T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-02-2011, n. 1402 università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, i quali hanno svolto, presso l’Università resistente, la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia basata sulla proposizione di ottanta quesiti ai concorrenti, riferiscono, per quanto concerne la rispettiva loro posizione, che:

a) M.A., a seguito dell’espletamento del test selettivo otteneva un punteggio pari a 42,25 punti collocandosi nella graduatoria in posizione n. 122;

b) S.A., a seguito dell’espletamento del test selettivo otteneva un punteggio pari a 41,25 punti collocandosi in graduatoria nella posizione n. 135.

c)S.D.P. a seguito dell’espletamento del test selettivo otteneva un punteggio pari a 41,00 punti collocandosi in graduatoria nella posizione n. 150.

Rappresentano entrambi, in relazione ai quesiti n. 71 e 79 che se non vi fosse stato l’annullamento di almeno uno dei due quesiti si sarebbero collocati in posizione utile per l’accesso al corso di laurea avendo risposto correttamente al quesito n. 71.

Rappresentano anche che, oltre ai quesiti annullati n. 71 e n. 79, altri quesiti sono da ritenersi errati mentre altri sono stati mal formulati per ambiguità delle domande o per risposte inesatte.

Deducono i seguenti motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999. Errata interpretazione della stessa legge e violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto comunitario di proporzionalità ed adeguatezza nonché degli artt. 43 e 45 del Trattato CE e delle direttive 2005/36/CE per la inidoneità degli attuali test di ammissione per l’a.a. 20072008 a costituire prova valida per accertare la "cultura generale" e la "predisposizione" per le discipline oggetto del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, avvalorata anche dalla errata formulazione delle domande e/o delle risposte (possibili) proposte per l’anno accademico predetto.

Tanto, anche con riferimento a direttive comunitarie dettate per assicurare analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e reciproco riconoscimento di standard di formazione minimi necessari per l’esercizio delle attività professionali corrispondenti.

Ritengono che lo strumento (test a risposta multipla) individuato dal legislatore italiano (cui non incombeva alcun obbligo in tale senso) si è dimostrato inidoneo al contemperamento delle esigenze organizzative e di capienza dei singoli atenei con quelle intese a garantire l’accesso ai corsi di laurea ai capaci e meritevoli.

In riferimento alla attuale disciplina delle prove di ammissione al primo anno involgente la interpretazione degli articoli del Trattato e dei principi sopra richiamati con cui devesi evitare il contrasto, viene formulata richiesta di esame da parte della Corte di Giustizia con rimessione alla stessa Corte della questione.

II) Violazione degli artt. 34 e 97 Cost. e della normativa costituzionale ed europea ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione della l. 264 del 1999. Violazione dello stesso D.M. 17 maggio 2007. Irrazionalità ed inadeguatezza e violazione del principio di par condicio tra i candidati. Violazione ed errata applicazione del bando di concorso e del giusto procedimento. Difetto di motivazione. Violazione ed errata applicazione della l. 264 del 1999. Iniquità. Eccesso di potere per illogicità.. Violazione di legge per alterazione della gerarchia delle fonti di produzione del diritto ed esorbitanza dalla delega normativa e per lesione del principio di autonomia universitaria. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Inopportunità. Falsa rappresentazione. Irrazionalità manifesta. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e carenza di motivazione. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell’attività della P.A.. Violazione del principio dell’affidamento e della buona fede. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti Violazione e vizi del procedimento. Contraddittorietà e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa.

Richiamano, per una corretta interpretazione (sotto il profilo della sua costituzionalità) della l. 264 del 1999 e della normativa in materia, i principi dell’autonomia universitaria di cui alla legge 168/89 ed in particolare anche dell’autonomia finanziaria ed evidenziano che ove ad ogni singolo ateneo non fosse garantita la saturazione di tutti i posti disponibili si porrebbe la questione della legittimità della limitazione degli accessi alla università e del suo contrasto con i principi del diritto all’accesso agli studi per tutti (art. 33 e art. 34 Cost.) e della funzione sociale del diritto allo studio ( art. 3 Cost.).

Rilevano che la istruttoria che ha condotto alla determinazione numerica del contingente disponibile risulta confliggente anche con la documentazione in atti delle associazioni dei medici di famiglia e senza alcuna motivazione al riguardo.

Viene al riguardo rilevata la progressiva riduzione dei posti disponibili per la facoltà di Medicina e la progressiva estensione dell’accesso programmato.

Vengono rilevate, anche sulla base degli errori verificatesi in sede di selezione, le attuali carenze della metodologia dei quiz che, in violazione della legge n. 264 del 1999, è stata adottata con la predisposizione di quesiti eccessivamente selettivi e inconferenti con le finalità da raggiungere.

Inoltre, per la ipotesi in cui vogliasi ritenere legittimo l’attuale sistema della ammissione programmata, viene chiesta la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale stante il contrasto della relativa normativa con gli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost..

III) Illegittimità dei quesiti formulati da una apposita commissione di esperti incaricata dal MIUR ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della illogicità ed incoerenza, e per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione in quanto:

a) alcune domande dei quiz predisposti dal MIUR non avevano nemmeno una risposta corretta, ovvero contemplavano più di una risposta "possibile" mentre ai partecipanti era richiesto di curare una sola risposta esatta;

b) con riferimento alla domanda n. 71, la presenza di più risposte corrette non avrebbe, comunque, dovuto impedire l’attribuzione del punto a tutti coloro che avessero scelto una delle risposte giuste, e segnatamente ai ricorrenti;

c) in violazione di normativa ministeriale che statuisce una suddivisione dei quesiti in diverse aree a seconda della tipologia del percorso universitario che il candidato intende seguire, sono stati annullati due quesiti (71 e 79) rientranti entrambi nella stessa area di fisica e matematica con alterazione dell’equilibrio delle prove concorsuali (art. 3 comma 3 D.M. 17/5/2007).

Idem, in relazione a preminenza, nell’area di logica e cultura generale, di domande di cultura generale (26) rispetto a solo 7 di logica, ovvero nell’area riservata a "biologia", in cui è presente il quesito n. 38 non perfettamente attinente con tale area.

d) in violazione del D.M. 17/5/2007 che prevede che la prova sia svolta su 80 quesiti da effettuare in due ore, ovvero per una media di un minuto e mezzo a quesito, in considerazione del tempo impiegato dal singolo studente per la risoluzione dei quesiti errati.

IV) Illegittimità dell’annullamento dei quesiti in fase successiva all’attribuzione del punteggio ai candidati, i cui elaborati sono stati corretti senza l’attribuzione di alcun punteggio a coloro che avessero risposto alle due domande nn. 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 3, comma 2 del D.M. 17 maggio 2007; motivazione generica e insufficiente, con particolare riferimento alla nota al quesito n. 71. Violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. per essere stato effettuato l’annullamento delle domande n. 71 e n. 79 in momento successivo alla correzione dei test e dopo l’attribuzione del punteggio per i quiz compilati dai candidati.

Viene anche rilevato, quanto alle note pubblicate dal MIUR contenenti le motivazioni dell’annullamento dei quesiti n. 71 e 79, che esse non appaiono sufficienti a chiarire il percorso logico seguito dall’Amministrazione soprattutto per quanto attiene al quesito n. 71 per il quale l’affermazione che sono possibili più risposte esatte e che nessuna risposta può considerarsi corretta viene basata su criteri probabilistici e con motivazione incongrua e insufficiente non rispondente all’interesse pubblico, presupposto per agire in autotutela.

V) Eccesso di potere per discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta. Violazione artt. 3 e 97. Tanto con riferimento:

A) alla discriminazione tra i candidati a seconda dell’ateneo prescelto e della relativa capienza.

B) alla discriminazione con riferimento alla differenza di formazione tra candidati.

C) alla discriminazione, con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti nn. 71 e 79 rispetto ai candidati che, come i ricorrenti, hanno dedicato tempo a rispondere agli stessi quesiti (71 e 79) in seguito annullati dal MIUR.

La mancata valutazione delle domande annullate (in particolare il quesito n. 71 con più risposte) ha determinato una situazione di disparità di trattamento tra candidati a svantaggio di chi ha fornito risposte alle domande irregolari.

D) alla discriminazione fra i candidati con riferimento, questa volta ad altri quesiti, nel numero di 18, comunque errati o mal formulati in quanto contenenti più risposte ovvero nessuna risposta corretta, i quali quesiti non sono stati annullati.

VI) Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, della segretezza, della par condicio e della trasparenza; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 09.05.1994, n. 487; violazione dell’art. 8 del D.P.R. n. 686/1957. Violazione degli obblighi di vigilanza e dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’attività della Pubblica Amministrazione con riferimento allo svolgimento della prova. Vengono elencate una serie di anomalie tali da compromettere i principi fondamentali di "par condicio" fra i concorrenti, di correttezza e di buon andamento ed, in particolare, di riservatezza. Segnatamente:

– l’utilizzo incontrollato di telefoni cellulari e palmari durante le prove;

la presenza fisica nei luoghi di svolgimento delle prove di persone terze che suggeriva le risposte;

– l’arrivo delle buste contenenti le domande già aperte;

– rinvenimento di plichi contenenti domande già aperti sui banchi;

– richiesta di consegnare aperte le buste contenenti gli elaborati (che non venivano sigillate davanti al candidato consegnatario, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni sullo svolgimento delle prove);

– il modulo delle risposte non aveva il codice corrispondente (consegnati poi ai vigilantes per custodirli in un unico plico);

– distinzione nel trattamento dei concorrenti per quanto riguarda il termine delle prove; manomissione e alterazione dei fogli consegnati da alcuni candidati;

– buste contenenti le risposte alle domande di esame consegnate aperte e non rinchiuse alla presenza del candidato.

Vengono anche svolti rilievi in ordine alla durata delle prove da iniziarsi alle ore 11 e terminarsi dopo circa due ore mentre alcune prove sono state avviate ben oltre l’orario previsto e il tempo a disposizione per rispondere alle domande non è stato il medesimo per tutti i candidati.

Quanto alla possibilità di "fughe di notizie" da una sede universitaria all’altra semplificata anche dagli strumenti tecnologici in uso, viene, a dimostrazione di tale grave irregolarità, richiamato l’annullamento dei test di ammissione alla facoltà di Medicina di Catanzaro (in cui si è verificata la scomparsa di plichi). Tale episodio avrebbe dovuto condurre, stante la violazione del principio di segretezza, a ritenere illegittima la procedura concorsuale a livello nazionale compromessa anche dalla inosservanza della contestualità degli inizi delle prove su tutto il territorio nazionale.

VII) Illegittimità della graduatoria per singoli atenei e non invece nazionale avvalorata dalla concentrazione di risultati notevolmente superiori alla media nazionale in alcune Sedi con concentrazioni di identici ed elevatissimi risultati sono in alcune aule, e dalla "fughe di notizie" presso alcune delle Università italiane (Bari, Catanzaro, Messina).

Viene denunciata la emergenza di una situazione di disparità di trattamento tra studenti di diverse facoltà con riflessi di incostituzionalità ex artt. 2, 3, 33 e 34 Cost..

VIII) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli atenei.

Con il D.M. 17/5/2007 il Ministero ha ritenuto di "… non accogliere l’incremento del numero delle immatricolazioni richiesto da altre Università confermando la programmazione dell’anno accademico 20062007" disattendendo le indicazioni formulate da ogni singola Università.

Il decreto impugnato nel ridurre l’offerta potenziale comunicata dagli Atenei si porrebbe in contrasto con i principi della autonomia universitaria di cui alla legge 168/89.

IX) Mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari non avendo l’Amministrazione ripartito tutti i posti disponibili tra i candidati idonei poiché sono rimasti vacanti i posti disponibili per i cittadini extracomunitari per l’assenza di pretendenti.

Inoltre viene ribadita la inadeguatezza di criteri che conferiscono eccessiva prevalenza ai quesiti in materia di logica e cultura a scapito di materie scientifiche.

X) Illegittimità del bando e violazione dell’art. 4 della Legge 264/1999 e del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con particolare riferimento all’art. 6 per quanto concerne le procedure di selezione. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e deviante considerazione dei presupposti di fatto e normativi. Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi – contraddittorietà e illogicità. Richiamato il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 nella parte in cui demanda ai regolamenti didattici di ateneo la definizione delle conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica mediante la indicazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, ritengono i ricorrenti che gli stessi obblighi formativi aggiuntivi dovrebbero essere assegnati anche gli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima e denunciano l’irrazionalità, l’illogicità e la violazione da parte del bando della legge 264 del 1999.

Inoltre viene ribadita la inadeguatezza dei criteri che conferiscono eccessiva prevalenza ai quesiti in materia di logica e cultura a scapito di materie scientifiche.

Concludono i ricorrenti (formulando anche richiesta istruttoria per acquisire ed accertare l’esatta posizione in graduatoria a seguito di scorrimenti, rinunce etc. da parte di altri candidati) chiedendo l’accoglimento del ricorso con l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto di iscriversi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università resistente per il corrente anno accademico 20072008.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e della Ricerca, della Università degli Studi di Salerno, entrambi costituiti in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato che in memoria presentata a loro difesa sostiene la infondatezza di tutte le censure svolte con la proposta impugnativa e chiede la reiezione del gravame.

Il contraddittorio è stato altresì istituito nei confronti di A.G., non costituitasi in giudizio.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo la impugnativa, oltre agli atti già impugnati con il ricorso, viene estesa anche al D.M. del 21 novembre 2007 del MIUR n. 13034 (prot. gab.). e di ogni atto presupposto, richiamato e successivo anche non conosciuto e agli eventuali e successivi decreti rettorali e altri atti universitari interni connessi, con i quali è stata confermata l’approvazione degli atti del concorso così come precedentemente disposta e approvata la graduatoria finale di merito nella parte in cui non ammetteva i ricorrenti al corso di studi.

Vengono dedotti come ulteriori motivi di gravame:

I) violazione delle regole di selezione di cui al D.M. 17/5/2007 poiché ogni quesito avrebbe dovuto riportare solo una, ed almeno una risposta esatta ed inoltre la prova di ammissione (di due ore), si sarebbe dovuta svolgere (e poi valutare) su 80 e non 78 quesiti;

II) violazione del principio di affidamento atteso che i concorrenti non potevano fare legittimo affidamento sul corretto svolgimento della prova concorsuale poiché ai medesimi non era noto che due (anzi molti di più) degli ottanta quesiti erano incorretti e pertanto illegittimi;

III) discriminazione tra i candidati poiché coloro che hanno risposto alle domande 71 e 79 sono stati svantaggiati dall’annullamento "ex post" dei suddetti quesiti essendo stato loro sottratti punti 1 mentre sono stati parimenti danneggiati coloro che hanno perso tempo a rispondere alle domande 71 e 79 e coloro, tra i vincitori, che si sono casualmente concentrati su altri quesiti ottenendo i relativi punteggi;

IV) motivazione insufficiente dell’annullamento in via di autotutela specie per quanto attiene al quesito n. 71 esprimente più soluzioni esatte;

V) contraddittorietà del D.M. 21/11/07 che prende a considerazione Ordinanze del TAR Campania sull’annullamento delle domande n. 71 e n. 79 che veniva a modificare le regole di selezione di cui al D.M. 17/5/2007 con la pretermissione di due quesiti su ottanta e giustifica invece il superamento delle stesse pronunce del TAR Campania richiamando un parere dell’Avvocatura dello Stato il quale insisteva sulla legittimità del successivo annullamento dei due quesiti nn. 71 e 79 che invece era ben noto anche allo stesso TAR della Campania.

Viene censurata la correzione dei quiz su 78 quesiti anziché su 80 in momento successivo allo svolgimento delle prove che invece implicava l’annullamento e la ripetizione di tutte le prove che si imponeva anche per la "fuga di notizie" accertata in alcune sedi.

In memoria successiva all’atto di ricorso (e motivi aggiunti) i ricorrenti forniscono ulteriori rilevazioni a sostegno del gravame.

Con ordinanza istruttoria n. 900/09 sono stati disposti incombenti istruttori già eseguiti.

Alla udienza del 5 novembre 2009 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

L’esito della istruttoria richiesta dagli stessi ricorrenti e disposta da questo TAR per conoscere le vicende anche successive in relazione alla posizione degli istanti con riguardo, in particolare, ad eventuali avvenuti scorrimenti di graduatoria a loro vantaggio, ha reso invece evidente la persistenza di attuale interesse degli stessi alla definizione nel merito del ricorso, non rinvenendosi alcun provvedimento, tra quelli evidenziati dall’Amministrazione in sede ottemperativa alla stessa istruttoria, che si renda satisfattivo della loro attuale pretesa di ammissione alla iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia prendendo a riferimento l’anno accademico 20072008 e sin dallo stesso anno.

Le censure svolte nel ricorso possono ripartirsi nei seguenti principali rilievi che i ricorrenti muovono all’operato dell’Amministrazione:

a) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare di quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

b) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta;

c) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento, in sede amministrativa, dei soli test n. 71 e 79 (anziché della intera procedura);

d) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento della intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti;

e) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti non appartenenti all’area comunitaria e da riversare perciò nel numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Va immediatamente rilevata la inammissibilità di alcune delle suindicate censure. In disparte la questione relativa all’annullamento, come effettuato in sede amministrativa, dei quesiti n. 71 e n. 79 di cui al prosieguo della presente trattazione, appare evidente la inammissibilità delle censure di cui alle sopraindicate lettere b) e d).

I rilievi relativi alla ritenuta invalidabilità di domande diverse da quelle di cui ai sopraindicati nn. 71 e 79 vengono affastellati in contestazioni aventi una rilevanza meramente obbiettiva in ordine alla denunciata incongruenza e inidoneità di alcuni quesiti ai fini della scelta degli studenti da ammettere ovvero alla illogicità e scarsa selettività di alcune domande (alcune delle quali con soluzioni errate o ambigue).

L’esame attento della incidenza della denuncia di tali anomalie sulla posizione dei singoli deducenti che collettivamente le propongono rileva infatti la diversa influenza dei rilievi proposti nel ricorso sui risultati conseguiti dagli stessi ricorrenti.

E’ sufficiente rilevare che l’accoglimento di alcuni dei test denunciati come illegittimi verrebbe a giovare non a tutti ma solo ad alcuni dei denuncianti nuocendo invece ad altri. Infatti alcuni dei ricorrenti hanno superato positivamente alcune domande che appaiono genericamente denunciate come illegittime sicchè neppure è ravvisabile l’interesse degli stessi all’annullamento di quelle prove che sono state invece da loro superate.

Ad esempio per quanto concerne i seguenti test contestati nel ricorso:

1) Quesito n. 33 la risposta fornita dal ricorrente A. errata, quella della ricorrente D.P. è risultata esatta, quella dell’altro ricorrente A. errata;

2) Quesito n. 52, errata la risposta di D.P. ed esatta quella di A.;

3) Quesito n. 39, errate le risposte di D.P. e di A., esatta quella di A.;

Si ribadisce perciò la inammissibilità dei rilievi siccome indistintamente denunciati dai proponenti;

Con le censure di cui alla sopraindicata lettera a) viene rilevata la inidoneità del mezzo individuato dal legislatore italiano dei test a risposta multipla ai fini della iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia. Tale sistema non costituirebbe di per sé una misura idonea a contemperare la esigenza di garantire agli studenti dotati di capacità l’accesso al corso di laurea.

Vengono proposte al riguardo anche denunce di incostituzionalità ovvero relative alla interpretazione delle stesse norme comunitarie.

Al riguardo è stato già chiarito dalla giurisprudenza che in tema di accesso a numero chiuso ai corsi di laurea universitaria la L. 2/8/1999 n. 264 è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento, lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo (TAR Lazio Sezione III bis 11/3/09 n. 2443).

Tanto rilevato, va tuttavia aggiunto che la denuncia dei ricorrenti appare rivolgersi anche ad altro ordine di rilievi costituenti oggetto di successivi motivi di gravame (in particolare il quinto del ricorso introduttivo) in cui dopo aver evidenziato la emergenza di una ingiustificata discriminazione fra i candidati, favoriti o meno a seconda dell’Ateneo prescelto e della capienza delle relative strutture universitarie, viene opposto come rimedio all’attuale sistema di selezione mediante graduatorie per ciascuna università una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale.

E’ stato già chiarito che la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli aspiranti più preparati e quindi più meritevoli (cfr. TAR Lazio Sez. III bis 18/6/2008 n. 5921).

Non rilevandosi manifeste illogicità nella selezione dei candidati alla iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso quiz a risposta multipla, né contrasti coi principi di normativa comunitari va disattesa la richiesta dei ricorrenti di sospensione del giudizio per rinvio, per pregiudiziale interpretazione di normativa comunitaria, alla Corte di giustizia CEE.

Parimenti non si ravvisa la esistenza di violazione di principi di ordine costituzionale che si rendano rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio che impongano la remissione alla Corte Costituzionale per la risoluzione di questioni di incostituzionalità, come ulteriormente sarà in prosieguo meglio precisato in riferimento a pretese violazioni della Costituzione specie in riferimento alla violazione del principio di uguaglianza e della autonomia delle Università.

Ed invero anche sotto il profilo della violazione della autonomia universitaria e della gerarchia delle fonti in relazione a poteri ritenibili attribuiti a fonti di legge primaria e non anche alla decretazione ministeriale le relative censure sono infondate.

Viene censurata al riguardo la ingerenza del MIUR nella determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella misura in cui, specie per l’anno accademico 20072008, si porrebbe, secondo i deducenti, illegittimamente riduttiva della offerta formativa, come rilevata da ciascun singolo Ateneo.

Tali rilievi vengono poi riformulati in apposito motivo (l’ottavo del ricorso introduttivo) anche sotto il profilo del difetto di istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli Atenei.

La disposizione che i ricorrenti prendono a riferimento è l’art. 1 della legge 264/1999 "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Medicina Veterinaria".

Rilevato che la stessa legge prevede la individuazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina a livello nazionale, ritengono i ricorrenti inconoscibile in quanto formulata in assenza di istruttoria e di motivazione, la ragione della determinazione ministeriale di discostarsi per l’anno accademico 20072008 dalla offerta formativa formulata da alcuni Atenei.

Tanto, proseguono i ricorrenti, tenuto conto che ogni Ateneo nel formulare tale offerta aveva effettuato le verifiche previste dall’art. 3 – comma 2 – della legge 264/1999 che avevano indotto ad indicate il limite numerico indispensabile a garantire il rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti al fine di garantire loro una preparazione professionale confrontabile con gli standard europei.

Seguendo l’ordine dei rilievi che appaiono costituire l’ambito delle contestazioni al riguardo formulate occorre "in primis" evidenziare che le censure, nella parte relativa ad una contestazione in via assoluta della esistenza di un potere degli Organi statali di incidere su determinazioni riconoscibili spettare invece alle Università in virtù della loro autonomia, come sancita dalla legge 168/1989, risulta infondata.

Le prerogative garantite agli Atenei dalla citata legge n. 168/1989 in attuazione a quanto già previsto dall’art. 33 della Costituzione sono dirette a consentire la esplicazione delle attività che si svolgono nelle Università in virtù delle loro istituzionali attribuzioni, in regime di autonomia didattica, scientifica organizzativa finanziariocontabile e regolamentare e devono ritenersi riconosciute per le stesse istituzionali finalità inerenti alla loro giuridica configurazione di Centri in cui, tra l’altro, si impartiscono gli insegnamenti (corsi universitari) di livello superiore per il rilascio di determinati titoli di studio (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e ogni altro titolo previsto dalla legge).

In un sistema di diritto positivo in cui l’accesso a determinati corsi universitari (laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.) avviene in regime di programmazione a livello nazionale ai sensi della legge 2/8/1999 n 264 non può negarsi in assoluto la esistenza di un potere programmatorio da parte dei competenti Organi statali senza che sia per ciò solo lesa la autonomia degli Atenei la quale d’altronde viene dalla stessa Costituzione riconosciuta nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Né può dirsi compromesso attraverso la stessa attività pianificatrice degli accessi alle Università da parte dello Stato, il diritto allo studio che l’art. 34 della Costituzione riconosce anche per i più alti gradi degli Studi.

Se all’amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione sono sottratte le funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione, spetta comunque allo Stato definire, in sede di programmazione (sempre che prevista nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti e cioè da legge di fonte primaria con esclusione della introduzione con atti normativi di grado inferiore di ulteriori sbarramenti con accessi programmati), livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

Se tanto appare innegabile non possono invece ritenersi proponibili le censure che i ricorrenti rivolgono questa volta al concreto esercizio del potere di individuazione del numero dei posti di ammissione alla iscrizione alle facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20072008, che gli stessi ritengono scorrettamente utilizzato per la duplice ragione:

a) della prevaricazione delle offerte formulate dagli Atenei (in sede di programmazione nazionale) che si porrebbe, per alcune Università, riduttive del numero dei posti di ammissione;

b) della immodificabilità delle stesse offerte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia in sede di programmazione nazionale rappresentando le richieste della Università la espressione dell’interesse primario e prioritario che conferisce prevalenza alla "offerta potenziale" di criteri oggettivi predeterminati dalla legge, a fronte del criterio basato sul "fabbisogno formativo" inerente ad interesse di rango secondario rispetto al primo, che sarebbe stato ora sacrificato in assenza di una specifica istruttoria (e cioè sulla base di dati meramente provvisori ed incompleti) ed in assenza della necessaria motivazione.

Tali censure vengono formulate in via di generica segnalazione di un fenomeno di progressiva riduzione del numero degli ammessi che i deducenti ritengono verificatosi specie in alcune Università.

Per tale ragione le stesse censure si rendono inammissibili in sede di impugnativa di provvedimenti conclusivi di ammissione che riguardano specificamente una determinata Università.

Con stretto riferimento a tale Ateneo costituiva onere dei ricorrenti fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso da loro preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva e concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

Anche a ritenere, come è già stato rilevato dalla giurisprudenza, insindacabili (cfr. TAR Campania Sez. II 1/8/2007 n. 7203) le scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, può tuttavia ritenersi sempre esercitabile il sindacato del giudice amministrativo in presenza di macroscopici e manifesti errori ovvero di evidenti travisamenti di fatti che siano sintomaticamente indicativi di manifesti travisamenti dei presupposti ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità.

Ma in tal caso incombe a maggior ragione ai ricorrenti addurre elementi di preliminare puntualità e specificità (dagli attuali ricorrenti invece non addotti) in ordine alle situazioni che consentono in concreto l’ingresso al sindacato del giudice amministrativo.

In conformità con le suevidenziate ragioni è stato, con la stessa decisione della Sez. III bis del TAR Lazio n. 5986/2008, ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti delle graduatorie relative alle prove di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia che non sia stato espressamente notificato alle singole Università degli Studi dove le graduatorie stesse sono state approvate.

Come invece già riferito le attuali censure vengono formulate in termini di illegittime riduzioni del numero degli studenti da iscrivere ai Corsi di Laurea che i ricorrenti ritengono verificatesi specie in alcune Università nonché di immotivate riduzioni di posti rispetto alle "…offert(e) formulat(e) da alcuni Atenei…" sicchè le stesse si presentano inammissibili.

Non è invano ancora rievidenziare (cfr. già citata sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 5986 del 18/6/2008 sia pur in riferimento a profili diversi da quello che ne occupa) che il giudizio introdotto con la presente impugnativa resta un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori nel senso cioè che la impugnativa viene ad interessare una determinata procedura concorsuale sicchè la sua favorevole definizione non può che far conseguire l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi.

Tali illegittimità, come appare di ovvia constatazione, non possono essere che quelle emergenti in sede di verifica del procedimento di ammissione che si è svolto nella stessa Università contro la quale è rivolta la impugnativa.

Anche la ulteriore questione (nono motivo) della mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari che i ricorrenti ritengono dovuta invocando il principio, sempre immanente, della piena utilizzazione di tutti i posti disponibili che imporrebbe di completare la loro utilizzazione mediante la assegnazione a studenti della comunità, non si sottrae a considerazioni conducenti alla inammissibilità delle relative censure.

In disparte il regime applicabile in ordine alla utilizzabilità o meno dei posti riservati agli studenti extracomunitari in favore di quelli appartenenti all’area comunitaria, restano invero meramente assiomatiche e generiche le rilevazioni dei ricorrenti che richiamano pronunce giurisprudenziali intervenute in materia ma senza fornire nel ricorso un benché minimo riferimento, con riguardo alla loro evidenziata posizione in graduatoria, sulla concreta possibilità di eventuale loro recupero ai fini della iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante la attribuzione di quei posti disponibili per cittadini extracomunitari che non sarebbero stati invece ricoperti per l’assenza di pretendenti e che gli stessi neppure indicano nel gravame nel numero esistente in concreto.

A ben vedere gli attuali istanti forniscono qualche elemento di contestazione dotato di maggiore puntualità in riferimento alla loro personale posizione di partecipanti alle prove cui sono stati assegnati i relativi punteggi, soltanto per quanto concerne le questioni relative ai due quesiti annullati dopo la verifica in sede amministrativa della loro anomala formulazione (i ben noti quesiti n. 71 e n. 79) per i quali specificano infatti che ove non vi fosse stato l’annullamento di almeno uno dei due test si sarebbero collocati in posizione utile per l’accesso al corso di laurea.

Senonchè risultano, ad avviso del Collegio, tutti infondati i rilievi che i deducenti muovono al riguardo.

Alcuni rilievi sono diretti a denunciare la illegittimità dell’annullamento dei soli quesiti n. 71 e n. 79 (come formulati dalla Commissione di esperti di cui viene contestato l’operato) che ha consentito di salvare l’intera procedura di ammissione sulla base di 78 quesiti anziché di 80.

E’ infondato quello che la illegittimità della invalidazione dei suindicati due quesiti riconduce alla violazione della anteriore autodeterminazione dell’Amministrazione di effettuare la scelta dei concorrenti da iscrivere sulla base di 80 quesiti.

Ferma la insindacabilità di determinazioni considerabili rimesse a decisioni dell’amministrazione di ordine discrezionale, va rilevato sotto un profilo di mera legittimità, che nessuna violazione di anteriori determinazioni è dato rinvenire che si ponga come impositiva di un numero di prove illegittimamente ridotto rispetto a quelle prestabilite.

Sono stati infatti eliminati due quesiti non validi in quanto errati o mal posti a domanda, che tale carattere anomalo presentavano sin dall’origine della predisposizione dei test da parte della Commissione di esperti, che deve perciò ritenersi già originariamente riferibile soltanto ai 78 quesiti validi.

Sempre senza entrare in considerazioni di rilevanza discrezionale, va opportunamente sottolineata, al riguardo, la esiguità numerica (solo due su ottanta) dei quesiti annullati, rivelatrice di una ritenuta incidenza di lieve entità sull’intero questionario delle domande che è stato considerato non intaccato (come se i quesiti annullati fossero stati di numero maggiore) nella sua idoneità selettiva dei concorrenti da ammettere alla iscrizione, i quali, in conseguenza dell’annullamento disposto in via generale per tutti, sono rimasti nella stessa condizione per quanto concerne la possibilità di esprimere le loro capacità sulla base dei quesiti non annullati.

Risulta di conseguenza infondata anche la ulteriore denuncia della irregolarità della invalidazione degli stessi due quesiti in quanto tardivamente disposta dopo che i concorrenti avevano già terminato, con la consegna dei relativi fogli, le risposte ai test loro proposte.

Si ribadisce quanto già evidenziato in ordine alla invalidità sin dall’origine dei quesiti emanati, non rivestendo perciò nessuna rilevanza il loro annullamento intervenuto dopo la ultimazione delle prove il quale non ha alterato la situazione di "par condicio" dei concorrenti.

Ciò perché le paventate situazioni di disparità di trattamento che si sarebbero ingenerate a sfavore dei concorrenti che avevano impiegato tempo eccessivo nel fornire una risposta a quesiti errati o mal formulati, a vantaggio di coloro che invece avevano preferito esaminare e rispondere agli altri quesiti senza indugiare, più del necessario, su quelli di impossibile univoca soluzione non appaiono al Collegio convincenti né determinanti.

E’ sufficiente rilevare che i concorrenti erano stati preventivamente avvertiti della limitatezza del tempo loro concesso (due ore) per la soluzione dei quesiti proposti (in numero di 80).

Sempre beninteso nei ristretti limiti della ipotizzabilità di eccessi di tempo da ritenersi comunque non consentiti a concorrenti chiamati a fornire risposte entro prestabiliti e invalicabili periodi di tempo, risultava agevole per tutti i candidati di avvedersi del tempo che andavano impiegando nella formulazione delle risposte che ove eccessivamente prolungato solo per risolvere un determinato quesito era da ritenersi non consentito ed avrebbe dovuto indurli a passare alla soluzione degli altri a pena di vedersi decurtato il punteggio ove avessero lasciato mutilate o notevolmente ridotte le risposte all’interno questionario sul quale erano da attribuirsi i punteggi.

L’annullamento di due quesiti anomali valevole per tutti i concorrenti ha ricollocato gli stessi in una situazione di parità restando così spuria ogni considerazione sia sull’impiego da parte di alcuni concorrenti di un tempo eccessivo, neppure consentito dalle regole valevoli per uno svolgimento a tempo dei test, sia sulla circostanza che alcuni candidati avessero fortunosamente svolto test accertati come di impossibile o problematica soluzione, che in quanto tali erano da espungersi dal questionario siccome viziati sin dalla loro predisposizione.

Quanto ai rilievi costituenti oggetto anche dei motivi aggiuntivamente proposti, sulla mancanza di una motivazione dell’annullamento del quesito n. 71 va osservato quanto segue.

La ricorrente A.S., la quale asserisce di aver risposto correttamente al quesito n. 71, è risultata collocata al 135° posto della graduatoria con punti 41,25.

Tuttavia anche ad attribuirle per la risposta al quiz n. 71 i previsti p. 1 non conseguirebbe ugualmente la iscrizione al corso di Laurea.

Infatti verrebbe a conseguire p. 42,25 e si collocherebbe a distanza dall’ultimo iscritto a seguito dell’avvenuto scorrimento della graduatoria e cioè dal candidato posizionatosi al 110° posto della stessa graduatoria con p. 42,75.

Il ricorrente D.P.S. asserisce invece di non aver fornito alcuna risposta al quesito n. 71.

In ogni caso e sempre in riferimento al quesito n. 71 va sotto ogni profilo disconosciuto l’interesse del medesimo ad indirizzare censure avverso l’annullamento dello stesso quesito.

Il medesimo ha ottenuto p. 41,00 collocandosi al remoto 150° posto della graduatoria sicchè anche ad ipotizzare, in astratto, la attribuzione al medesimo di ulteriore 1 punto cioè parimenti non otterrebbe alcun vantaggio utile per la iscrizione al Corso di Laurea atteso che con 42 punti (derivanti dalla somma dei 41 punti già attribuitigli + 1 p.) si collocherebbe in posizione di gran lunga distante dall’ultimo iscritto a seguito dell’avvenuto scorrimento della graduatoria e cioè dal candidato collocatosi con p. 42,75 al 110° posto.

A differenza che per i sunnominati due studenti (A. e D.P.), l’attribuzione anche di un punto gioverebbe alla ricorrente A.M. che si è collocata in graduatoria con p. 42,25 (atteso che l’ultimo iscritto con gli scorrimenti ha ottenuto, come già riferito p. 42,75).

Tuttavia la stessa ha rappresentato di non aver indicato nessuna risposta al quesito n. 71 (e al quesito n. 79) sicchè in nessun modo può invocare l’attribuzione di quel punteggio (p. 1) che le deriverebbe dalla avvenuta indicazione di una risposta.

Restano solo da esaminare le doglianze che i ricorrenti indirizzano al mancato annullamento di tutta la procedura che avrebbe dovuto essere disposta per la verificazione di varie irregolarità (alcune riconducibili alla violazione del principio di segretezza) in vari Atenei.

Anche se variamente accomunate dai ricorrenti nella loro consistenza (utilizzo incontrollato di telefoni cellulari durante le prove, presenza di terze persone che suggerivano le domande già esposte, rinvenimento di plichi contenenti le domande aperte sui banchi, consegna di buste aperte contenenti gli elaborati che non venivano sigillate davanti ai candidati etc.) tali rilievi vengono in giudizio posti come indistinte denunce di livello indiziario specie in riferimento ad asserite possibilità di violazione del principio di segretezza ("fuga di notizie" da un Ateneo all’altro) determinate in particolare dal rinvenimento in altri Atenei (per alcuni dei quali è stato disposto l’annullamento della intera procedura (es. a Catanzaro)) di fogli del questionario non utilizzati e in numero superiore a quelli messi a disposizione.

Ritengono i deducenti reso possibile per tale ragione il passaggio da un Ateneo all’altro (anche in conseguenza della diversità delle ore di inizio delle prove) di informazioni sulla consistenza delle domande proposte ai concorrenti.

A differenza che per gli Atenei in cui è stato disposto in sede amministrativa l’annullamento della intera procedura per l’emersione di fatti precisi, anche se non definitivamente accertati, che hanno costituito oggetto di denunce in sede penale, non può invece esaudirsi la richiesta di annullamento formulata dagli attuali ricorrenti, che le loro rilevazioni basano su considerazioni di mera possibilità dei paventati effetti pregiudizievoli che dalle circostanze, comportamenti o omissioni dagli stessi riferiti, sarebbero derivati sulla regolarità delle procedure di ammissione.

Anche se trattasi della denuncia di irregolarità senza dubbio di apparente rilevante gravità, non altrettanto appare tuttavia dovuta una generalizzata ed indistinta estensione degli effetti conseguenti all’annullamento della intera procedura che era stato disposto in alcuni Atenei in cui si sono verificati specifici episodi oggetto di denunce penali (anche se non ancora definitivamente accertati) nella stessa sede.

E’ stata già sopra evidenziata la necessità della emersione di vizi della procedura che interessino un determinato Ateneo perché gli stessi vizi siano rimovibili attraverso l’annullamento degli atti conclusivi della procedura svoltasi presso tale Università in un giudizio di tipo impugnatorio che consente l’annullamento dei soli atti dichiarati, illegittimi e non consente invece declaratorie di presunte illegittimità derivanti da anomalie "extra tabulas" in quanto imputabili a specifiche irregolarità riferite a procedimenti annullati svoltisi in altri Atenei.

Per tutte le ragioni sopraindicate il ricorso non trova nessuna possibilità di accoglimento e va dunque rigettato.

Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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