Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-11-2010) 18-02-2011, n. 6190

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.B. era chiamata a rispondere, innanzi al Giudice di pace di Valenza, del reato di lesioni personali, ai sensi dell’art. 582 c.p., comma 2, perchè, all’interno del negozio Confezioni Gloria di (OMISSIS), aggredendo W.I. alle spalle, sbattendola contro il vetro della porta, colpendola con diversi calci e pugni e tirandole i capelli, cagionava alla predetta lesioni personali consistenti in "distorsione rachide cervicale, trauma cranico minor" da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 8.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace, pronunciando ai sensi dell’art. 531 c.p.p. e D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere il reato a lesi ascritto estinto, in quanto la stessa aveva riparato il danno cagionato alla persona offesa, eliminando così le conseguenze dannose del reato. Reputava congrua, allo scopo, la somma tempestivamente offerta dall’imputata nella misura di Euro 1.500,00, tenuto conto della modestia delle lesioni riportate dalla persona offesa, costituitasi parte civile.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore della stessa parte civile ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente eccepisce inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b). Si duole, al riguardo, che il giudicante abbia ritenuto idoneo il deposito in udienza di un assegno circolare dell’importo di Euro 1.500 a fronte di una richiesta risarcitoria di Euro 10.000,00. Lamenta l’illegittimità della decisione assunta senza previa valutazione positiva di congruità dell’intervenuto risarcimento a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, tenuto conto che il danno subito era ben più grave di quanto risultasse in concreto. Insomma, il giudicante avrebbe dovuto valutare l’effettiva idoneità della condotta risarcitoria alla reintegrazione del danno cagionato alla persona offesa, anche in rapporto alla reale finalità pacificatoria. Lamenta, inoltre, la mancata liquidazione delle spese di parte civile. Ulteriore motivo di censura era l’inosservanza del termine previsto dal menzionato 35 per il risarcimento del danno, che avrebbe dovuto aver luogo prima dell’udienza di comparizione. Nel caso di specie, all’udienza di comparizione il giudice di pace aveva esperito il tentativo di conciliazione, rinviando ad udienza successiva per la prosecuzione della conciliazione. Non risultava che l’imputata avesse chiesto, ed il giudice disposto, la sospensione di cui al comma 3 del menzionato articolo, perchè si adempisse all’obbligo risarcitorio. Donde l’illegittimità del risarcimento avvenuto alla seconda udienza di comparizione.

Il secondo motivo denuncia mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta idoneità del risarcimento, posto che, a giustificazione del relativo convincimento, erano state addotte mere formule di stile, senza tener conto della motivata opposizione della parte civile.

2. – La prima censura, relativa all’omessa valutazione di idoneità della condotta risarcitoria a riparare il danno cagionato alla persona offesa, anche in rapporto alla reale finalità pacificatoria, è priva di fondamento.

Ed infatti, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che il giudice di pace può ritenere, anche implicitamente, che l’offerta riparatoria, ai sensi del D.Lgs n. 274 del 2000, art. 35, sia di per sè idonea anche a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, quando la natura dello stesso reato non richieda ulteriori apprezzamenti (cfr. Cass. sez. 4, 16.12.2009, rv. 245998).

Nel caso di specie, il giudicante ha fatto espresso e pertinente riferimento, in funzione della richiesta valutazione, alla modesta entità del fatto-reato in questione, tenuto conto della lieve consistenza delle lesioni subite (con prognosi di un giorno nel certificato rilasciato dal pronto soccorso del nosocomio di (OMISSIS)).

Anche la seconda censura, relativa alla tempestività dell’offerta riparatoria, è priva di fondamento.

Secondo incontestata interpretazione di questa Corte regolatrice, che l’ha ritenuta costituzionalmente orientata in quanto conforme ai principi dettati in materia dal Giudice delle leggi in merito alla fisiologica destinazione dell’udienza di comparizione a sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative (cfr. ord. n. 231 del 2003 e 333 del 2005), l’inosservanza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1, non determina alcuna nullità o decadenza, in quanto tali sanzioni processuali non sono espressamente previste dall’art. 173 c.p.p., nè potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce tale (cfr. Cass. 6.6.2008, n. 27392, rv. 241173). Nel caso di specie, avviato all’udienza di comparizione il tentativo di conciliazione, il giudicante, su concorde richiesta delle parti, aveva rinviato ad un’udienza successiva per la prosecuzione della conciliazione e, nell’ambito di tale fase di verifica dell’esperibilità di istanze di componimento, era stata formalizzata l’offerta riparatoria, poi ritenuta idonea.

E’, invece, fondato l’ulteriore profilo di doglianza relativo alla mancata liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, alla quale il giudicante avrebbe dovuto far luogo pur in seno alla declaratoria di estinzione del reato.

L’omissione comporta annullamento in parte qua della sentenza impugnata nei termini di cui in dispositivo, con rinvio al competente giudice di merito perchè provveda alla liquidazione delle spese anzidetto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile, con rinvio al Giudice di pace di Valenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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