Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7396 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letti i ricorsi concernenti l’impugnazione di avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione a seguito di maggiori ricavi accertati a carico della società di persone Hotel Robert s.n.c.;

preso atto che il contribuente non si è costituito;

considerata preliminarmente l’opportunità di disporre la riunione al presente ricorso, del ricorso R.G. n. 30489/06, chiamato anch’esso per l’odierna udienza, trattandosi di una controversia rispetto alla quale si realizza una fattispecie di litisconsorzio necessario tra società e soci, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14815 del 2008;

rilevato che i ricorsi sono supportati da due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, con i quali si lamenta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non imputabile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5 il maggior reddito accertato all’intimato e non rilevanti gli accertamenti bancari compiuti;

considerato che nei confronti del contribuente questa Corte ha già deciso, con sentenza n. 13921 del 2009, analoga controversia per diversa annualità, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice in ragione della mancata attuazione del contraddittorio tra soci e società, secondo il già ricordato principio enunciato dalla Sezioni Unite;

ritenuto che la soluzione dei ricorsi in esame non possa essere diversa e che, pertanto, pronunciando sugli stessi, le sentenze impugnate debbano essere cassate con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì;

Ritenuto che in ragione della novità del principio enunciato debba disporsi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi R.G. nn. 30374/06 e 30489/06 e pronunciando sui medesimi, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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