Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7369 atti e contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Toscana, che accoglieva l’appello della società Overland srl., I. C. B.F. ed B.A. avverso quella di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di liquidazione circa la maggiore imposta di registro ed accessori in ordine alla cessione di terreno oggetto di lottizzazione con relativa convenzione stipulata dopo il rogito. A sostegno del gravame essa adduce un unico motivo, mentre i contribuenti resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato con due motivi, illustrato con due memorie.
Motivi della decisione

In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza.

Ricorso principale.

La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33 e L. n. 1150 del 2042, art. 28 giacche la CTR non considerava che allorquando l’area edificabile era stata ceduta alla società nel 2001 la convenzione col Comune inerente alla lottizzazione non era stata stipulata, essendo ciò avvenuto nel mese di luglio del 2003, e quindi il beneficio della imposta a termine fisso non poteva essere riconosciuto.

La censura è infondata. Il giudice di appello osservava che la convenzione era intervenuta nel mese di luglio 2003, e che quindi il presupposto per l’agevolazione si era comunque verificato, non importa se; dopo la cessione dell’area, e che solo successivamente il legislatore negava il beneficio con la L. n. 350 del 2003, che però non era di stretta interpretazione, sicchè anche la circolare ministeriale n. 12 del 2003 non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame. L’assunto è esatto. Infatti uno dei presupposti previsti per l’agevolazione "de qua" a seguito della novella di cui alla legge suindicata era costituito proprio dalla preventiva stipula della convenzione in questione, e che prima non era necessario, bastando all’epoca solo che l’area fosse inserita nel piano particolareggiato o attuativo preventivamente approvato, prima che i B. e Overland avessero stipulato la vendita. D’altronde la ed. norma di chiusura introdotta con la novella del 2003 non avrebbe avuto alcun senso se il regime agevolativo di che trattasi non ci fosse stato in epoca precedente, dal momento che la disciplina introdotta con la stessa non è considerata con efficacia retroattiva, nè avente carattere d’interpretazione. Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ricorso incidentale condizionato.

Esso rimane assorbito dal ricorso principale dal momento che è di carattere condizionato.

Quindi in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche sopraindicate relative al motivo di ricorso principale, le doglianze della ricorrente agenzia non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, con il conseguente rigetto del medesimo, e la declaratoria di assorbimento di quello incidentale condizionato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, rigetta il principale; dichiara assorbito l’incidentale condizionato, e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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