Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 44/24/06, depositata il 23.5.06, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 66/04/2004, proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di A.D..

2. La Commissione Regionale, invero, muovendo dal rilievo che la notifica del ricorso non era stata effettuata nè al contribuente personalmente, nè al difensore domiciliatario nel procedimento di appello conclusosi con la decisione impugnata per revocazione, dichiarava inammissibile l’impugnazione per omessa notifica dell’atto introduttivo.

3. Per la cassazione della sentenza n. 44/24/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale – rispetto all’esame dei motivi di ricorso – deve rilevarsi che l’atto introduttivo del presente giudizio si palesa in contrasto con il cd. principio di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte anche in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – temporalmente applicabile alla fattispecie – con il quale è stato introdotto un nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, comma 1. 1.1. A tal riguardo, va osservato, infatti, che a tenore della disposizione novellata il ricorso – oltre alle altre indicazioni specificate dalla norma – deve contenere, a pena di inammissibilità, "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

Orbene, il requisito della specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, richiesta dall’art. 366 c.p.c., nuovo comma 1, n. 6 non può ritenersi certamente soddisfatto dalla generica indicazione, ad opera della stessa parte che intenda avvalersene, di tali atti nella narrativa o nella formulazione dei motivi di ricorso.

Ed invero, il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e della posizione in esso assunta dalle parti.

E tanto – in verità – si desume, in modo inequivocabile, dal combinato disposto dei nn. 3 e 6 del comma 1, che impongono, rispettivamente, la sommaria esposizione dei fatti della causa, nonchè la specifica indicazione degli atti e dei documenti dei quali il ricorrente intende avvalersi) (cfr., tra le tante, Cass. 7460/09, 15952/07, 7392/04).

1.2. Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, prevista dal novellate art. 366 c.p.c., n. 6, comma 1 va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso – come imposto dalle menzionate disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 – e senza attingere ad altri atti – il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

1.3. Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata decisione per avere ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, poichè non notificato nè al contribuente in mani proprie, nè al difensore domiciliatario nel procedimento di appello conclusosi con la sentenza della quale è stata richiesta la revocazione. L’atto introduttivo in parola sarebbe stato, per vero, notificato – stando a quanto allega l’amministrazione ricorrente – nel domicilio reale dell’ A., e nelle mani della madre convivente.

E, tuttavia, siffatta allegazione di parte non risulta in alcun modo supportata dalla trascrizione della relata di notifica del ricorso per revocazione, indispensabile per le ragioni suesposte – ai fini del rispetto del principio di autosufficienza.

Per il che, questa Corte non può procedere al riscontro – sulla base del solo ricorso – delle modalità di esecuzione della notifica in parola, ai fini di stabilire se la stessa, per le modalità con le quali è stata, in concreto, eseguita sia da ritenersi affetta da nullità, e perciò sanabile mediante rinnovazione, ovvero sia del tutto inesistente, come ha ritenuto la Commissione Tributaria Regionale nell’impugnata sentenza. D’altro canto, va rilevato che neppure la sentenza oggetto di ricorso per cassazione contiene indicazione alcuna in ordine al luogo in cui è stata effettivamente eseguita la notifica del ricorso per revocazione, limitandosi la decisione ad affermare che la stessa non è stata effettuata nè al contribuente, nè al difensore costituito.

2. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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