LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA – Presidente
Dott. MAURIZIO MASSERA – Rel. Consigliere
Dott. ANTONIO SEGRETO – Consigliere
Dott. ROBERTA VIVALDI – Consigliere
Dott. RAFFAELE FRASCA – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da […] contro […]
avverso la sentenza n.1211/2007 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE del 10/07/07, depositata il 12/09/2007 […]
La Corte
Letti gli atti depositati
osserva
È stata depositata la seguente relazione:
1- Con ricorso notificato il 14 gennaio 2008 […] di Napoli […] ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 14 novembre 2007, depositata in data 12 settembre 2007 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale, l’aveva condannata al pagamento in favore di […] e […] della complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni esistenziali determinati da immissioni moleste di fumo di sigarette.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
2- Ai ricorsi proposti contro la sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. 15 febbraio 2006, n.40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art.6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art.360, n.1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art.360, primo comma, n.5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3. – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiché la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art.366 – bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art.366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che, per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art.360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n.19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art.366 bis c.p.c., introdotto dall’art.6 del D. Lgs. N.40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e