Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Procuratore della Repubblica di Rimini propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Giudice di Pace del luogo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di V. S. per essere i reati di ingiuria e minaccia, estinti per remissione tacita di querela, deducendo che la mancata comparizione della stessa persona offesa non poteva essere interpretata come rimessione tacita.

2.- Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (30 ottobre 2008, n. 46088, PM c. Viele) hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, affermando il principio che la mancata comparizione del querelante all’udienza, all’infuori dell’ipotesi espressamente prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 e segg. (ricorso immediato al giudice), non possa essere ritenuta come remissione tacita della querela.

Nella specie, si è avuta la citazione con decreto della Procura della Repubblica di Rimini.

Pertanto, il reato non poteva essere dichiarato estinto per remissione di querela.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Rimini.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Rimini per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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