T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-02-2011, n. 1420 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile immediata decisione della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’impugnato provvedimento, il quale sanziona ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 16 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 le seguenti opere di ristrutturazione edilizia, perché realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo:

– su un immobile oggetto di concessione in sanatoria n. 86890 del 27 gennaio 1998 è stato realizzato ampliamento in muratura per circa metri quadrati 15,50 e d’altezza variabile. Ultimato ed adibito a vano camera da letto e posto in collegamento tramite varco porta con l’abitazione preesistente. All’interno del manufatto venivano demolite e ricostruite tramezzature per una diversa distribuzione degli spazi interni;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta violazione dell’articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché le opere non erano in corso di esecuzione va respinta perché la sanzione edilizia di cui all’articolo 33 del citato D.P.R. n. 380/2001 non richiede come presupposto che le opere da sanzionare siano in corso di esecuzione;

– la censura la quale lamenta che le opere non sono soggette a vincolo di inedificabilità va respinta perché l’assenza di vincoli non esime, per la realizzazione di opere quali quelle realizzate, dalla previa acquisizione di un titolo edificatorio;

– parimenti, la censura la quale rileva che le opere possono essere sanate va respinta perché la sanabilità delle opere non esime dalla previa acquisizione di un titolo edificatorio;

– parimenti, le censure le quali rilevano che l’abuso è stato commesso in zona di espansione residenziale e mantiene le distanze di legge dalla strada e che l’opera realizzata rientrerebbe nell’ampliamento di cubatura consentito dal nuovo Piano casa vanno respinte perché anche queste invocate circostanze non esimevano dalla realizzazione delle opere previa acquisizione del titolo edificatorio;

– le censure le quali rilevano difetto di motivazione circa il contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici e circa il danno che il provvedimento potrebbe arrecare ai ricorrenti vanno respinte perché l’impugnata la sanzione edilizia è un atto dovuto, cui l’Amministrazione era tenuta a prescindere da valutazioni e/o considerazioni circa il contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici e circa il danno che il provvedimento potesse arrecare ai soggetti sanzionati;

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 500,00 (cinqueecento/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 500 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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