Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6211 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Con decreto del 5 novembre 2008, il Tribunale di Milano disponeva la misura della sorveglianza speciale p.s a carico di G.A. R. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro. Con lo stesso provvedimento, il Tribunale disponeva la confisca di determinati beni ritenuti allo stesso direttamente od indirettamente riconducibili e frutto o reimpiego di illecite attività, tra cui partecipazioni societarie in determinate società ed il saldo attivo di un conto corrente e poi di altro conto presso una banca svizzera.

Avverso la pronuncia anzidetto, il difensore del G. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo carenza di motivazione in punto di valutazione degli elementi prognostici utili ai fini della misura cautelare richiesta, rilevando che ingiustamente le censure erano state ritenute generiche. Il secondo motivo violazione di legge in punto di valutazione degli stessi elementi, considerato peraltro che sul conto svizzero erano pervenuti parte dei proventi della vendita di un complesso aziendale e che l’attività di money transfer era attività svolta in maniera lecita. – La censura è, in tutta evidenza, inammissibile.

E’ ius reception che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche ne casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965, alla stregua del richiamo operato dall’art. 3 ter comma 2 e art. 1, u.c.. Il vizio di motivazione non è deducibile salve le ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente, donde la configurabilità del vizio di violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo sancito dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, di provvedere con decreto motivato.

Ipotesi che non ricorre certamente nel caso di specie, giacchè il provvedimento impugnato non è privo di idonea struttura motivazionale, capace di esprimere compiutamente e congruamente le ragioni del ribadito giudizio di attuale pericolosità a carico del proposto, ritenuto appartenente a sodalizio dedito a narcotraffico con ramificazioni internazionali, con il compito di costituire e gestire strutture societarie a mezzo delle quali riciclare gli ingenti proventi dell’attività illecita, da trasferire poi all’estero; e di sussistenza delle condizioni di legittimità delle disposte misure patrimoniali, avuto riguardo alla rilevata sproporzione tra patrimonio reale e capacità reddituale e ad univoci elementi di giudizio a sostegno del convincimento che quei beni fossero frutto o reimpiego di attività illecite.

Sotto tale profilo le censure oggi proposte sono anche inammissibili per genericità, essendo meramente reiterative di doglianze già espresse in sede di merito, in un contesto espositivo privo di specifico rilievo critico alle argomentazioni in base alle quali il giudice di appello le aveva rigettato.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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