Nell’ottica del suddetto intervento evolutivo del legislatore non sembra a questa Corte che possa negarsi, con particolare riferimento alla tutela dell’incapace temporaneo o parziale, la volontà di affiancare al tradizionale sistema c.d. patologico ed esperibile ex post anche una forma di tutela fisiologica e preventiva.

In altri termini, se da un lato non può negarsi, sia per gli atti compiuti dall’interdetto o dall’inabilitato (articolo 427 c.c.) che dall’amministrato (articolo 412 c.c.), il normale potere di esperire l’azione di annullamento nei confronti di quegli atti commessi in violazione dei limiti propri della capacità è, dall’altra parte, indubitabile come lo stesso legislatore, con la ulteriore novella di cui al decreto legge 30 dicembre 2005 n.273 convertito nella legge 23 febbraio 2006 n.51, abbia voluto indicare una nuova forma di tutela dell’incapace, per così dire, fisiologica e preventiva.

La Corte accoglie, quindi, con favore il suggerimento della parte reclamante consistente nell’estrapolare, dal contesto normativo in subiecta materia, la volontà del legislatore di consentire, in via preventiva ed ordinariamente, che chiunque possa e debba avere contezza dell’esistenza di limitazioni alla circolazione di beni immobili per la temporanea ovvero parziale diminuita capacità del titolare del relativo diritto dominicale.

L’articolo 2645 ter c.c., infatti, consente la trascrizione, al fine di rendere opponibili ai terzi il vincolo di destinazione, degli atti in forma pubblica con cui beni immobili siano destinati, per un certo periodo di tempo, alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela riferibili, tra l’altro, a persone con disabilità.

Questa Corte è consapevole che la norma, interpretata in senso stretto, abbia come precipui destinatari i c.d. trust (sebbene la rubrica abbia una portata più generale) e cioè, quei patrimoni vincolati per un lasso di tempo alla realizzazione d’interessi superiori a vantaggio di particolari soggetti, persone fisiche con disabilità o persone giuridiche private e pubbliche.

D’altra parte, però, il decreto di un Giudice Tutelare, che abbia ad oggetto l’indisponibilità di un bene immobile di proprietà dell’incapace sottoposto all’amministrazione di sostegno non sembra discostarsi dai requisiti per l’applicabilità dell’indicato articolo 2645 ter c.c. (atto in forma pubblica, beni immobili destinati alla realizzazione d’interessi meritevoli di tutela, vantaggio per persone con disabilità).

Le previste forme di pubblicità, quali l’annotazione a cura del cancelliere in apposito registro nonché l’annotazione a cura dell’ufficiale dello stato civile a margine dell’atto di nascita, non sembrano, in ogni caso, pienamente idonee alla effettiva tutela dell’amministrato: la consultazione di tali annotazioni non risulta essere compiuta, di regola, nella preparazione degli atti pubblici di trasferimento della proprietà di immobili.

A ciò si aggiunga come, da un lato, l’Amministrazione si sia rimessa alle determinazioni dei giudicanti mentre, d’altra parte, il Procuratore Generale, come in primo grado il Procuratore della Repubblica, abbiano espresso parere favorevole alla possibilità di trascrizione.

Non evidenziandosi, dunque, né essendo state aliunde prospettate valide motivazioni, in fatto o in diritto, che impediscano una positiva valutazione della richiesta ecco che appare conforme a giustizia l’accoglimento del proposto reclamo, con tutte le conseguenze in ordine all’effettiva trascrizione.

Le spese del presente procedimento, per concludere, possono essere compensate tra le parti a cagione della particolare natura della controversia.

PTM

La Corte di appello di Roma, Sezione Prima Civile, così provvede:

a)accoglie il reclamo e per l’effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma 1, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione a favore e contro M.A. del decreto 20 marzo 2008 del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma con riferimento all’immobile sito alla via …;

b)dichiara le spese del procedimento interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2009.

depositato il 4 febbraio 2009

parere del P.M.:

Il P.G. esprime parere favorevole all’accoglimento del reclamo, potendo il provvedimento del Giudice Tutelare (di inibizione all’amministrata di atti di disposizione della proprietà dell’immobile di via …) essere, pur in mancanza di esplicito riferimento, interpretato quale atto finalizzato alla realizzazione di interessi riferibili a persona disabile, ed in particolare alla conservazione della destinazione dell’immobile, per la durata della vita dell’amministranda, ad abitazione della medesima.

Roma 2.1.2009.

Il Sostituto Procuratore Generale Marcazzan

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