Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco – Presidente –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MALPICA Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO INTERNO UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TRAPANI, in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.N.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 305/03 del Giudice di pace di ALCAMO,
depositata il 14/05/03;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del
19/12/05 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
UCCELLA Fulvio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Inizio documento
Fatto
Con ricorso del 24 gennaio 2003 D.N.T. proponeva opposizione al verbale n. ATX0000029317 della polizia stradale di Trapani, elevato per eccesso di velocità.
Nella contumacia del Prefetto di Trapani, veniva escusso il teste R.F. e, con sentenza del 14 maggio 2003, il Giudice di Pace di Alcamo accoglieva l’opposizione sul presupposto che il segnale di limitazione di velocità era ruotato di 90^ e non era visibile, come confermato dal teste R., che aveva scattato le foto sul posto.
Ricorre il Ministero dell’interno, ufficio territoriale del governo, in persona del Prefetto di Trapani con un motivo, non ha svolto difese controparte.
Diritto
Il ricorrente lamenta violazione di legge, in particolare della L. n. 689 del 1981, art. 3 comma 2, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.
Il Giudice ha posto a fondamento della decisione la documentazione fotografica compiuta più di due mesi dopo, che non era rilevante. Il teste R., dichiaratosi autore delle foto, era amico del ricorrente.
I componenti della pattuglia, prima di posizionare l’apparecchiatura, verificano la segnaletica stradale.
La censura è infondata.
Il Giudice di pace ha dedotto che dalla documentazione fotografica e dalla testimonianza era emerso che sui luoghi esisteva effettivamente un segnale di limitazione della velocità a Km/h 100 ma lo stesso risultava, in entrambi i lati della carreggiata, ruotato di 90^ in modo da non essere visibile.
Ha aggiunto che l’opponente, non essendo stato nelle condizioni di vedere il segnale e considerata la tolleranza dovuta all’apparecchio, non aveva superato, viaggiando a Km/h 133, il limite previsto sulle autostrade in 130 Km/h.
Il ricorrente non conteste la situazione oggettiva della rotazione e della non visibilità del segnale ma rileva che la prova riguarderebbe una data successiva.
Osserva la Corte che trattasi di censura di fette che, non superando l’apprezzamento effettuato dal Giudice di merito, rende il ricorso non meritevole di accoglimento, tanto più che non può considerarsi decisiva la dedotta circostanza che, di solito, prima di posizionare l’apparecchiatura i componenti la pattuglia verificano la segnaletica, atteso che, di fatto, non è stato accertato in concreto.
La mancata costituzione di controparte esime dalla pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2006
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.