Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6193 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del 17 settembre 2007, con la quale il Tribunale di Enna aveva dichiarato B.G. e S.L. colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 1, seconda parte, ove richiamava l’art. 577 c.p., n. 4, con riferimento all’art. 61 c.p., n. 1 e comma 1, seconda parte ultimo periodo con riferimento al comma 2, n. 2 dello stesso articolo, per avere, in concorso con altri, cagionato a C. C. lesioni personali consistite nella frattura dell’ottava, nona e decisa costa …., guarite in gg. 30, colpendolo ripetutamente con un tondino in ferro e con calci, schiaffi e pugni; con le aggravanti di avere commesso il fatto per motivi futili, e cioè per impedire al C. di accedere al proprio fondo passando attraverso quello del M., essendo questa l’unica via di accesso, e con uso di arma impropria; e, per l’effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li aveva condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre consequenziali statuizioni. Lì aveva altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati ha proposto distinti ricorsi per Cassazione, ciascuno affidato ai motivi alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso in favore del B. deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 582 e 585 c.p. nonchè mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 393 c.p., comma 3, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 592 c.p., art. 546 c.p., lett. e) in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla valutazione delle risultanze di causa, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa.

Il terzo motivo eccepisce violazione ed erronea applicazione dell’aggravante dei futili motivi, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

Il quarto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 157 c.p., e art. 159 c.p., n. 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b). Si duole, in proposito, che non sia stata dichiarata l’estinzione del reato per maturata prescrizione posto che i periodi di sospensione (dal 17.1.2005 al 3.10.2002 e dal 24.4.2006 al 20.11.2006, entrambi per impedimento del difensore), erano stati computati per intero e non già nei limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 159 c.p..

Il quinto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 185 c.p. ed art. 539 c.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), sul rilievo dell’omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo all’entità della provvisionale immotivatamente concessa dal primo giudice.

Il ricorso in favore del S. prospetta identici motivi di ricorso.

2. – Nella griglia della censure dedotte in favore del B. rilevanza certamente pregiudiziale assume la doglianza che sostanzia la quarta doglianza. Il rilievo della prescrizione, ancorchè erroneamente formulato in riferimento alla mancata declaratoria da parte del giudice di appello, è certamente fondato, essendo medio tempore maturato il termine prescrizionale. Ed infatti, pur tenendo conto dei periodi di sospensione nella massima estensione (dal 24/6 al 25.11.2993; dal 25.11.2003 al 19.4.2004; dal 17.1.2005 al 3.10.2005; dal 26.4.2006 al 20.11.2006; dall’11.6.2007 al 18.6.2007;

dal 7.7.2009 al 20.10.2009), per complessivi anni due, mesi 5 e giorni 8, il termine anzidetto – a far tempo dalla data di commissione del reato, ossia dal 7.11.2000 – è maturato il 15.10.2010. Pertanto, in mancanza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito, non essendo evidente la loro sussistenza a mente dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità – occorre prenderne atto e far luogo alla declaratoria di estinzione del reato in questione.

La relativa pronuncia è consentita, per vero, dal giudizio di infondatezza delle doglianze di parte e, dunque, da ipotetico epilogo decisionale diverso dall’inammissibilità, che avrebbe avuto, invece, effetto preclusivo secondo i dettami della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte 22.11.2000, n. 32, De Luca, rv. 217266.

Nondimeno, occorre esaminare, specificamente, le anzidette ragioni di censura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 578 c.p.p..

Orbene, la prima ragione di censura, che si duole del riconoscimento nella fattispecie del reato di lesioni personali aggravate e della mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 393 c.p., comma 3, è priva di fondamento.

Ed invero, il fatto ascritto agli imputati integrava pacificamente il reato ascritto, posto che la condotta lesiva è stata posta in essere anche con uso di tondino di ferro, dunque con arma impropria, in quanto strumento pacificamente utilizzabile per l’offesa alla persona. Improponibile era ogni altra qualificazione giuridica, anche tenuto conto del fatto che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’aggressione è stata solo occasionata dal passaggio e non era, comunque, intesa ad impedire l’esercizio della relativa servitù prediale, asseritamente illegittimo, a parte il rilievo che, ad ogni modo, il diritto di proprietà, che sarebbe stato tutelato, non risulta facesse capo agli odierni imputati.

Infondata è anche la seconda censura, posto che la valutazione delle risultanze di causa appare ineccepibile, così come insindacabile, in quanto congruamente motivata, è l’individuazione di una piattaforma probatoria idonea al ribadito giudizio di colpevolezza, tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa ritenute, motivatamente, attendibili anche alla luce del riscontro offerto dalla consulenza medicolegale disposta dal PM. Giuridicamente corretta, e congruamente motivata, è l’applicazione dell’aggravante dei futili motivi, avuto riguardo alle peculiari modalità della fattispecie ed all’evidente sproporzione tra entità del fatto ed impulso, peraltro meramente punitivo, che aveva determinato l’azione violenta in danno della persona offesa.

Destituito di fondamento è anche il quinto motivo, relativo alla mancata risposta alla censura concernente l’entità della provvisionale concessa in primo grado. Ed infatti, anche se manca una motivazione espressa sul punto, le ragioni per le quali la doglianza di parte era stata disattesa emergono per implicito – ma non per questo meno chiaramente – dall’intero compendio motivazionale, specie nella parte in cui è sottolineata la gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa (frattura dell’ottava, nona e decima costa dell’emilato sinistro, guarite in giorni trenta, come da rubrica), a seguito della selvaggia aggressione subita, e del consequenziale danno patito, rispetto al quale, evidentemente, l’entità della provvisionale riconosciuta dal primo giudice è stata ritenuta affatto congrua.

Come si è già notato in premessa, le censure proposte in favore del S. sono del tutto identiche.

3 – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il reato ascritto agli imputati è estinto per intervenuta prescrizione. I ricorsi devono essere, però, rigettati agli effetti delle statuizioni civili, con le consequenziali statuizioni espresse m dispositivo anche in ordine alla condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di parte civile, che si reputa congruo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in sondo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.000.00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *