Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7373 Contenzioso tributario Procedimento avanti le Commissioni tributarie Ricorsi avanti le Commissioni tributarie in genere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 88/24/05, depositata il 13.12.05, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con la quale – in accoglimento del ricorso proposto da G.M., quale genitore esercente la potestà sulla minore A.R. – era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del defunto A.G., marito della ricorrente.

2. Il giudice di appello rilevava, invero, che il deposito nella segreteria della Commissione di copia del ricorso spedito per posta alla controparte, non era stato accompagnato dalla fotocopia della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. 3. Per la cassazione della sentenza n. 88/24/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva al 1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, rileva la Corte che, con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Ad avviso dell’Ufficio finanziario, invero, l’omessa allegazione al ricorso in appello, spedito per posta alla controparte, della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla ritualità della costituzione in giudizio dell’amministrazione appellante. Detta ricevuta di spedizione sarebbe stata, difatti, surrogata – nel caso concreto – dall’attestazione di conformità tra originale e copia spedita, da parte del direttore dell’Ufficio appellante, con l’indicazione del numero e della data della raccomandata, corrispondenti a quelli risultanti dall’avviso di ricevimento della raccomandata stessa. Sicchè, a parere dell’amministrazione ricorrente, sussisterebbe agli atti la prova, non soltanto dell’effettiva spedizione del ricorso in appello per raccomandata alla controparte, ma anche dell’identità tra la raccomandata spedita e quella ricevuta.

2.1. Il motivo è infondato e va disatteso.

Va osservato, invero, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 – richiamato, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 – richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. E la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata – al pari dell’omesso deposito della copia del ricorso – con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (conf. Cass. 24162/06, 1025/08).

2.2. La ratio di siffatta previsione è da ravvisare, ad avviso della Corte, nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale "i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto" (Cass. 20262/04, 14246/07). Sicchè non giova al ricorrente dedurre, nella specie, la sussistenza della prova della conformità della raccomandata spedita a quella ricevuta, atteso che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione viene ad incidere sul riscontro della stessa tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, dalla quale la legge fa scaturire l’inammissibilità del proposto gravame.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile, mentre va rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *