T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 956 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 2 aprile 2010 e depositato il successivo giorno 13 gli enti ricorrenti hanno impugnato il decreto con il quale il dirigente della Regione Campania ha dichiarato inammissibile la loro domanda di partecipazione al bando "CAMPUS Per Progetti Di Ricerca Industriale E Sviluppo Sperimentale" di cui al decreto dirigenziale n. 327 dell’11.8.2009 in quanto la stessa è pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito dalla lex specialis.

Premettono i ricorrenti di aver presentato la domanda di partecipazione alla selezione inviandola nel termine previsto dall’art. 10 del bando, come successivamente modificato dal d.d. n. 411 del 9 novembre 2009. Quest’ultimo, infatti, ha prorogato la scadenza del termine fissandolo al giorno 30 novembre 2009, alle ore 14.00. Nella fattispecie la domanda di partecipazione dei ricorrenti è stata inviata con raccomandata A.R. del 30 novembre 2009 alle ore 12.40.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione della lex specialis (erronea interpretazione dell’art. 10 del bando come modificato dal d.d. n. 411 del 9.11.2009) e violazione di legge (art. 97 C. – principio della massima partecipazione) in quanto in base alle disposizioni del bando e della successiva modifica, per la tempestività della domanda va considerata la data di spedizione e non di ricezione della stessa e, comunque, in presenza di clausole ambigue o tra loro contrastanti deve prevalere il principio di massima partecipazione;

2) violazione di legge (art. 10 del bando) eccesso di potere per arbitrarietà e difetto assoluto di motivazione in quanto il termine indicato nel bando per la presentazione delle domande, in mancanza di espressa disposizione, non va considerato perentorio;

3) violazione dell’art. 97 C. in quanto nella fattispecie devono trovare applicazione i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 28 del 23.2.2004) in materia di notificazione degli atti giudiziari.

Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania che ha eccepito in rito l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del d.d. n. 411 del 9 novembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 991 del 7 maggio 2010 confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4100 del 2 settembre 2010.

Nell’imminenza dell’udienza del 13 gennaio 2011, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione, i ricorrenti hanno depositato una ulteriore memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Oggetto della presente controversia è la determinazione della Regione Campania di escludere i ricorrenti dalla selezione per l’assegnazione di contributi pubblici perché la domanda di partecipazione è pervenuta oltre il termine di scadenza fissato dall’art. 10 del bando di concorso. Secondo quest’ultimo, rubricato "scadenza per la presentazione dei progetti", "saranno ammessi alla valutazione i progetti che perverranno alla Regione Campania…, a mezzo di servizio postale, con raccomandata A.R., o anche con consegna a mano purchè l’affrancatura sia stata preventivamente annullata dall’ufficio postale, dal 15.9.2009 al 15.11.2009". Successivamente con d.d. n. 411 del 9 novembre 2009 la Regione ha ritenuto "di dover prorogare il termine finale per la presentazione dei progetti al bando Campus di 15 gg." e di fissarlo pertanto "al giorno 30.11.2009 ore 14.00, come ultima data utile per far pervenire i progetti alla Regione Campania nei modi di cui all’art. 10 del bando".

La Regione ha considerato tardivamente presentata la domanda riferendo il termine di scadenza previsto dall’art. 10 del bando al momento della ricezione del plico da parte dell’amministrazione e non della spedizione da parte dei partecipanti alla selezione.

Preliminarmente, deve essere confutata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa regionale per la tardiva impugnazione in parte qua del bando e della successiva modifica a opera del d.d. n. 411/2009. Secondo la tesi dell’amministrazione resistente i ricorrenti avrebbero dovuto immediatamente impugnare le disposizioni della lex specialis disciplinanti i termini di presentazione delle domande.

La tesi non merita accoglimento.

La lesione degli interessi dei ricorrenti si è, infatti, concretizzata solo con la decisione relativa alla inammissibilità della domanda e non è discesa direttamente dalla clausola del bando bensì da una sua particolare interpretazione e applicazione. E’ ius receptum in materia concorsuale che "l’onere di immediata impugnazione sussiste solo quando il bando, prevedendo requisiti di partecipazione tali da precludere ex ante l’ammissione al concorso, arrechi un’immediata lesione. Solo in questi casi, la mancata impugnazione di detta previsione di bando, limitativa della partecipazione, rende inammissibile il gravame proposto avverso la successiva delibera di esclusione dei ricorrenti dal concorso, in applicazione della clausola che regolava la partecipazione. Viceversa, in presenza di una clausola del bando di gara di ambigua formulazione, non è necessaria l’immediata impugnazione della clausola stessa, dal momento che la lesività della posizione di contraente si configura solamente al momento della sua esclusione" (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 06 novembre 2007, n. 10695).

Nel merito il ricorso è fondato in relazione al primo motivo con il quale viene dedotto che nella ambiguità della disciplina concorsuale deve essere considerata, al fine di valutare la tempestività della domanda, la data di spedizione e non di ricezione della stessa.

Nella fattispecie, le disposizioni dettate dalla lex specialis si presentano nel loro contenuto letterale oggettivamente ambigue. L’art. 10 stabilisce "che saranno ammessi alla valutazione i progetti che perverrano alla Regione a mezzo di servizio postale con raccomandata AR o anche con consegna a mano, purchè l’affrancatura si stata preventivamente annullata dall’ufficio postale dal 15.9 al 15.11".

Le incertezze sorgono in quanto la disposizione, nella prima parte, fa riferimento al momento in cui le domande "perverranno alla Regione"(ponendo, dunque, l’accento sulla data di ricezione delle stesse all’amministrazione), mentre, nella seconda parte, reca l’inciso "purché l’affrancatura sia stata annullata dall’ufficio postale dal 15.9 al 15.11". Quest’ultima dizione rimanda invero, nel caso di spedizione a mezzo posta, alle operazioni compiute dall’ufficio postale inducendo a pensare più al momento in cui la domanda è spedita o comunque, non ancora pervenuta alla Regione. A meno di non immaginare che l’espressione "annullamento dell’affrancatura" si riferisse a una terza modalità di spedizione della domanda (oltre alla raccomandata A.R. e alla consegna a mano), ossia attraverso la posta ordinaria con apposizione di semplice francobollo. In questo caso sarebbe a dir poco irragionevole pensare che dovendo individuare una data certa per valutare la tempestività della domanda, il bando abbia considerato il momento della ricezione, per chi si è avvalso del mezzo della raccomandata con ricevuta di ritorno e, quello dell’annullamento dell’affrancatura per coloro che hanno prescelto la posta ordinaria. Quest’ultima interpretazione per la verità non è nemmeno considerata dalla Regione che nelle proprie difese si limita a sostenere che ai sensi del bando valeva unicamente "il momento effettivo della consegna del progetto" all’amministrazione (se a mani) ovvero della ricezione (se spedito a mezzo posta).

Tale conclusione non è, per i motivi sopra ricordati, pacifica. Né getta maggiore luce sulla questione la determina dirigenziale n. 411/2009 che nel prorogare la scadenza del termine di 15 gg. rinvia comunque a quanto disposto dall’art. 10 del bando.

Nella oggettiva incertezza e contraddittorietà della lex specialis sull’indicazione del termine finale per la presentazione delle domande va, dunque, privilegiata, in ossequio al canone del favor partecipationis (cfr. primo motivo), l’interpretazione che consente la più ampia partecipazione alla selezione. In altre parole, laddove l’amministrazione voglia fissare la scadenza del termine di presentazione delle domande al momento della ricezione delle stesse, lo deve fare in modo chiaro e inequivoco. Altrimenti, in analogia a quanto affermato dalla Corte Costituzionale in materia di notifiche degli atti giudiziari anche a mezzo posta, per facilitare la partecipazione alle gare e ai concorsi pubblici e non addebitare al concorrente eventuali disguidi del servizio postale, il termine deve considerarsi rispettato per il mittente con riferimento alla data di spedizione.

In conclusione il ricorso va accolto restando assorbite le altre censure dedotte.

2. Le spese segono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 01930/2010) lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Campania a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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