T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-02-2011, n. 152 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto: a) la circostanza che i ricorrenti rivendichino la proprietà del suolo (che forma oggetto di un giudizio innanzi alla competente autorità giudiziaria) è estranea alla controversia all’esame che verte su una questione essenzialmente edilizia; b) l’applicazione della sanzione di cui all’atto impugnato costituisce un’automatica conseguenza dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione in esso menzionata (che non risulta essere stata impugnata); c) il ricorso non reca alcuna specifica contestazione in ordine a presupposti e contenuto dell’atto impugnato;
P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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