Giudice di Pace di San Cipriano Picentino (SA) del 2.1.2008 Viaggi, rimborsi, annullamento viaggi, consumerismo, impossibilità sopravvenuta (2010-01-19)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

S. Cipriano Picentino (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° SENT…..

N° CRON………………..

N° REP……

il Giudice di Pace avv. EMILIO LONGOBARDI

DATA DEPOSITO

IL FUNZIONARIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.297/06 del R.G.A.C. vertente

1. TRA

XXXYYY, rapp.to e difeso dall’ avv. p. Alfonso Mignone in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione e con lo stesso elett.te dom.to in Salerno alla via Premuda n.27

ATTORE

2. E

XXXYYY Linee Aeree Italiane S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Fabio Ferrazzoli con lo stesso elett.te dom.to in Salerno in Via Costanzelle Calende n.2 presso lo studio dell’avv. Mariella Veglia come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

ii. CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni

attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese;

convenuto:rigetto della domanda con vittoria di spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 5/7/2007 il sig. XXXYYY conveniva, avanti a questa Giustizia, la società XXXYYY in persona del suo legale rapp.te p.t. per ottenerne la condanna al rimborso della somma di ?814,88, quale somma versata al vettore aereo per l’acquisto dei biglietti per i voli AZ1286 V Napoli Milano e AZ792V Milano Shangai emessi in data 17/4/2007 non effettuati per impedimento del passeggero.

Deduceva,infatti, la parte attrice che aveva acquistato i predetti biglietti presso l’Agenzia Momenti Viaggi di Salerno per recarsi a Shangai per una fiera e che la partenza era prevista per il 22 aprile 2007 dall’aereoporto di Napoli.

Purtuttavia la partenza del passeggero non ebbe luogo in quanto lo stesso, la sera del 21 aprile fu colto da un improvviso malore allo stomaco che lo costrinse al ricovero presso l’Ospedale S. Maria della Speranza in Battipaglia (SA) ove il Rizzo venne ricoverato sino a tarda sera e gli venne prescritto un periodo di riposo assoluto per 3 giorni.

Aggiungeva, ancora , l’attore che essendo il giorno successivo festivo non ebbe la possibilità di contattare la compagnia aerea anche perché si era messo in contatto con il call center della compagnia inutilmente.

Chiedeva, pertanto, il rimborso della somma versata oltre rivalutazione ed interessi essendo rimasto privo di riscontro qualsiasi tentativo di bonario componimento.

A sostegno della propria domanda depositava la copia del biglietto aereo , la certificazione medica attestante l’impedimento e chiedeva l’ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte.

Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 16/10/2007, si costituiva la convenuta che contestava la domanda di controparte deducendo che il biglietto acquistato dall’attore era sottoposto a formula tariffaria Class Economy, non rimborsabile , ad accezione della tasse aeroportuali e che lo stesso aveva accettato tutte le clausole previste per tale titolo e, quindi, anche la non rimborsabilità del titolo di viaggio nel caso di mancata partenza non imputabile al vettore aereo.

Fallito il tentativo di conciliazione veniva ammessa la prova per testi richiesta dall’attore, questa espletata e precisate poi le conclusioni riportate in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all’udienza del 27/12/2007.

MOTIVI DELLA DECISONE

La causa civilistica del contratto di trasporto va individuata nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all’altro ( art. 1678 c.c.).

Per ciò che concerne invece, profili di responsabilità civile connessi al trasporto vi sono le disposizioni generali, di cui agli artt. 1681, comma 1, c.c., e quelle, speciali, per il trasporto aereo di cui agli artt.941 e segg. del codice della navigazione

In particolare l’art.945 del codice della navigazione, nel testo in vigore dal 21 ottobre 20005, disciplina le ipotesi di inadempimento del passeggero per cause a lui non imputabili prevedendo che : " se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile , il contratto è risolto ed il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. "

La medesima disposizione al 3° comma sancisce che : " al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento ed il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di avere sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto" .

In virtù di tali principi l’onere probatorio del viaggiatore si esaurisce nella dimostrazione che l’impedimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, mentre è il vettore che deve dimostrare di avere subito un danno dalla mancata comunicazione , se intende trattenere il prezzo del biglietto.

Tanto premesso la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Non è contestato il fatto storico né la legittimazione.

La parte attrice ha dimostrato il proprio impedimento attraverso il deposito della certificazione medica rilasciata dall’ospedale di Battipaglia .

Da tale documento , prodotto in copia ma non disconosciuto dalla convenuta, emerge che il Rizzo faceva ingresso in tale nasocomio alle ore 19.30 del 21/04/2007 riferendo iperpiressia con tosse e disponea ed gli veniva praticata una terapia farmacologica (bentelan 4 mgg).

In tale referto poi viene attestata la diagnosi di bronchite cronica. ed una prognosi di riposo per giorni 3 ed ulteriore terapie farmacologiche

E’ evidente che nelle descritte condizioni di salute il Rizzo non poteva affrontare il viaggio fino in Cina e, pertanto, la mancata partenza dello stesso è certamente imputabile allo stato patologico che lo ha colpito.

Dal suo canto ,invece, la convenuta compagnia aerea non ha provato di avere subito alcun danno in virtù del mancato viaggio da parte del Rizzo, nonostante lo stesso non abbia dimostrato di avere tempestivamente adempiuto alla comunicazione del proprio impedimento.

Ed invero la prova che l’attore ha inteso dare dato su tale punto, attraverso la deposizione del teste escusso De Santis Vincenzo, è stata assolutamente insoddisfacente , posto che il testimone è caduto in errore sia sull’orario di ingresso in ospedale che indica avvenuto di mattina, sia perché la sua deposizione è affetta da ulteriori imprecisioni tra cui l’ora in cui lo stesso riferisce che avvennero da parte del Rizzo i tentativi di contatto per disdire il volo prenotato che determina come prima di mezzoggiorno del giorno in cui lo avrebbe accompagnato in ospedale.

Certo non si ignora che le divergenze potrebbero essere determinate da un cattivo ricordo essendo passati diversi mesi dall’incidente e non essendovi elementi idonei ad ingenerare il fondato sospetto che il teste non abbia detto la verità, ma il dato oggettivo di detti contrasti è ostativo al raggiungimento alla completa attendibilità dello stesso .

Purtuttavia la mancanza di tempestiva comunicazione, come si è detto, non è ostativa al rimborso dell’intero prezzo del biglietto pagato non avendo la compagnia aerea dimostrato il danno eventualmente ricevuto che la norma collega alla mancata comunicazione.

La fattispecie in esame, pertanto, configura senz’altro quanto previsto dall’art. 945 del cod. della navigazione , che prevede la liberazione della parte, per la sopravvenuta impossibilita` della prestazione – fruizione del viaggio – con conseguente obbligo, da parte di chi abbia gia` incassato il prezzo della controprestazione di restituirlo secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Trattasi tra l’altro dell’applicazione del principio generale di cui agli articoli 1218-1956 c.c., per cui: «in tema di inadempimento dell’obbligazione del contratto, a norma degli articoli 1218 e 1256 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume, e, pertanto, al fine di vincere la presunzione di colpa, quest’ultimo deve fornire elementi di prova e di giudizi idonei a dimostrare, oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilita` della prestazione, l’assenza di colpa, ossia di avere fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione. Pertanto, ove ricorrano circostanze di segno positivo, idonee ad escludere, anche in relazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto, come elemento soggettivo qualificante della condotta dell’obbligato, l’inadempimento deve essere ritenuto incolpevole». (Cass. n. 12346/1991).

Né a derogare tali principi possono valere le argomentazioni sostenute dalla convenuta secondo cui la formula di acquisto in economy class e la dizione sul biglietto che dopo la partenza lo stesso non è più rimborsabile abbia costituito accettazione per l’utente di tutte le clausole previste per tale titolo e, quindi, anche la non rimborsabilità del biglietto in caso di partenza non imputabile al vettore aereo.

Tocca evidenziare, infatti, che a volere interpretare in tal senso la predetta dizione e,ciò nonostante non sia stata fornite una prova precisa in tal senso, bensì solo alcuni documenti tra l’altro in lingua inglese, ci troveremmo di fronte ad un pattuizione nulla trattandosi di una evidente clausola vessatoria che va disapplicata proprio perché in contrasto con i suddetti principi.

E’indubitabile,infatti, che nel caso de quo si versa nell’ambito di un contratto unilateralmente predisposto da un contraente forte in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, tale da escludere una sua formazione all’esito di trattative negoziali e traducendosi, quindi, il potere dell’altro contraente in una mera accettazione o meno di detto schema.

Nella fattispecie, pertanto, l’attore assume lo status di consumatore avendo sottoscritto un contratto predisposto unilateralmente dalla compagnia aerea. In altri termini, predisponendo una clausola contraria a norme imperative di legge, il contraente più forte ha violato i suoi obblighi di correttezza e buona fede. Tale obblighi discendono oltre che dalla legge del 30/4/98 n.281 (disciplina dei diritti dei consumatori e degli acquirenti) art.1, comma 2, punto e) che riconosce e garantisce ai consumatori utenti la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, dai principi che si rinvengono nel codice civile in tema di buona fede e correttezza contrattuale ed in particolare dagli artt.1175, 1375,1337, 1338.

Tale principio generale è evincibile anche dalle disposizioni di cui all’art.1370 cod.civ (interpretazione contro l’autore della clausola) e dall’art.1341 comma I (sull’inefficacia della clausola non conoscibile) nonché all’art.1469 quater c.c. (sull’intellegibilità della clausola).

Ne consegue la condanna della convenuta compagnia aerea in favore dell’attore alla restituzione del biglietto pagato dell’importo di ?814, 88 oltre interessi a far data dal 17/4/2007 data dell’esborso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con diritti ed onorari ridotti della metà in ragione della qualità di praticante avvocato del difensore di parte attrice

PQM

Il Giudice di Pace di S.Cipriano Picentino definitivamente pronunziando così provvede:

I) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la XXXYYY Linee Aeree Italiane S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di XXXYYY della somma di ?814, 88 oltre interessi a far data dal 17/472007.

III) Condanna la medesima convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida, in complessivi ?467,00 di cui ?30,00 per spese e ?317,00 per diritti di procuratore ed ?120,00 per onorario difensivo, oltre rimborso forfettario spese generali, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

IV) Esecutività come per legge.

Così deciso, in S. Cipriano Picentino 2 gennaio 2008

a. IL GIUDICE DI PACE

iii. Avv. Emilio Longobardi

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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