Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7399 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 18 febbraio 2005 la commissione tributaria regionale di Perugia ha accolto l’appello di M.M. nei confronti dell’agenzia delle entrate, annullando la cartella emessa a seguito d’iscrizione a ruolo straordinario effettuata a titolo di IRPEF 1991 per la somma di L. 2.508.720.000.

Ha motivato la decisione ritenendo che l’appello del contribuente fosse tempestivo (perchè operava la sospensione dei termini processuali per "lite pendente" prevista dalla normativa sul condono fiscale) e fondato (perchè l’amministrazione non aveva provato il presupposto legittimante del concreto e fondato periculum in mora per la riscossione", necessario per l’iscrizione nel ruolo straordinario).

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato, a un solo motivo, l’agenzia delle entrate e il ministero dell’economia e delle finanze;

il contribuente si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va interamente disatteso.

A. Preliminarmente, va rilevata la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto rappresentato dall’avvocatura erariale, il ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento ministeriale in cassazione è dunque inammissibile; esso non incide concretamente sul presente giudizio e dunque le relative spese possono essere compensate tra le parti interessate.

B. Il ricorso dell’avvocatura dello stato va, dunque, esaminato solo riguardo all’agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente impugnante. L’avvocatura erariale, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

C. Sostiene, in proposito, che la sospensione legale dei termini processuali non poteva operare in relazione alla vertenza in esame, atteso che non si trattava di "lite fiscale pendente", secondo la definizione data dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto l’opposizione alle cartelle per iscrizione nei ruoli straordinari, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, non riguarda l’esercizio di poteri impositivi da parte del fisco ma la verifica del solo "periculum in mora per la riscossione". Ne deriva che la natura esclusivamente cautelare dell’iniziativa dell’ufficio farebbe escludere che il contenzioso che ne è scaturito costituisca "lite fiscale", in senso stretto, con la conseguenza dell’ordinaria applicazione dei termini per l’appello del contribuente, nella specie ampiamente spirati. Il motivo non è fondato.

D. Premesso che l’iscrizione a ruolo straordinario è stata operata, sulla supposizione di un fondato pericolo per la riscossione e per credito fiscale "sub iudice", essendo tuttora oggetto di ricorso per cassazione il relativo accertamento (causa n. 12004/06 fissata per l’odierna udienza), questa Corte ritiene di dover dare continuità all’orientamento di recente espresso in caso analogo e che prescinde dalla natura cautelare della misura adottata.

E. In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e può giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente a oggetto l’impugnazione della cartella esattoriale notificata seguito d’iscrizione a ruolo straordinario ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, perchè la pretesa erariale contenuta nella cartella esattoriale, pur fondata su un titolo ancora provvisorio, contiene una richiesta condizionata per legge all’esito del giudizio di merito sull’accertamento e la condonabilità della pretesa erariale, contenuta in quest’ultimo, riflette i suoi effetti anche sulla richiesta provvisoria contenuta nella cartella, perchè fondata sullo stesso presupposto sostanziale "sub iudice".

F. Tale conclusione trova riscontro nei principi espressi da questa Corte nelle sentenze 1604 del 2008 e 17828 del 2009, che – pur rese sulla similare iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2 – hanno anch’esse affermato che rientra tra le liti condonabili quella sulla richiesta provvisoria contenuta in cartella fondata su avviso "sub iudice".

G. Rigettato il ricorso dell’agenzia delle entrate, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo favore del controricorrente M.M..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ministeriale e compensa le relative spese. Rigetta il ricorso dell’agenzia delle entrate e la condanna alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, a favore del controricorrente, in Euro 12.000,00 per onorario, oltre a spese generali e oneri accessori secondo legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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