REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 12 Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la
valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al
contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci,
interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
a) incentiva l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole
regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti
pubblici;
b) promuove l’utilizzo dei prodotti delle aziende agricole
regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di
alimenti e bevande e la vendita al pubblico;
c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti
delle aziende agricole regionali.

Art. 2

Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi
di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o
tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi
enti pubblici dipendenti nonche’ dagli istituti scolastici e
prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono
garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una
percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole
ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in
termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti
alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al
comma 1 costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione
l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale
di cui al comma 1.
3. Al fine di favorire l’informazione degli utenti, i gestori dei
servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo
adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti
agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati.
4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico 1. Alle imprese esercenti attivita’ di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l’attivita’, l’uso di un apposito logo regionale. 2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, la natura, la quantita’ e la qualita’ dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell’ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce: a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalita’ di rilascio, di utilizzo e di revoca; b) le modalita’ di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3.

Art. 4

Iniziative regionali

1. La Regione, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei
prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di
carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale e, in particolare:
a) assicura un’adeguata informazione ai consumatori sulla
provenienza e le caratteristiche di tali prodotti;
b) informa sui vantaggi dell’acquisto dei prodotti medesimi, in
termini di freschezza e qualita’ nonche’ di minor impatto ambientale,
determinato dalla riduzione degli imballaggi e dei costi di
trasporto.

Art. 5

Compatibilita’ con la normativa comunitaria

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria
vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente
legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea
abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una
decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita’ europee L 83 del 27 marzo 1999 e decorrono dalla data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso
relativo all’autorizzazione stessa, esplicita o implicita.
La presente legge regionale sara’ pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0573&tmstp=1264493453584

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