REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 13 Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15
del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo
territorio attraverso un piu’ efficace riutilizzo, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi
esistenti nonche’ di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 2 Definizione 1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.

Art. 3

Condizioni per il recupero

1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio
del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, purche’ attigui o
comunque annessi ad unita’ immobiliari ubicate nel medesimo edificio,
qualora sussistono le seguenti condizioni:
a) l’edificio dove e’ ubicato il sottotetto deve essere stato
legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa
vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio
sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come
la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale
orizzontale, mediano tra il punto piu’ alto e quello piu’ basso
dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata
in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20
metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei
comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente
montani, e’ ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20
metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media e’ calcolata
come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo
della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve
essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando
l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima
non puo’ essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso
abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;
e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui
alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi
fissi e ne e’ consentito l’uso come spazio di servizio destinato a
guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non e’ prescritta;
f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di
gronda nonche’ delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine
di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media di cui al comma
1, lettere b) e c) e’ consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e
la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a
condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto
dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilita’
dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonche’ le
norme sismiche.
3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’ subordinato all’obbligo
di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura
prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un
minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa
abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova
unita’ immobiliare.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilita’, per mancata
disponibilita’ di spazi idonei, di assolvere all’obbligo di cui al
comma 3, e’ consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi
vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al
comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro
quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere
destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.
5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli
interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per
l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
di proprieta’ del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale pubblica (ATER).
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 14 della
legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale
pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unita’ immobiliari, e’, altresi’, subordinato
all’obbligo di destinare la nuova unita’ immobiliare alla locazione a
canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un
periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la
medesima unita’ immobiliare sia utilizzata come prima casa da un
parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non
alienarla per un periodo pari a cinque anni.

Art. 4 Classificazione dell’intervento ed oneri concessori 1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi e’ classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. 2. L’intervento di cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. 3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Art. 5 Modalita’ d’intervento 1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonche’ delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilita’. 2. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilita’ e di aeroilluminazione naturale dei locali, l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi puo’ essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilita’ dei locali sottostanti.

Art. 6 Sostenibilita’ energetica ambientale 1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico nonche’, in conformita’ agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.

Art. 7

Esclusioni e deroghe

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle
zone territoriali omogenee «A» di cui dall’art. 2 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di
densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione,
totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche’ di
determinate tipologie di edifici, anche in relazione a
caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato
dalla presente legge, e’ consentito anche in deroga agli strumenti
urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi
vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai
limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di
superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti
ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio
all’interno dell’area considerata.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0574&tmstp=1264493453585

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *